STRUTTURA  UNIONE   EUROPEA  

ISTITUZIONI ORGANI  

 

CONSIGLIO EUROPEO**  COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
CONSIGLIO DELL’UNIONE COMITATO DELLE REGIONI
COMMISSIONE EUROPEA BANCA CENTRALE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
CORTE DI GIUSTIZIA MEDIATORE EUROPEO
CORTE DEI CONTI

*   Fonti: www.europa.eu.int

 

** In termini strettamente giuridici, il Consiglio europeo non è un’istituzione dell’Unione europea.

 

 

CONSIGLIO EUROPEO.

   

Origine

Il termine “Consiglio europeo” è apparso nei trattati soltanto nel 1986, anno dell'Atto unico europeo che gli dedicava un solo articolo, per definire la composizione e la frequenza delle riunioni ma non le funzioni.

I trattati di Maastricht (in vigore dal 1993) e di Amsterdam (1999) sono più precisi al riguardo.

 

Presentazione

Il Consiglio europeo, svolge un ruolo capitale in tutti i settori dell’Unione europea, che si tratti di impulso o di definizione di orientamenti politici generali o di coordinamento, di arbitrato o di risoluzione di fascicoli difficili.

Il Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato o di governo dei Paesi membri dell’Unione europea e il Presidente della Commissione europea.

Esso non va confuso né con il Consiglio d’Europa, né con il Consiglio dell’Unione europea.

Ospitato dallo Stato che esercita la presidenza del Consiglio, il Consiglio europeo scandisce la vita e lo sviluppo dell’Unione europea riunendosi almeno due volte l’anno.

Le decisioni prese nelle riunioni del Consiglio europeo danno un forte impulso alla definizione degli orientamenti politici generali dell’Unione europea.

 

Ruolo

Il ruolo principale del Consiglio europeo è così descritto nell’articolo 4 del trattato sull’Unione europea: “Il Consiglio europeo dà all’Unione l’impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti generali” .

Soltanto il Consiglio europeo è in grado attualmente di infondere vigore all’Unione europea come fa nelle materie “costituzionali” quali la revisione dei trattati, l’allargamento o l’unione economica e monetaria.

Il Consiglio europeo è anche in grado di reagire tempestivamente alle situazioni più o meno spinose cui a volte si trova confrontata l’Unione europea, ancorché questa tempestività dipenda dal grado di concordanza delle opinioni dei Capi di Stato o di governo.

 

Funzioni

Il Consiglio europeo esercita una funzione di coordinamento delle politiche europee.

Funzione, per esempio, particolarmente importante per coniugare gli orientamenti della politica estera nell’ambito della PESC con quelli adottati nei settori della politica commerciale comune o della politica di cooperazione allo sviluppo, grazie ad una visione d’insieme dei fascicoli.

Il Consiglio europeo riunisce, oltre al presidente della Commissione europea, anche i “superiori gerarchici” dei Ministri membri del Consiglio.

Questo livello e questa autorità gli consentono di svolgere all’occorrenza una funzione di arbitrato e di sbloccare questioni rimaste in sospeso in sede di Consiglio riunito in composizione specializzata.

I Capi di Stato o di governo, così come il presidente della Commissione, sono assistiti dai ministri degli affari esteri e da un membro della Commissione.

Il Consiglio europeo può raggiungere accordi globali, che vanno oltre il quadro di un Consiglio specializzato, come per esempio nel caso dei “pacchetti” Delors I (1988) e Delors II (1992) o dell’Agenda 2000 (1999).

Esso può anche esaminare questioni settoriali non risolte nell’ambito del Consiglio perché politicamente molto sensibili e soggette all’avallo dei Capi di Stato o di governo, come spesso accade in materia di politica agricola comune.

 

Compiti

Oltre a dare impulso e a definire gli orientamenti politici generali, il Consiglio europeo, in virtù del trattato sull’Unione europea, assolve anche altri compiti nei seguenti settori specifici:

Nel settore della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) il Consiglio europeo occupa una posizione chiave in quanto ne definisce i principi e gli orientamenti generali, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa o allorché l’Unione europea ricorre al suo “braccio militare”, l’Unione europea occidentale (UEO).

La politica estera costituisce da circa vent'anni uno dei settori privilegiati del Consiglio europeo. Ciò va attribuito principalmente alle funzioni svolte sul piano nazionale dai Capi di Stato o di governo.

Si tratta, inoltre, di uno dei settori in cui essi sono intervenuti sul piano europeo ben prima che il trattato di Maastricht creasse la PESC, in particolare nell’ambito della cooperazione politica europea (CPE).

Il trattato non attribuisce al Consiglio europeo un posto di rilievo nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria penale come fa invece in quello della PESC.

