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STRUTTURA UNIONE EUROPEA
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Fonti: www.europa.eu.int
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In termini strettamente giuridici, il Consiglio europeo non è
un’istituzione dell’Unione europea.
CONSIGLIO
EUROPEO.
Origine
Il
termine “Consiglio europeo” è apparso nei trattati soltanto nel
1986, anno dell'Atto unico europeo che gli dedicava un solo
articolo, per definire la composizione e la frequenza delle riunioni
ma non le funzioni.
I
trattati di Maastricht (in vigore dal 1993) e di Amsterdam (1999)
sono più precisi al riguardo.
Presentazione
Il
Consiglio europeo, svolge un ruolo capitale in tutti i settori
dell’Unione europea, che si tratti di impulso o di definizione di
orientamenti politici generali o di coordinamento, di arbitrato o di
risoluzione di fascicoli difficili.
Il
Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato o di governo dei Paesi
membri dell’Unione europea e il Presidente della Commissione
europea.
Esso non
va confuso né con il Consiglio d’Europa, né con il Consiglio
dell’Unione europea.
Ospitato
dallo Stato che esercita la presidenza del Consiglio, il Consiglio
europeo scandisce la vita e lo sviluppo dell’Unione europea
riunendosi almeno due volte l’anno.
Le
decisioni prese nelle riunioni del Consiglio europeo danno un forte
impulso alla definizione degli orientamenti politici generali
dell’Unione europea.
Ruolo
Il ruolo
principale del Consiglio europeo è così descritto nell’articolo 4
del trattato sull’Unione europea: “Il Consiglio europeo dà
all’Unione l’impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli
orientamenti generali” .
Soltanto
il Consiglio europeo è in grado attualmente di infondere vigore
all’Unione europea come fa nelle materie “costituzionali” quali la
revisione dei trattati, l’allargamento o l’unione economica e
monetaria.
Il
Consiglio europeo è anche in grado di reagire tempestivamente alle
situazioni più o meno spinose cui a volte si trova confrontata
l’Unione europea, ancorché questa tempestività dipenda dal grado di
concordanza delle opinioni dei Capi di Stato o di governo.
Funzioni
Il
Consiglio europeo esercita una funzione di coordinamento delle
politiche europee.
Funzione,
per esempio, particolarmente importante per coniugare gli
orientamenti della politica estera nell’ambito della PESC con quelli
adottati nei settori della politica commerciale comune o della
politica di cooperazione allo sviluppo, grazie ad una visione
d’insieme dei fascicoli.
Il
Consiglio europeo riunisce, oltre al presidente della Commissione
europea, anche i “superiori gerarchici” dei Ministri membri del
Consiglio.
Questo
livello e questa autorità gli consentono di svolgere all’occorrenza
una funzione di arbitrato e di sbloccare questioni rimaste in
sospeso in sede di Consiglio riunito in composizione specializzata.
I Capi di
Stato o di governo, così come il presidente della Commissione, sono
assistiti dai ministri degli affari esteri e da un membro della
Commissione.
Il
Consiglio europeo può raggiungere accordi globali, che vanno oltre
il quadro di un Consiglio specializzato, come per esempio nel caso
dei “pacchetti” Delors I (1988) e Delors II (1992) o dell’Agenda
2000 (1999).
Esso può
anche esaminare questioni settoriali non risolte nell’ambito del
Consiglio perché politicamente molto sensibili e soggette all’avallo
dei Capi di Stato o di governo, come spesso accade in materia di
politica agricola comune.
Compiti
Oltre a
dare impulso e a definire gli orientamenti politici generali, il
Consiglio europeo, in virtù del trattato sull’Unione europea,
assolve anche altri compiti nei seguenti settori specifici:
Nel
settore della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) il
Consiglio europeo occupa una posizione chiave in quanto ne definisce
i principi e gli orientamenti generali, ivi comprese le questioni
che hanno implicazioni in materia di difesa o allorché l’Unione
europea ricorre al suo “braccio militare”, l’Unione europea
occidentale (UEO).
La
politica estera costituisce da circa vent'anni uno dei settori
privilegiati del Consiglio europeo. Ciò va attribuito principalmente
alle funzioni svolte sul piano nazionale dai Capi di Stato o di
governo.
Si
tratta, inoltre, di uno dei settori in cui essi sono intervenuti sul
piano europeo ben prima che il trattato di Maastricht creasse la
PESC, in particolare nell’ambito della cooperazione politica europea
(CPE).
Il
trattato non attribuisce al Consiglio europeo un posto di rilievo
nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria penale come
fa invece in quello della PESC.
Un ruolo
specifico gli viene riconosciuto nel quadro della “cooperazione
rafforzata” che può essere instaurata tra più Stati membri, in
settori specifici e a determinate condizioni, nell’ambito
dell’Unione europea.
Le
disposizioni comunitarie che attribuiscono un ruolo specifico al
Consiglio europeo in materia di politica economica e monetaria da un
lato, e di occupazione dall’altro sono formulate in termini simili.
Il
Consiglio europeo dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi
di massima per le politiche economiche degli Stati membri, così come
adotta conclusioni sulla situazione dell’occupazione nella comunità.
In questi
due settori, il Consiglio europeo è destinatario di relazioni del
Consiglio dell’Unione sugli indirizzi di massima per la politiche
economiche; della Banca centrale europea sulle attività del sistema
di banche centrali e sulla politica monetaria dell’anno precedente;
della relazione congiunta del Consiglio dell’Unione e della
Commissione sulla situazione, attuazione e orientamenti per
l’occupazione.
Decisioni
Il
Consiglio europeo non decide come il Consiglio dell’Unione europea,
non procede al voto, non ricorre alle regole dell’unanimità o della
maggioranza qualificata.
I
trattati non contemplano norme che disciplinano il processo
decisionale in seno al Consiglio europeo, così come è raro che gli
conferiscano la competenza di adottare atti formali.
Il
Consiglio europeo è anzitutto un organo decisionale nel senso
politico e non giuridico del termine, sebbene dall’entrata in vigore
dei trattati di Maastricht e Amsterdam, sia indotto ad adottare
decisioni giuridicamente vincolanti.
I membri
del Consiglio europeo raggiungono accordi politici consensualmente.
Salvo
eccezioni, spetta alle istituzioni europee attribuire a queste
decisioni politiche un valore giuridico nel rispetto delle procedure
decisionali contemplate dal trattato.
Gli
orientamenti definiti dal Consiglio europeo sono contenuti nelle
conclusioni della presidenza.
Come cambierà il
Consiglio europeo con la ratifica della Costituzione
Introduzione
La
Costituzione dell'Unione Europea firmata a Roma il 29 ottobre 2004
introduce delle importanti novità sul funzionamento dell'Unione e
sulle istituzioni e organi di cui essa si compone. L'articolo I-19
del Trattato costituzionale ne elenca le istituzioni e riconosce tra
esse il Consiglio europeo che si aggiunge così al Parlamento, al
Consiglio dei ministri, alla Commissione e alla Corte di Giustizia.
La nuova
Costituzione opera innanzitutto una chiara distinzione tra il
Consiglio europeo e il Consiglio dell'Unione Europea, il quale
riunisce di norma i rappresentanti degli Stati membri a livello
ministeriale, ma può riunirsi anche a livello di capi di Stato o di
governo per deliberare su questioni di particolare importanza.
Il
Trattato costituzionale mette fine a tale confusione definendo
chiaramente compiti e composizione di ciascuna istituzione:
·
il Consiglio europeo riunisce al suo
interno i capi di Stato o di governo degli Stati membri; ad esso
viene attribuito il titolo di istituzione ufficiale dell'Unione
(articolo I-21);
·
Il Consiglio dei ministri riunisce i
rappresentanti degli Stati membri a livello ministeriale (articoli
I-23 e I-24).
Per dare
ancor più risalto a tale distinzione, il Consiglio europeo avrà un
presidente stabile, il cui mandato durerà due anni e mezzo. Si
tratta di una novità istituzionale volta a conferire una certa
visibilità e una certa stabilità alla presidenza del Consiglio
europeo.
Il ruolo
del Consiglio europeo è ormai descritto in tre articoli del trattato
costituzionale: l'articolo I-21, che stabilisce le disposizioni
generali, l'articolo I-22, che definisce il ruolo del presidente del
Consiglio europeo e l'articolo III-341, che precisa alcune
disposizioni più specifiche relative al funzionamento istituzionale.
Disposizioni generali
Il
Trattato costituzionale istituisce il Consiglio europeo come
istituzione dell'Unione e gli attribuisce un ruolo nettamente
definito e circoscritto, separandone le funzioni da quelle del
Consiglio dei ministri. L'articolo I-21 riprende quindi la
definizione del ruolo del Consiglio europeo già contenuto nell'
articolo 4 del trattato sull’Unione europea: «dà all'Unione gli
impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e
le priorità politiche generali». Per quanto riguarda l'azione
esterna dell'Unione, la Costituzione prevede che il Consiglio
individui gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione (articolo
III-293). L'attuazione pratica delle politiche spetta invece alle
altre istituzioni (Commissione, Parlamento europeo, Consiglio). Il
Consiglio europeo continua a svolgere tuttavia un ruolo più concreto
nel campo della politica estera e di sicurezza comune.
La
Costituzione prevede poi che determinate decisioni, di natura
essenzialmente costituzionale, siano adottate dal Consiglio europeo;
si tratta delle decisioni riguardanti, ad esempio, la composizione
del Parlamento europeo (articolo I-20), le modalità del sistema di
rotazione della presidenza del Consiglio (articolo I-24), il sistema
di rotazione paritaria per la composizione della Commissione
(articolo I-26), la sospensione dei diritti di uno Stato membro in
caso di violazione grave e persistente dei valori dell'Unione
(articolo I-59) o il passaggio di una base giuridica dall'unanimità
alla maggioranza qualificata (articolo IV-445).
Infine,
il Consiglio europeo svolge un ruolo fondamentale per quanto
riguarda le nomine: esso propone per esempio il presidente della
Commissione al Parlamento europeo (articolo I-27) e nomina, con
l'accordo del presidente della Commissione, il ministro degli Affari
esteri dell'Unione (articolo I-28).
La
Costituzione precisa che il Consiglio europeo non esercita alcuna
funzione legislativa. Qualsiasi legge o legge quadro europea dev'essere
adottata dal Consiglio dei ministri, nella maggior parte dei casi
congiuntamente al Parlamento europeo. Ci si può rivolgere tuttavia
al Consiglio europeo per dibattere un atto legislativo in casi
chiaramente definiti dalla Costituzione (procedura chiamata "freno
di emergenza").
La
Costituzione specifica infine che il Consiglio europeo si pronuncia
per consenso, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga
diversamente.
Composizione del Consiglio europeo
Il
Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato o di governo dei Paesi
membri, il Presidente della Commissione europea e il Presidente del
Consiglio europeo. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del
Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere da un ministro
competente in materia e, nel caso del presidente della Commissione,
da un commissario. Il presidente del Parlamento europeo può essere
invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo (articolo
III-341).
Il
Consiglio europeo si riunisce con cadenza trimestrale su
convocazione del suo presidente (articolo I-21) il quale, se la
situazione lo richiede, può convocare una riunione straordinaria. Il
numero delle riunioni è stato dunque aumentato (il trattato
sull'Unione europea prevede che esso si riunisca almeno due volte
l'anno) e allineato alla pratica attuale.
Il Presidente del Consiglio europeo
Il
Trattato costituzionale istituisce un presidente permanente del
Consiglio europeo, chiamato ad assumere le funzioni attualmente
espletate dai presidenti a rotazione. L'articolo I-22 definisce gli
incarichi da assegnare a questa nuova figura della scena politica
europea, nonché la modalità della sua elezione.
Il
presidente viene eletto dal Consiglio europeo a maggioranza
qualificata per un periodo di due anni e mezzo, e il suo mandato è
rinnovabile una volta. In caso di impedimento o di colpa grave, il
Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima
procedura.
Egli
presiede e anima i lavori del Consiglio europeo, assicurandone la
preparazione e la continuità con il presidente della Commissione e
in base ai lavori preliminari del Consiglio Affari generali.
Inoltre, si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno
al Consiglio europeo. Egli presenta al Parlamento europeo una
relazione dopo ciascuna delle riunioni.
Il
presidente assicura al suo livello la rappresentanza esterna
dell'Unione nel settore della politica estera e della sicurezza
comune, fatte salve le responsabilità del ministro degli Affari
esteri.
Per
concludere, la Costituzione stabilisce che il presidente del
Consiglio europeo non possa esercitare contemporaneamente un mandato
nazionale. È escluso, pertanto, che un capo di governo di uno Stato
membro in carica presieda il Consiglio europeo, come accade
attualmente. Tale misura è motivata dal carico di lavoro che la
presidenza del Consiglio europeo comporta, segnatamente in un'Unione
ampliata a 25 membri. Non si esclude, tuttavia, che il presidente
del Consiglio europeo possa ricoprire contemporaneamente una carica
all'interno di un'altra istituzione europea, creando così i
presupposti per una futura fusione delle funzioni di presidente del
Consiglio europeo e di presidente della Commissione, qualora gli
Stati membri lo ritenessero opportuno.
Altre disposizioni
L'articolo III-341 definisce altre disposizioni necessarie per il
corretto funzionamento del Consiglio europeo. Qualora il Trattato
costituzionale preveda un voto, ogni membro del Consiglio europeo
può ricevere la delega da uno solo degli altri membri. Un'astensione
non osta all'adozione di un atto che richiede l'unanimità.
Il
Consiglio europeo fissa a maggioranza semplice le sue regole
procedurali. Esso è assistito dal Segretariato generale del
Consiglio dei ministri e non dispone dunque di un'amministrazione
propria.
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CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA.
Composizione
Il
Consiglio è presieduto a turno da ciascuno Stato membro per un
periodo di sei mesi secondo un ordine prestabilito.
Il
Consiglio è costituito da un rappresentante di ciascuno Stato membro
a livello ministeriale abilitato ad impegnare il proprio governo.
I membri
del Consiglio sono politicamente responsabili dinanzi ai rispettivi
parlamenti nazionali.
La
composizione di ciascuna sessione del Consiglio varia seconda degli
argomenti trattati, senza che per questo venga alterata la sua unità
in quanto istituzione.
La
frequenza delle sessioni del Consiglio varia in base all’urgenza dei
temi; le formazioni “Affari generali”, “Economia-Finanze” e
“Agricoltura” si riuniscono una volta al mese, mentre altre, quali
le formazioni “Trasporti”, “Ambiente” o “Industria” si riuniscono da
due a quattro volte l’anno.
Funzioni
Il
Consiglio dell’Unione europea è un’istituzione comunitaria che
esercita i poteri ad essa attribuiti dai trattati. In virtù del
trattato che istituisce la Comunità europea, le principali
competenze sono:
· Il
Consiglio è l’organo legislativo della Comunità e per un gran numero
di competenze comunitarie esso esercita tale potere in codecisione
con il Parlamento europeo.
· Il
Consiglio provvede al coordinamento delle politiche economiche
generali degli Stati membri.
· Il
Consiglio conclude, a nome della Comunità, gli accordi
internazionali tra quest’ultima e uno o più Stati ovvero
un’organizzazione internazionale.