Un ruolo specifico gli viene riconosciuto nel quadro della “cooperazione rafforzata” che può essere instaurata tra più Stati membri, in settori specifici e a determinate condizioni, nell’ambito dell’Unione europea.

Le disposizioni comunitarie che attribuiscono un ruolo specifico al Consiglio europeo in materia di politica economica e monetaria da un lato, e di occupazione dall’altro sono formulate in termini simili.

Il Consiglio europeo dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri, così come adotta conclusioni sulla situazione dell’occupazione nella comunità.

In questi due settori, il Consiglio europeo è destinatario di relazioni del Consiglio dell’Unione sugli indirizzi di massima per la politiche economiche; della Banca centrale europea sulle attività del sistema di banche centrali e sulla politica monetaria dell’anno precedente; della relazione congiunta del Consiglio dell’Unione e della Commissione sulla situazione, attuazione e orientamenti per l’occupazione.

 

Decisioni

Il Consiglio europeo non decide come il Consiglio dell’Unione europea, non procede al voto, non ricorre alle regole dell’unanimità o della maggioranza qualificata.

I trattati non contemplano norme che disciplinano il processo decisionale in seno al Consiglio europeo, così come è raro che gli conferiscano la competenza di adottare atti formali.

Il Consiglio europeo è anzitutto un organo decisionale nel senso politico e non giuridico del termine, sebbene dall’entrata in vigore dei trattati di Maastricht e Amsterdam, sia indotto ad adottare decisioni giuridicamente vincolanti.

I membri del Consiglio europeo raggiungono accordi politici consensualmente.

Salvo eccezioni, spetta alle istituzioni europee attribuire a queste decisioni politiche un valore giuridico nel rispetto delle procedure decisionali contemplate dal trattato.

Gli orientamenti definiti dal Consiglio europeo sono contenuti nelle conclusioni della presidenza.

 

Come cambierà il Consiglio europeo con la ratifica della Costituzione

 

Introduzione

La Costituzione dell'Unione Europea firmata a Roma il 29 ottobre 2004 introduce delle importanti novità sul funzionamento dell'Unione e sulle istituzioni e organi di cui essa si compone. L'articolo I-19 del Trattato costituzionale ne elenca le istituzioni e riconosce tra esse il Consiglio europeo che si aggiunge così al Parlamento, al Consiglio dei ministri, alla Commissione e alla Corte di Giustizia.

La nuova Costituzione opera innanzitutto una chiara distinzione tra il Consiglio europeo e il Consiglio dell'Unione Europea, il quale riunisce di norma i rappresentanti degli Stati membri a livello ministeriale, ma può riunirsi anche a livello di capi di Stato o di governo per deliberare su questioni di particolare importanza.

Il Trattato costituzionale mette fine a tale confusione definendo chiaramente compiti e composizione di ciascuna istituzione:

·        il Consiglio europeo riunisce al suo interno i capi di Stato o di governo degli Stati membri; ad esso viene attribuito il titolo di istituzione ufficiale dell'Unione (articolo I-21);

·        Il Consiglio dei ministri riunisce i rappresentanti degli Stati membri a livello ministeriale (articoli I-23 e I-24).

Per dare ancor più risalto a tale distinzione, il Consiglio europeo avrà un presidente stabile, il cui mandato durerà due anni e mezzo. Si tratta di una novità istituzionale volta a conferire una certa visibilità e una certa stabilità alla presidenza del Consiglio europeo.

Il ruolo del Consiglio europeo è ormai descritto in tre articoli del trattato costituzionale: l'articolo I-21, che stabilisce le disposizioni generali, l'articolo I-22, che definisce il ruolo del presidente del Consiglio europeo e l'articolo III-341, che precisa alcune disposizioni più specifiche relative al funzionamento istituzionale.

 

Disposizioni generali

Il Trattato costituzionale istituisce il Consiglio europeo come istituzione dell'Unione e gli attribuisce un ruolo nettamente definito e circoscritto, separandone le funzioni da quelle del Consiglio dei ministri. L'articolo I-21 riprende quindi la definizione del ruolo del Consiglio europeo già contenuto nell' articolo 4 del trattato sull’Unione europea: «dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali». Per quanto riguarda l'azione esterna dell'Unione, la Costituzione prevede che il Consiglio individui gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione (articolo III-293). L'attuazione pratica delle politiche spetta invece alle altre istituzioni (Commissione, Parlamento europeo, Consiglio). Il Consiglio europeo continua a svolgere tuttavia un ruolo più concreto nel campo della politica estera e di sicurezza comune.

La Costituzione prevede poi che determinate decisioni, di natura essenzialmente costituzionale, siano adottate dal Consiglio europeo; si tratta delle decisioni riguardanti, ad esempio, la composizione del Parlamento europeo (articolo I-20), le modalità del sistema di rotazione della presidenza del Consiglio (articolo I-24), il sistema di rotazione paritaria per la composizione della Commissione (articolo I-26), la sospensione dei diritti di uno Stato membro in caso di violazione grave e persistente dei valori dell'Unione (articolo I-59) o il passaggio di una base giuridica dall'unanimità alla maggioranza qualificata (articolo IV-445).

Infine, il Consiglio europeo svolge un ruolo fondamentale per quanto riguarda le nomine: esso propone per esempio il presidente della Commissione al Parlamento europeo (articolo I-27) e nomina, con l'accordo del presidente della Commissione, il ministro degli Affari esteri dell'Unione (articolo I-28).

La Costituzione precisa che il Consiglio europeo non esercita alcuna funzione legislativa. Qualsiasi legge o legge quadro europea dev'essere adottata dal Consiglio dei ministri, nella maggior parte dei casi congiuntamente al Parlamento europeo. Ci si può rivolgere tuttavia al Consiglio europeo per dibattere un atto legislativo in casi chiaramente definiti dalla Costituzione (procedura chiamata "freno di emergenza").

La Costituzione specifica infine che il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente.

 

Composizione del Consiglio europeo

Il Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato o di governo dei Paesi membri, il Presidente della Commissione europea e il Presidente del Consiglio europeo. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere da un ministro competente in materia e, nel caso del presidente della Commissione, da un commissario. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo (articolo III-341).

Il Consiglio europeo si riunisce con cadenza trimestrale su convocazione del suo presidente (articolo I-21) il quale, se la situazione lo richiede, può convocare una riunione straordinaria. Il numero delle riunioni è stato dunque aumentato (il trattato sull'Unione europea prevede che esso si riunisca almeno due volte l'anno) e allineato alla pratica attuale.

 

Il Presidente del Consiglio europeo

Il Trattato costituzionale istituisce un presidente permanente del Consiglio europeo, chiamato ad assumere le funzioni attualmente espletate dai presidenti a rotazione. L'articolo I-22 definisce gli incarichi da assegnare a questa nuova figura della scena politica europea, nonché la modalità della sua elezione.

Il presidente viene eletto dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo, e il suo mandato è rinnovabile una volta. In caso di impedimento o di colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.

Egli presiede e anima i lavori del Consiglio europeo, assicurandone la preparazione e la continuità con il presidente della Commissione e in base ai lavori preliminari del Consiglio Affari generali. Inoltre, si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo. Egli presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni.

Il presidente assicura al suo livello la rappresentanza esterna dell'Unione nel settore della politica estera e della sicurezza comune, fatte salve le responsabilità del ministro degli Affari esteri.

Per concludere, la Costituzione stabilisce che il presidente del Consiglio europeo non possa esercitare contemporaneamente un mandato nazionale. È escluso, pertanto, che un capo di governo di uno Stato membro in carica presieda il Consiglio europeo, come accade attualmente. Tale misura è motivata dal carico di lavoro che la presidenza del Consiglio europeo comporta, segnatamente in un'Unione ampliata a 25 membri. Non si esclude, tuttavia, che il presidente del Consiglio europeo possa ricoprire contemporaneamente una carica all'interno di un'altra istituzione europea, creando così i presupposti per una futura fusione delle funzioni di presidente del Consiglio europeo e di presidente della Commissione, qualora gli Stati membri lo ritenessero opportuno.

 

Altre disposizioni

L'articolo III-341 definisce altre disposizioni necessarie per il corretto funzionamento del Consiglio europeo. Qualora il Trattato costituzionale preveda un voto, ogni membro del Consiglio europeo può ricevere la delega da uno solo degli altri membri. Un'astensione non osta all'adozione di un atto che richiede l'unanimità.

Il Consiglio europeo fissa a maggioranza semplice le sue regole procedurali. Esso è assistito dal Segretariato generale del Consiglio dei ministri e non dispone dunque di un'amministrazione propria.

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CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA.

 

 

Composizione

Il Consiglio è presieduto a turno da ciascuno Stato membro per un periodo di sei mesi secondo un ordine prestabilito.

Il Consiglio è costituito da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale abilitato ad impegnare il proprio governo.

I membri del Consiglio sono politicamente responsabili dinanzi ai rispettivi parlamenti nazionali.

La composizione di ciascuna sessione del Consiglio varia seconda degli argomenti trattati, senza che per questo venga alterata la sua unità in quanto istituzione.

La frequenza delle sessioni del Consiglio varia in base all’urgenza dei temi; le formazioni “Affari generali”, “Economia-Finanze” e “Agricoltura” si riuniscono una volta al mese, mentre altre, quali le formazioni “Trasporti”, “Ambiente” o “Industria” si riuniscono da due a quattro volte l’anno.