· Il
Consiglio e il Parlamento europeo costituiscono l’autorità che
adotta il bilancio della Comunità.
In virtù
del trattato sull’Unione europea:
·
Il Consiglio prende le decisioni
necessarie per la definizione e l’attuazione della politica estera e
di sicurezza comune in base agli orientamenti generali adottati dal
Consiglio europeo.
·
Il Consiglio provvede al coordinamento
dell’azione degli Stati membri e adotta le misure nel settore della
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
Procedura e metodi di lavoro
Quando il
Consiglio agisce in qualità di legislatore, il diritto di iniziativa
spetta alla Commissione europea che presenta una proposta al
Consiglio, la quale viene esaminata da quest’ultimo che, prima di
adottarla, può modificarla.
Il
Consiglio può, negli atti da esso adottati, conferire alla
Commissione competenze di esecuzione.
Il
Parlamento europeo partecipa attivamente al processo legislativo,
infatti, per un gran numero di temi (mercato interno, tutela dei
consumatori, reti transeuropee, istruzione, sanità, etc.), gli atti
legislativi comunitari sono adottati congiuntamente dal Parlamento
europeo e dal Consiglio secondo la procedura di codecisione.
Le parti
sociali e i gruppi di interesse, attraverso il Comitato economico e
sociale, così come le autorità locali e regionali, rappresentati in
seno al Comitato delle regioni, sono consultati in vari settori.
I
trattati prevedono che, a seconda dei casi, il Consiglio delibera a
maggioranza semplice dei membri che lo compongono, a maggioranza
qualificata o all’unanimità.
In campo
comunitario gran parte delle decisioni di carattere legislativo sono
adottate a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, gli
atti del Consiglio possono assumere la forma di regolamento,
direttiva, decisione, raccomandazione o parere.
Il
Consiglio può inoltre adottare conclusioni di carattere politico o
altri tipi di atti quali dichiarazioni o risoluzioni.
In
materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio
prende le decisioni necessarie per la definizione e l’attuazione di
tale politica in base agli orientamenti generali definiti dal
Consiglio europeo; raccomanda strategie comuni al Consiglio europeo
e le attua, in particolare adottando azioni comuni e posizioni
comuni.
In
materia di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale,
il Consiglio, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione,
adotta posizioni comuni, decisioni quadro e stabilisce convenzioni.
Il Consiglio
dell'Unione europea dopo la ratifica della Costituzione
Introduzione
Il
Trattato costituzionale apporta modifiche rilevanti a tale
istituzione per quel che concerne l'organizzazione dei lavori.
In
secondo luogo, il Trattato costituzionale prevede che il Consiglio
europeo decida un nuovo sistema di esercizio della presidenza del
Consiglio, basato su una rotazione paritaria tra gli Stati membri.
Da una dichiarazione della CIG emerge tuttavia che, almeno in un
primo tempo, verrà essenzialmente mantenuto l'attuale sistema di
rotazione semestrale.
La
Costituzione modifica infine il sistema di votazione a maggioranza
qualificata in sede di Consiglio (articolo I-25).
Disposizioni generali
All'articolo I-23 la Costituzione definisce i principali compiti del
Consiglio e ne stabilisce la composizione.
Le
funzioni che il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento
europeo, legislativa e di bilancio, nonché funzioni di definizione
delle politiche e di coordinamento, rimangono memedesime. La
funzione esecutiva assegnatagli nei trattati attuali non è più
menzionata in questo articolo, ma è prevista soltanto all'articolo
I-37 inerente agli atti esecutivi. Di norma, infatti, la competenza
di esecuzione degli atti è conferita alla Commissione. Tale
competenza spetta unicamente al Consiglio in casi specifici
debitamente motivati e nel settore della politica estera e di
sicurezza comune (PESC).
Il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui
la Costituzione disponga diversamente. Attualmente, nei casi in cui
i trattati non prevedono altrimenti, il Consiglio delibera a
maggioranza semplice dei suoi membri, il che avviene raramente dato
che i trattati fanno riferimento all'unanimità o alla maggioranza
qualificata nella stragrande maggioranza dei casi. Il trattato
costituzionale ha quindi invertito tale logica, con la maggioranza
qualificata che diviene una regola generale, con conseguente
abolizione del riferimento alla maggioranza qualificata da tutti gli
articoli interessati. Ne consegue una netta semplificazione dei
testi.
Per
quanto riguarda la composizione del Consiglio, la Costituzione
riprende le disposizioni in vigore. Il Consiglio è composto da un
rappresentante a livello ministeriale nominato da ogni Stato membro.
Tale rappresentante è il solo autorizzato a impegnare lo Stato
membro e a esercitare il diritto di voto (fatta eccezione per la
possibilità di delega del diritto di voto al rappresentante di un
altro Stato membro, prevista all'articolo III-343).
Le formazioni del Consiglio
La
Costituzione riorganizza il lavoro del Consiglio. L'articolo I-24
del Trattato costituzionale stabilisce che il Consiglio si riunisca
in formazioni distinte, il che in pratica accadeva già ma non era
scritto nei trattati. La Costituzione prevede espressamente due
formazioni del Consiglio: il Consiglio "Affari generali" e il
Consiglio "Affari esteri". Si tratta di una scissione - basata sulla
materia - dell'attuale formazione del Consiglio "Affari generali e
relazioni esterne", decisa a livello di Costituzione.
La
Costituzione affida al Consiglio "Affari generali" il compito di
assicurare la coerenza dei lavori delle diverse formazioni del
Consiglio. Quando si riunisce in seno a tale formazione, il
Consiglio prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il
seguito in collegamento con la Commissione.
Il
Consiglio "Affari esteri" elabora le politiche esterne dell'Unione
secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e
assicura la coerenza dell'azione esterna dell'Unione. Tale
formazione del Consiglio è presieduta dal ministro degli Affari
esteri dell'Unione.
Sempre
all'articolo I-24, il trattato costituzionale prevede che una
decisione europea adottata dal Consiglio europeo stabilisca le altre
formazioni in cui può riunirsi il Consiglio (ad esempio, quella dei
ministri dell'economia e delle finanze).
La
Costituzione prevede che il Consiglio si riunisca in seduta pubblica
quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo (articoli
I-24 e I-50).
Il
Trattato costituzionale dispone inoltre che ciascuna sessione del
Consiglio sia suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle
deliberazioni sugli atti legislativi e alle attività non
legislative. Ne consegue una migliore separazione delle funzioni
legislative ed esecutive del Consiglio e l'attività del Consiglio
risulta più trasparente.
Presidenza delle varie formazioni del Consiglio
Il
trattato costituzionale prevede all'articolo I-24 che tutte le
formazioni del Consiglio siano presiedute dai rappresentanti degli
Stati membri secondo un sistema di rotazione paritaria, ad eccezione
della formazione "Affari esteri" che è presieduta dal ministro degli
Affari esteri.
La
Costituzione non fissa i dettagli del sistema di rotazione, ma
dispone che le regole vengano stabilite mediante una decisione
europea adottata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza
qualificata. Tale soluzione offre una maggiore flessibilità: il
sistema potrà essere modificato, all'occorrenza, senza dover
ricorrere alla procedura di revisione costituzionale.
La CIG è
già giunta a un accordo sui particolari di una siffatta decisione,
contenuti in una dichiarazione che verrà allegata all'atto finale
della CIG e che prevede quanto segue:
·
la presidenza del Consiglio è
esercitata da gruppi di tre Stati membri, precedentemente
determinati, per un periodo di 18 mesi. I gruppi sono costituiti
secondo un sistema di rotazione paritaria degli Stati membri,
tenendo conto della loro diversità e degli equilibri geografici
dell'Unione;
·
ciascun membro del gruppo esercita la
presidenza di tutte le formazioni del Consiglio per un periodo di
sei mesi. Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in
tutti i suoi compiti, sulla base di un programma comune. I membri
del gruppo possono convenire tra loro modalità alternative.
Il
Consiglio europeo dovrebbe avviare l'elaborazione di tale decisione
subito dopo la firma della Costituzione e dare la sua approvazione
politica entro sei mesi.
Le altre modifiche
Gli
articoli da III-342 a III-346 del trattato costituzionale
stabiliscono le altre disposizioni relative al Consiglio e al suo
funzionamento interno (modalità di votazione, organizzazione
interna, Segretariato generale del Consiglio e altro). Tali articoli
riuniscono principalmente le disposizioni degli articoli da 202 a
210 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE),
adattandoli ai cambiamenti introdotti dal trattato costituzionale.
È
importante notare che la ponderazione dei voti in sede di Consiglio,
quale attualmente definita all'articolo 205 del trattato CE, è stata
soppressa. La Costituzione prevede un nuovo sistema per l'adozione
degli atti a maggioranza qualificata, la doppia maggioranza degli
Stati e della popolazione, applicabile a decorrere dal 1° novembre
2009.
Durante
il periodo di transizione tra l'entrata in vigore della Costituzione
e il 1° novembre 2009, la Costituzione rinvia al protocollo sulle
disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi
dell'Unione, che riprende il sistema instaurato dal trattato di
Nizza.
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COMMISSIONE
EUROPEA.
Presentazione.
La
Commissione europea svolge una funzione centrale nell’“architettura”
europea.
Il suo
ruolo di promotrice delle iniziative politiche è unico, tanto che si
è avvalsa del proprio potere di iniziativa per trasformare il quadro
istituito dai trattati fondatori della Comunità europee nelle
strutture integrate odierne.
Essa
lavora in stretta collaborazione con le altre istituzioni
dell’Unione e con i governi degli Stati membri, infatti le proposte
vengono fatte dalla Commissione ma tutti i provvedimenti di rilievo
vengono adottati dal Consiglio dell’Unione in codecisione con il
Parlamento europeo.
Nel
preparare un progetto di legislazione, la Commissione consulta le
parti interessate di tutti i settori e tutti i gruppi sociali.
La
Commissione rappresenta l’interesse comune e in un certo senso
personifica l’Unione.
La sua
prerogativa è la difesa degli interessi dei cittadini europei.
I
venticinque membri della Commissione sono scelti dai venticinque
Stati membri dell’Unione.
Funzioni
Diritto di iniziativa
In virtù
del suo diritto di iniziativa essa ha il compito di formulare
proposte per qualsiasi nuovo provvedimento legislativo.
I suoi
campi d'azione comprendono le politiche commerciale, industriale e
sociale, l’agricoltura, l’ambiente, l’energia, lo sviluppo regionale
e la cooperazione allo sviluppo.
Prima di
proporre un provvedimento legislativo, la Commissione procede a
scambi di opinione preliminari e a discussioni approfondite con
rappresentanti dei governi, dell’industria, dei sindacati, di gruppi
di interessi particolari e con esperti tecnici.
Dopo che
la Commissione ha presentato una proposta al Consiglio dell’Unione e
al Parlamento europeo, tutte e tre le istituzioni lavorano insieme
per ottenere un risultato soddisfacente.
Custode dei trattati
Il
secondo compito della Commissione è quello di verificare la corretta
applicazione dei trattati e della legislazione dell’Unione europea
da parte degli Stati membri.
In caso
di necessità, la Commissione prende iniziative contro quanti, nel
settore pubblico o privato, non ottemperino agli obblighi che i
trattati impongono loro.
Essa può
avviare procedure di infrazione contro Stati membri o imprese che
non rispettino la normativa europea, e in ultima istanza adire la
Corte di giustizia in casi di inadempienza.
Spetta
inoltre alla Commissione controllare l’erogazione di sovvenzioni da
parte dei governi nazionali alle imprese del loro paese, nonché le
pratiche che rischiano di falsare la concorrenza del mercato
interno.
In caso
di infrazione grave, la Commissione può comminare ammende alle
autorità pubbliche o alle industrie in causa.
Organo
esecutivo dell’Unione
La terza
funzione della Commissione è quella di organo esecutivo dell’Unione,
responsabile dell’attuazione e della gestione delle varie politiche.
Tra i
suoi compiti esecutivi rientra la gestione del bilancio dell’Unione,
nonché l’erogazione dei fondi strutturali.
In alcuni
settori quali la concorrenza, l’agricoltura e la politica
commerciale, la Commissione dispone di un ampio margine di autonomia
per prendere decisioni senza dover presentare proposte al Consiglio
dei ministri, sia in virtù dei poteri specifici conferitale dal
trattato, sia per la delega affidatale dal Consiglio stesso.
Essa
negozia, inoltre, accordi commerciali e di cooperazione con i paesi
terzi e con gruppi di paesi a nome dell’Unione.
Composizione
La
Commissione si compone di 36 direzioni generali e servizi
specializzati.
Tutti
sono guidati da un direttore generale che riferisce a uno dei
commissari ai quali è affidata la responsabilità politica e
operativa per una o più direzioni generali.
Quando si
parla della Commissione quale organo politico ci si riferisce ai 25
commissari che guidano l’istituzione.
I
commissari sono uomini e donne che nei rispettivi paesi d’origine
sono stati membri dei parlamenti nazionali o hanno svolto alti
incarichi di responsabilità a livello ministeriale.
Il
mandato della Commissione è di cinque anni e coincide, con uno
sfalsamento di sei mesi, con la legislatura del Parlamento europeo.
La scelta
del presidente della Commissione viene effettuata dai capi di Stato
e di governo dell’Unione, riuniti nel Consiglio europeo, e deve
ottenere l’approvazione del Parlamento europeo.
Infine,
il Presidente e gli altri membri designati sono soggetti
all’approvazione del Parlamento in quanto collegio. Ogni Stato
membro dispone di un commissario.
Relazioni
con le altre istituzioni dell’Unione europea.
Dato il
suo ruolo centrale nella struttura dell’Unione europea, la
Commissione intrattiene speciali legami con ciascuna delle altre
istituzioni dell’Unione europea.
Come si è
visto, essa ha rapporti di lavoro particolarmente intensi con il
Consiglio dell’Unione e con il Parlamento europeo in sede di
elaborazione degli atti legislativi comunitari, tanto che essa
assiste a tutte le sedute del Consiglio e del Parlamento.
Oltre a
ciò, il presidente della Commissione partecipa accanto ai Capi di
Stato e di governo dei paesi membri alle riunioni del Consiglio
europeo; egli partecipa anche, in qualità di rappresentante
dell’Unione nel suo complesso, ai vertici economici annuali del
Gruppo degli otto paesi più industrializzati (G8).
La
Commissione deve rispondere al Parlamento europeo che ha il potere
di costringerla alle dimissioni con un voto di censura.
Essa è
presente durante tutte le sessioni del Parlamento europeo ed è
tenuta a spiegare e a giustificare le proprie strategie su richiesta
dei parlamentari che possono presentare interrogazioni orali e
scritte alle quali la Commissione ha l’obbligo di rispondere.
Nell’esercizio delle sue funzioni la Commissione è regolarmente in
contatto con la Corte di giustizia, che è l’arbitro in ultima
istanza della legislazione europea.
Il modo
in cui la Commissione gestisce il bilancio dell’Unione europea viene
certificato dalla Corte dei conti, la quale esamina anche la
legalità e la regolarità delle spese e delle entrate.
Infine,
la Commissione lavora a stretto contatto con i due organi consultivi
dell’Unione, vale a dire il Comitato economico e sociale e il
Comitato delle regioni consultandoli sulla maggior parte delle
proposte legislative.
La Commissione
europea dopo la ratifica della Costituzione
Introduzione
La
Costituzione conferma le funzioni della Commissione e integra le
regole attuali relative al numero dei membri che la compongono e
alla loro provenienza.
La
composizione della Commissione, riprende infine il modello proposto
dal trattato di Nizza, perfezionandolo.
Per il
resto non vi sono modifiche di rilievo, salvo l'istituzione della
carica di ministro degli affari esteri. Quest'ultimo sarà uno dei
vice-presidenti della Commissione.
Il
trattato costituzionale ribadisce (articolo I-26) le funzioni
essenziali della Commissione, e precisamente il diritto d'iniziativa
(che diviene regola generale per l'adozione degli atti legislativi,
mentre le eccezioni, meno numerose rispetto ad oggi, devono essere
previste esplicitamente), la funzione esecutiva, il controllo
dell'applicazione del diritto comunitario, l'esecuzione del bilancio
e la gestione dei programmi. Viene inoltre chiarito che la
Commissione assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta
eccezione per la politica estera e di sicurezza comune, ed avvia il
processo di programmazione annuale e pluriannuale.
Infine,
l'articolo I-26 ricorda che il mandato della Commissione è di cinque
anni e che essa è tenuta ad esercitare le sue responsabilità in
piena indipendenza.
Gli
articoli I-26, I-27 e I-28 riuniscono le principali novità
introdotte dalla Costituzione per quanto attiene alla composizione
della Commissione (articolo I-26), alla designazione e al ruolo del
presidente (art. I-27) e infine alle funzioni assegnate al futuro
ministro degli affari esteri (articolo I-28).
Le
procedure di nomina, sostituzione e sospensione, nonché le altre
disposizioni relative all'organizzazione interna del collegio che
non sono state emendate rispetto ai corrispondenti articoli del
trattato CE sono riprese negli articoli da III-347 a III-352
(parte
III, titolo VI sul funzionamento dell'Unione).
Composizione
Con
riferimento alla composizione della Commissione, il Trattato
costituzionale prevede una soluzione vicina a quella di Nizza,
basata sul mantenimento di un Commissario per ogni Stato membro fino
al raggiungimento di una certa dimensione del collegio, quindi la
fissazione di un limite dimensionale al collegio stesso con
rotazione paritaria tra gli Stati.
Il testo
della Costituzione stabilisce che la prima Commissione nominata in
applicazione della Costituzione, ossia quella del 2009, sarà
composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il
presidente e il ministro degli affari esteri.
Con
decorrenza dal 2014 la Commissione sarà ridotta e si comporrà di un
numero di membri corrispondente ai due terzi del numero degli Stati
membri. Il Consiglio europeo tuttavia, deliberando all'unanimità,
potrà modificare tale numero.
Nella
formula della Commissione ridotta i Commissari saranno selezionati
in base ad un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri.
Tale sistema sarà stabilito da una decisione europea, adottata
all'unanimità dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti:
·
Gli Stati membri sono trattati su un
piano di assoluta parità per quanto concerne la determinazione
dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini
in seno alla Commissione;
·
Ciascuna delle Commissioni successive
è costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la
molteplicità demografica e geografica degli Stati membri.
Per
quanto concerne la composizione della Commissione attualmente in
carica, si applicano le disposizioni del trattato CE, modificate dal
trattato di Nizza e dal trattato di adesione dei dieci nuovi Stati
membri, ovvero un Commissario per ogni Stato membro.
La
Costituzione introduce un'innovazione radicale con la creazione del
ministro degli affari esteri. Quest'ultimo è chiamato ad esercitare
le funzioni oggi espletate dall'alto rappresentante per la politica
estera e di sicurezza comune, « il sig. PESC», e dal Commissario
incaricato delle relazioni esterne. Egli assumerà inoltre alcune
funzioni esercitate dalla presidenza del Consiglio nell'ambito delle
relazioni esterne. Il ministro degli affari esteri dipenderà dunque
allo stesso tempo dalla Commissione e dal Consiglio.
Nominato
dal Consiglio europeo, con delibera a maggioranza qualificata e con
l'accordo del presidente della Commissione, egli elabora e dirige la
politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di
sicurezza e difesa (PESD), su mandato del Consiglio. A questo
titolo, egli presiede la formazione « affari esteri » del Consiglio
dei ministri e assicura la rappresentanza esterna dell'Unione nel
campo della politica estera e di sicurezza.
Il Presidente della Commissione
La
Costituzione non propone modifiche sostanziali per quanto concerne
le modalità di designazione del presidente, ma indica chiaramente
che, nel presentare al Parlamento europeo il candidato da eleggere
alla presidenza, il Consiglio europeo deve tenere conto dei
risultati delle elezioni europee. Tale cambiamento aumenta
indirettamente l'influenza del Parlamento europeo, oltre a
rafforzare il peso politico delle elezioni europee.
Le altre
disposizioni riguardanti il presidente della Commissione sono
pressoché identiche a quelle contenute nel trattato CE.
Il
Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta
l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri
della Commissione. Queste sono selezionate in base alle proposte
presentate dagli Stati membri. I membri della Commissione sono
scelti in base alla loro competenza generale, alla loro indipendenza
e al loro impegno europeo (quest'ultimo criterio costituisce una
novità).
Infine,
il presidente decide l'organizzazione interna della Commissione e
può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del
mandato. Egli nomina tra i membri della Commissione i
vicepresidenti, ad eccezione del ministro degli affari esteri. Il
presidente può chiedere ad un membro della Commissione di dimettersi
senza che il collegio sia tenuto ad approvare tale richiesta,
contrariamente a quanto accade oggi.
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PARLAMENTO
EUROPEO.
Presentazione
Il
Parlamento europeo, come dichiara il Trattato di Roma del 1957,
rappresenta “i popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea”.
L'attuale
Parlamento, eletto per cinque anni nel giugno 2004, conta 732 membri
che rappresentano i 25 paesi dell'Unione.
Legittimato dal suffragio universale diretto, il Parlamento europeo
ha ottenuto, attraverso una serie di trattati, influenza e poteri
sempre maggiori, trasformandosi progressivamente da Assemblea
meramente consultiva in Assemblea legislativa che esercita, a
livello europeo, poteri paragonabili a quelli dei parlamenti
nazionali.
Organizzazione
Il
presidente è il rappresentante istituzionale del Parlamento,
assicura le relazioni esterne dell’istituzione, presiede le sedute
plenarie dell’Assemblea come pure le riunioni dell’Ufficio di
presidenza e della Conferenza dei presidenti.
L’Ufficio
di presidenza è l’organo di direzione regolamentare
dell’istituzione, competente per il bilancio del Parlamento così
come per le questioni amministrative, del personale e organizzative.
Oltre al
Presidente e ai Vicepresidenti, esso comprende cinque questori, con
funzione consultiva, responsabili delle questioni legate allo
statuto, alla gestione e agli interessi finanziari dei membri.
I membri
dell’Ufficio di presidenza sono eletti per due anni e mezzo.
La
Conferenza dei presidenti, che riunisce il presidente del Parlamento
e i presidenti dei partiti politici, è l’organo politico
dell’istituzione che stabilisce l’ordine del giorno delle tornate,
fissa il calendario degli organi parlamentari come pure le
competenze e il numero delle commissioni e delle delegazioni
parlamentari.
Le
commissioni permanenti sono 20 e svolgono i lavori preparatori delle
sedute plenarie del Parlamento.
Oltre
queste il Parlamento può creare sottocommissioni, commissioni
temporanee o commissioni di inchiesta.
Le
commissioni interparlamentari miste intrattengono relazioni con i
parlamenti degli Stati legati all’Unione europea da accordi di
associazione.
Le
delegazioni interparlamentari svolgono le stesse funzioni con un
gran numero di parlamenti di altri Stati e con talune organizzazioni
internazionali.
Il
segretariato generale assiste il parlamento europeo per
l’organizzazione del proprio lavoro sotto l’autorità del Segretario
generale.
Poteri
Come ogni
parlamento, il Parlamento europeo esercita tre poteri fondamentali:
·
Potere legislativo
La
procedura legislativa normale è la codecisione che pone il
Parlamento e il Consiglio dell’Unione su un piano di parità e sfocia
nell’adozione di atti comuni, tanto che le leggi comunitarie vengono
varate tenendo sempre più conto degli emendamenti parlamentari.
La
codecisione, rappresenta uno dei poteri più significativi del
Parlamento, essa si applica alla libera circolazione dei lavoratori,
alla realizzazione del mercato interno, alla ricerca e allo sviluppo
tecnologico, all’ambiente, alla tutela dei consumatori,
all’istruzione, alla cultura e alla sanità.
Benché la
procedura di codecisione rappresenti la norma, esistono ancor oggi
ambiti nei quali il Parlamento europeo esprime un semplice parere,
come nell’ambito fiscale o nella fissazione dei prezzi agricoli.
·
Potere di Bilancio
Si tratta
di un importante potere che consente al Parlamento europeo di
fissare le proprie priorità politiche.
Ogni
anno, in dicembre, il Parlamento europeo adotta il bilancio che
consente all’Unione di dotarsi delle risorse finanziarie di cui ha
bisogno per l’esercizio successivo, entra in vigore soltanto dopo
essere stato firmato dal presidente del Parlamento europeo.
Qualora
il Parlamento e il Consiglio dell’Unione non riescano a trovare
l’accordo sull’ammontare delle spese dopo due letture del progetto
di bilancio il Parlamento ha il diritto di rigettarlo globalmente.
In questo
caso la procedura deve ricominciare ex novo.
·
Potere di controllo democratico
Il
Parlamento esercita un controllo democratico sull’intera attività
comunitaria, svolge un ruolo essenziale nel processo di designazione
della Commissione tanto che, una volta ratificata la nomina del
Presidente della Commissione, sottopone ad audizione i commissari
designati votando la fiducia alla Commissione.
Tale
potere si aggiunge al diritto del Parlamento della “mozione di
censura” che, una volta approvata, obbliga alle dimissioni l’intera
Commissione.
I
deputati possono inoltre presentare alla Commissione interrogazioni
scritte o orali vincolandola alla risposta.
Nei
confronti del Consiglio dell’Unione, il Parlamento europeo,
attraverso la procedura di codecisione, si trova ad essere sullo
stesso piano nel procedimento legislativo.
La
presidenza del Consiglio dell’Unione consulta il Parlamento europeo
sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della Politica
estera e di sicurezza comune e tiene debitamente conto delle
opinioni espresse dall’Assemblea.
Il
Parlamento europeo presenta interrogazioni e formula raccomandazioni
al Consiglio ed ogni anno organizza un dibattito sullo stato della
Politica estera e di sicurezza comune.
I
deputati europei
I
deputati europei vengono eletti a suffragio universale diretto con
un sistema elettorale proporzionale realizzato o su base regionale
(Italia, Regno Unito e Belgio), o su base nazionale (Francia,
Spagna, Austria, Danimarca, Lussemburgo, etc.), e con un sistema
combinato (Germania).
Dall’entrata in vigore del Trattato di Maastricht (1993) ogni
cittadino di un paese membro dell’Unione europea, anche residente in
un altro Stato dell’Unione può votare o farsi eleggere.
Il numero
di deputati europei per Stato membro è fissato dai trattati.
In Aula i
deputati non sono ripartiti in base a criteri di nazionalità, ma
secondo il gruppo politico di appartenenza.
I
deputati europei si riuniscono in Seduta Plenaria una settimana al
mese a Strasburgo, una delle tre sedi del Parlamento europeo (con
Bruxelles e Lussemburgo).
Le
Commissioni parlamentari tengono generalmente le loro riunioni a
Bruxelles nel corso di due settimane al mese, mentre la terza
settimana è riservata alle riunioni dei gruppi politici e la quarta
appunto alla sessione di Strasburgo.
ll Parlamento europeo
dopo la ratifica della Costituzione
Introduzione
Le
riforme introdotte dalla Costituzione per quanto concerne il
Parlamento europeo si concentrano su due temi:
·
l'ampliamento dei poteri del
Parlamento nelle procedure decisionali dell'Unione;
·
l'istituzione di un nuovo sistema di
ripartizione dei seggi tra gli Stati membri.
Come per
le altre istituzioni, la Costituzione riunisce le principali
disposizioni riguardanti il Parlamento in un unico articolo nella
prima parte del Trattato costituzionale al fine di accrescerne la
visibilità (articolo I-20).
Per
evitare che la questione della ripartizione dei seggi in Parlamento
sia oggetto di annose negoziazioni tra gli Stati membri, la
Costituzione stabilisce regole di base per tale ripartizione e
demanda al Parlamento il compito di elaborare una proposta in
materia che dovrà essere adottata all'unanimità dal Consiglio
europeo.
In
occasione di ogni riforma dei trattati, il Parlamento europeo ha
visto aumentare il proprio ruolo nello sviluppo delle procedure
decisionali dell'Unione. La Costituzione estende la procedura di
codecisione, ribattezzata «procedura legislativa ordinaria», ad un
maggior numero di argomenti. Il Parlamento diventa dunque
colegislatore nella quasi totalità dei casi, fatta eccezione per
una dozzina di atti per i quali sarà solo consultato.
Disposizioni generali
Nell'articolo I-20, il Trattato costituzionale descrive le
disposizioni generali relative al Parlamento. La Costituzione
assegna congiuntamente al Parlamento e al Consiglio dei ministri la
funzione legislativa e di bilancio. Al Parlamento viene dunque
riconosciuta pari dignità rispetto al Consiglio dei ministri
rispetto a queste due materie. Il Parlamento esercita inoltre
funzioni di controllo politico e di consultazione secondo le
condizioni stabilite dalla Costituzione (ad esempio, il controllo
della Commissione o l'esecuzione del bilancio).
La
Costituzione dispone anche che il Presidente della Commissione sia
eletto dal Parlamento europeo, a maggioranza dei suoi membri, su
proposta del Consiglio europeo, tenendo conto dei risultati delle
elezioni europee.
È
opportuno sottolineare che il termine "elezione" è stato preferito
ad "approvazione", usato fino ad oggi nel Trattato costitutivo della
Comunità europea. Tale emendamento intende rafforzare l'importanza
delle elezioni europee e del Parlamento, ed evidenzia chiaramente la
responsabilità della Commissione dinanzi al Parlamento.
Composizione del Parlamento
Il
Trattato costituzionale non contempla alcun cambiamento per quanto
attiene alle modalità delle elezioni europee, le quali naturalmente
devono avvenire a suffragio universale diretto, con scrutinio libero
e segreto, e permettere ai cittadini di eleggere i loro
rappresentanti per un mandato di cinque anni (articolo I-20).
Nell'articolo III-330 la Costituzione mantiene la base giuridica in
base alla quale le elezioni europee devono essere organizzate
secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri, cosa che
ancora non avviene. Detto articolo stabilisce che le misure da
adottare per garantire il rispetto di tale esigenza dovranno essere
specificate all'interno di un apposito provvedimento o legge quadro.
Il
Trattato costituzionale fissa a 750 il numero massimo di seggi
parlamentari, aumentando il numero attualmente determinato dal
trattato di Nizza. La soglia minima di seggi per Stato membro è
fissata a sei deputati, per garantire che, anche negli Stati membri
meno popolati, tutti gli orientamenti politici possano essere
rappresentati.
Per la
prima volta nel Trattato costituzionale è indicato anche il numero
massimo di seggi, fissato a 96.
La
Costituzione rompe con la tradizione che prevede di fissare nei
trattati la ripartizione dettagliata dei seggi tra gli Stati membri.
In alternativa, il trattato costituzionale stabilisce una norma di
attribuzione volta a specificare che la rappresentanza dei cittadini
è garantita in modo regressivamente proporzionale (articolo I-20).
Con
sufficiente anticipo rispetto alle elezioni parlamentari del 2009,
il Consiglio europeo dovrebbe adottare all'unanimità, sulla base di
una proposta avanzata dal Parlamento e con l'approvazione di quest'ultimo,
una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento.
Qualora
un ulteriore allargamento imponga di cambiare nuovamente la
ripartizione dei seggi, si applicherà una procedura analoga,
evitando così di dover emendare la Costituzione.
Per la
legislatura 2004-2009, la ripartizione dei seggi stabilita secondo
lo schema approvato a Nizza e fissata dal trattato di adesione
concluso con i dieci nuovi paesi membri, è mantenuta dal protocollo
sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli
organi dell'Unione.
Procedure legislative
La
Costituzione apporta una significativa semplificazione delle
procedure legislative dell'Unione. La «procedura legislativa
ordinaria» (articoli I-34 e III-396), modellata su quella
preesistente detta di codecisione, come già accennato, ha ormai
innalzato il Parlamento al ruolo di vero e proprio colegislatore
congiuntamente al Consiglio dei ministri.
I diversi
provvedimenti e le leggi quadro europee saranno adottate dal
Parlamento e dal Consiglio dei ministri, secondo la procedura
prevista all'articolo III-396.
Nella
procedura di bilancio (articoli da III-403 a III-409), il Parlamento
vede aumentare i propri poteri in quanto tale procedura è ormai
analoga a quella legislativa ordinaria, con lettura unica e
conciliazione tra il Parlamento e il Consiglio.
Viene
inoltre soppressa la vecchia distinzione tra le spese obbligatorie e
non obbligatorie, il che significa che il Parlamento potrà decidere
sull'intero bilancio. Con l'attuale procedura solo le spese non
obbligatorie venivano decise in ultima istanza dal Parlamento.
Altre disposizioni
Negli
articoli da III-330 a III-340, il Trattato costituzionale affronta
disposizioni più specifiche (elezioni europee, metodi di lavoro,
sessione annuale, commissioni temporanee d'inchiesta, diritto di
petizione dei cittadini, ruolo del mediatore europeo, adozione del
regolamento interno, mozione di censura contro la Commissione) senza
peraltro modificarne la sostanza rispetto ai trattati attuali.
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LA
CORTE DI GIUSTIZIA E IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO.
La Corte
si compone di un giudice per Stato membro in modo da rappresentare
tutti gli ordinamenti giuridici nazionali dell'UE.
Tale
composizione è rimasta inalterata anche dopo l'allargamento, ma per
ragioni di efficienza la Corte si riunisce in " grande sezione",
comprendente 11 giudici, anziché in seduta plenaria.
La Corte
è assistita da otto " avvocati generali": il loro compito è
presentare pubblicamente e con assoluta imparzialità conclusioni
motivate sulle cause dibattute dinanzi la Corte.
I giudici
e gli avvocati generali sono scelti fra personalità che abbiano
rivestito le più alte funzioni giurisdizionali nei rispettivi paesi
o siano giureconsulti di notoria competenza e offrano le maggiori
garanzie di indipendenza.
Sono
nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri con
mandato di sei anni rinnovabile per un massimo di altri due periodi
di tre anni.
I giudici
della Corte eleggono un presidente per un periodo rinnovabile di tre
anni: il Presidente dirige i lavori e i servizi della Corte,
presiede le udienze e le deliberazioni.
Gli
avvocati generali hanno il compito di presentare pubblicamente, in
piena imparzialità ed indipendenza, le conclusioni sulle cause
sottoposte alla Corte.
La loro
funzione non va confusa con quella di un procuratore o di un’altra
figura equivalente, il cui ruolo viene assunto dalla Commissione,
nella sua funzione di custode dell’interesse comunitario.
La Corte
di giustizia ha il compito di garantire l’osservanza del diritto
nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati istitutivi
delle Comunità europee, nonché delle norme adottate dalle
istituzioni comunitarie competenti.
Per
condurre a buon fine tale missione, la Corte è stata dotata, tra
l’altro, di ampie competenze giurisdizionali, che essa esercita
nell’ambito delle varie categorie di ricorsi o dei procedimenti a
seguito di rinvio pregiudiziale.
Per
aiutare la Corte a gestire le migliaia di cause pendenti e garantire
ai cittadini una protezione giuridica più efficace, nel 1989 le è
stato affiancato il "Tribunale di primo grado", organo
giurisdizionale competente per talune categorie di ricorsi, come le
azioni promosse da singoli o da imprese per concorrenza sleale.
Anche il
Tribunale di primo grado, nomina fra i rispettivi giudici, il
proprio presidente con mandato triennale.
La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado
dopo la ratifica della Costituzione
La
Costituzione, una volta ratificata, non introduce alcuna modifica al
mandato della Corte, ma precisa che «gli Stati membri stabiliscono i
rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela
giurisdizionale effettiva nel settore del diritto dell'Unione»
(articolo I-28).
La
denominazione della Corte in virtù della nuova Costituzione viene
modificata: l'espressione «Corte di giustizia» designa ora
ufficialmente la giurisdizione bicefala nel suo insieme. L'istanza
suprema viene designata con l'appellativo «Corte di giustizia
europea» mentre il Tribunale di prima istanza delle Comunità europee
è stato ribattezzato «Tribunale».
L'articolo I-28 specifica che la Corte di giustizia comprende: «la
Corte di giustizia europea, il Tribunale e i tribunali
specializzati».
Nell'articolo III-264 la Costituzione prevede la possibilità di
istituire tribunali specializzati presso il Tribunale mediante una
legge europea adottata secondo la
procedura legislativa ordinaria
.
Tale
legge, adottata su proposta della Corte o della Commissione,
stabilisce le regole relative alla composizione di tale tribunale e
precisa la portata delle competenze ad esso conferite.
L'articolo III-262 della Costituzione istituisce un comitato
incaricato di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati
all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale,
preliminarmente alla decisione dei governi degli Stati membri.
Infine,
viene facilitato l'accesso alla Corte da parte dei privati grazie
all'apertura del ricorso a qualsiasi persona fisica o giuridica
contro «gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che
non comportano alcuna misura d'esecuzione» (articolo III-270).
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CORTE
DEI CONTI EUROPEA.
Il
Trattato che istituisce la Comunità europea assegna alla Corte dei
Conti il compito principale di controllare la corretta esecuzione
del bilancio dell’Unione, al duplice fine di migliorarne i risultati
e di rendere conto al cittadino europeo dell’utilizzo del denaro
pubblico da parte delle autorità responsabili di tale gestione.
La Corte
dei conti è composta da un rappresentante di ciascuno Stato membro,
nominato dal Consiglio per un mandato rinnovabile di sei anni.
In
seguito all'allargamento ogni Stato membro continua ad avere un suo
rappresentante, ma, per ragioni di efficienza, la Corte potrà
istituire delle "sezioni" aggiuntive per adottare talune categorie
di relazioni o pareri.
I membri
della Corte devono offrire tutte le garanzie di indipendenza e
possedere qualifiche specifiche nel campo del controllo esterno
delle finanze pubbliche, il Collegio elegge il suo Presidente,
conferendogli un mandato della durata di tre anni.
L’indipendenza della Corte dei conti nei confronti delle altre
istituzioni comunitarie e degli Stati membri garantisce
l’obiettività delle sue funzioni di controllo.
La Corte
dei conti decide liberamente l’organizzazione ed il calendario dei
propri lavori di controllo, così come la pubblicazione delle sue
relazioni.
Essa, in
ultima istanza verifica la legittimità e la regolarità delle entrate
e delle spese di bilancio dell’Unione.
Inoltre,
essa accerta soprattutto la sana gestione finanziaria, ovvero
verifica se, in che misura e a quale prezzo, gli obiettivi di
gestione siano stati raggiunti.
Ulteriormente, la Corte dei conti garantisce al cittadino europeo
che il bilancio dell’Unione sia stato gestito ed eseguito in maniera
regolare ed il più efficacemente possibile.
La Corte
dei conti può controllare ogni organismo o individuo che gestisca o
riceva fondi comunitari.
Essa
controlla, in particolare, le istituzioni e gli organismi
comunitari, le amministrazioni nazionali, regionali, locali, e i
beneficiari finali degli aiuti comunitari.
Nell'articolo I-31 della Costituzione sono brevemente descritte le
funzioni della Corte dei Conti, il cui contenuto non ha subito
alcuna modifica.
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COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE.
Il
Comitato economico e sociale è l’organo consultivo che rappresenta
su scala europea le diverse categorie della vita economica e sociale
configurandosi come sede di dibattito e di espressione delle stesse.
Dopo
l'allargamento a 25, il Comitato si compone di 317 Consiglieri che
rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro, dei
lavoratori, degli agricoltori, delle piccole e medie imprese, del
commercio e dell’artigianato, delle cooperative e delle mutue, delle
libere professioni, dei consumatori, come anche le associazioni per
la tutela dell’ambiente e delle famiglie, le organizzazioni non
governative a carattere sociale, etc.
In altri
termini il CES è il luogo di espressione della società civile
organizzata a livello europeo.
Per
queste sue caratteristiche, il Comitato può gradualmente affermarsi
come sede di dibattito e “casa” della società organizzata.
In questa
prospettiva, assumono grande importanza le relazioni del CES con le
strutture analoghe esistenti sia all’interno che all’esterno
dell’Unione europea, così come le attività di creazione delle
istituzioni nei paesi terzi.
Il
Comitato adempie a tre compiti fondamentali:
·
svolgere un ruolo consultivo presso le tre grandi istituzioni
europee;
·
consentire una migliore adesione e un miglior contributo della
società civile organizzata al progetto europeo, concretizzando e
rafforzando un’Europa vicina ai cittadini;
·
potenziare il ruolo della società civile nei paesi (o gruppi di
paesi) extracomunitari, e a promuovere il dialogo con i rispettivi
rappresentanti, nonché la creazione di strutture analoghe in tali
zone (“creazione delle istituzioni”): PECO, Turchia, paesi EUROMED,
ACP, MERCOSUR, etc.
Per
assolvere tali compiti, il CES può emettere diversi tipi di pareri:
1. pareri
su consultazione da parte della Commissione, del Consiglio e del
Parlamento europeo, grazie al Trattato di Amsterdam;
2. oltre
a tali pareri “automatici” ex post, basati sulla proposta della
Commissione, il Comitato può elaborare anche dei pareri esplorativi,
con i quali, su richiesta della Commissione e del PE, può essere
incaricato di riflettere su una tematica specifica in vista di
un’eventuale proposta legislativa.
3.
Infine, grazie ai poteri di iniziativa, il CES può esprimersi su
tutte le tematiche che ritenga interessanti.
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COMITATO
DELLE REGIONI.
Dopo
l'allargamento il Comitato si compone di 344 membri.
Tutti
vengono nominati per quattro anni dal Consiglio su proposta dei
rispettivi Stati membri.
I membri
del CDR non hanno sede a Bruxelles, ma hanno responsabilità a
livello regionale o locale; risiedono dunque nella propria regione e
si riuniscono in occasione delle sessioni plenarie del Comitato o
delle riunioni delle commissioni.
Quando la
Commissione, il Consiglio o il Parlamento europeo preparano un atto
legislativo o un programma d’azione che potrebbero avere
ripercussioni a livello regionale o locale, consultano prima il CDR
il quale affida ad una delle sue commissioni l’incarico di elaborare
un progetto di parere.
I membri
della commissione studiano il dossier, sottolineano i punti
positivi, ma formulano, se del caso, suggerimenti per migliorare il
documento.
Il
progetto di parere viene poi discusso in sessione plenaria, una
volta adottato.
Il parere
del Comitato viene inoltrato all’istituzione richiedente.
Oltre ai
pareri, il Comitato realizza anche degli studi, il cui argomento
riflette sempre temi di attualità paneuropei; essi costituiscono un
miniera di informazioni per chiunque cerchi di comprendere le grandi
tematiche europee.
Le otto
commissioni interne sono specializzate in diversi settori:
1.
Politica regionale, fondi strutturali, coesione economica e sociale,
cooperazione transfrontaliera ed interregionale;
2.
Agricoltura, sviluppo rurale e pesca;
3. Reti
transeuropee, trasporti e società dell’informazione;
4.
Assetto territoriale, questioni urbane, energia, ambiente;
5.
Politica sociale, sanità pubblica, protezione dei consumatori,
ricerca, turismo;
6.
Occupazione, politica economica, mercato interno, industria, PMI;
7.
Istruzione, formazione professionale, cultura, gioventù, sport,
diritti dei cittadini;
8. Affari
istituzionali.
Il testo
della Costituzione non ha elevato gli organi consultivi al rango di
istituzione, come auspicato dal Comitato delle regioni. L'unico
emendamento introdotto riguarda la durata del mandato dei membri dei
due organi consultivi dell'UE, ossia il CdR e il CESE. Tale mandato
è stato portato a cinque anni (invece di quattro), così da
allinearlo a quello della legislatura del Parlamento europeo
(articoli III-386 per il CdR e III-390 per il CESE).
Per concludere, va notato che la composizione degli organi non è più
fissata nella Costituzione, ma sarà d'ora innanzi determinata
mediante una decisione europea del Consiglio adottata all'unanimità
(articoli III-386 per il CdR e III-389 per il CESE).
IN
BREVE.
BANCA
CENTRALE EUROPEA.
Dodici
dei venticinque membri attuali dell'Unione europea condividono la
stessa moneta, l'euro, entrato in circolazione il 1° gennaio 2002.
La Banca
centrale europea (BCE) è stata istituita nel 1998 dal trattato
sull'Unione europea, con il compito di definire e attuare la
politica monetaria europea; effettuare operazioni di cambio e
garantire il buon funzionamento dei sistemi di pagamento.
Suo
obiettivo primario è mantenere la stabilità dei prezzi nell'area
dell'euro in modo da preservare il potere d'acquisto della moneta
europea, tenendo quindi sotto stretto controllo anche l'inflazione.
Questi
obiettivi vengono attuati in due differenti modi:
·
controllando la massa monetaria
(avendo quindi il controllo sui tassi di interesse di tutta l'area
euro, questa é anche una delle attività più note della BCE).
·
monitorando le tendenze dei prezzi
(valutando il rischio che ne deriva per la stabilità dei prezzi
nell'area dell'euro).
La
Costituzione attribuisce lo status di istituzione alla Banca
centrale europea, senza intaccarne l'indipendenza. L'articolo I-30
sintetizza le missioni della BCE, senza peraltro modificarne la
sostanza. Viene inoltre mantenuto il protocollo sullo status della
BCE.
BANCA
EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI.
La Banca
europea per gli investimenti (BEI) è l’istituzione finanziaria
dell’Unione europea.
Finanzia progetti di investimento per contribuire allo sviluppo
equilibrato dell’Unione.
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