 

Funzioni

Il Consiglio dell’Unione europea è un’istituzione comunitaria che esercita i poteri ad essa attribuiti dai trattati. In virtù del trattato che istituisce la Comunità europea, le principali competenze sono:

· Il Consiglio è l’organo legislativo della Comunità e per un gran numero di competenze comunitarie esso esercita tale potere in codecisione con il Parlamento europeo.

· Il Consiglio provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri.

· Il Consiglio conclude, a nome della Comunità, gli accordi internazionali tra quest’ultima e uno o più Stati ovvero un’organizzazione internazionale.

· Il Consiglio e il Parlamento europeo costituiscono l’autorità che adotta il bilancio della Comunità.

In virtù del trattato sull’Unione europea:

·        Il Consiglio prende le decisioni necessarie per la definizione e l’attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali adottati dal Consiglio europeo.

·        Il Consiglio provvede al coordinamento dell’azione degli Stati membri e adotta le misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

 

Procedura e metodi di lavoro

Quando il Consiglio agisce in qualità di legislatore, il diritto di iniziativa spetta alla Commissione europea che presenta una proposta al Consiglio, la quale viene esaminata da quest’ultimo che, prima di adottarla, può modificarla.

Il Consiglio può, negli atti da esso adottati, conferire alla Commissione competenze di esecuzione.

Il Parlamento europeo partecipa attivamente al processo legislativo, infatti, per un gran numero di temi (mercato interno, tutela dei consumatori, reti transeuropee, istruzione, sanità, etc.), gli atti legislativi comunitari sono adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura di codecisione.

Le parti sociali e i gruppi di interesse, attraverso il Comitato economico e sociale, così come le autorità locali e regionali, rappresentati in seno al Comitato delle regioni, sono consultati in vari settori.

I trattati prevedono che, a seconda dei casi, il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei membri che lo compongono, a maggioranza qualificata o all’unanimità.

In campo comunitario gran parte delle decisioni di carattere legislativo sono adottate a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, gli atti del Consiglio possono assumere la forma di regolamento, direttiva, decisione, raccomandazione o parere.

Il Consiglio può inoltre adottare conclusioni di carattere politico o altri tipi di atti quali dichiarazioni o risoluzioni.

In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio prende le decisioni necessarie per la definizione e l’attuazione di tale politica in base agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo; raccomanda strategie comuni al Consiglio europeo e le attua, in particolare adottando azioni comuni e posizioni comuni.

In materia di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, il Consiglio, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, adotta posizioni comuni, decisioni quadro e stabilisce convenzioni.

 

Il Consiglio dell'Unione europea dopo la ratifica della Costituzione

 

Introduzione

Il Trattato costituzionale apporta modifiche rilevanti a tale istituzione per quel che concerne l'organizzazione dei lavori.

In secondo luogo, il Trattato costituzionale prevede che il Consiglio europeo decida un nuovo sistema di esercizio della presidenza del Consiglio, basato su una rotazione paritaria tra gli Stati membri. Da una dichiarazione della CIG emerge tuttavia che, almeno in un primo tempo, verrà essenzialmente mantenuto l'attuale sistema di rotazione semestrale.

La Costituzione modifica infine il sistema di votazione a maggioranza qualificata in sede di Consiglio (articolo I-25).

 

Disposizioni generali

All'articolo I-23 la Costituzione definisce i principali compiti del Consiglio e ne stabilisce la composizione.

Le funzioni che il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, legislativa e di bilancio, nonché funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento, rimangono memedesime. La funzione esecutiva assegnatagli nei trattati attuali non è più menzionata in questo articolo, ma è prevista soltanto all'articolo I-37 inerente agli atti esecutivi. Di norma, infatti, la competenza di esecuzione degli atti è conferita alla Commissione. Tale competenza spetta unicamente al Consiglio in casi specifici debitamente motivati e nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC).

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente. Attualmente, nei casi in cui i trattati non prevedono altrimenti, il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei suoi membri, il che avviene raramente dato che i trattati fanno riferimento all'unanimità o alla maggioranza qualificata nella stragrande maggioranza dei casi. Il trattato costituzionale ha quindi invertito tale logica, con la maggioranza qualificata che diviene una regola generale, con conseguente abolizione del riferimento alla maggioranza qualificata da tutti gli articoli interessati. Ne consegue una netta semplificazione dei testi.

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio, la Costituzione riprende le disposizioni in vigore. Il Consiglio è composto da un rappresentante a livello ministeriale nominato da ogni Stato membro. Tale rappresentante è il solo autorizzato a impegnare lo Stato membro e a esercitare il diritto di voto (fatta eccezione per la possibilità di delega del diritto di voto al rappresentante di un altro Stato membro, prevista all'articolo III-343).

 

Le formazioni del Consiglio

La Costituzione riorganizza il lavoro del Consiglio. L'articolo I-24 del Trattato costituzionale stabilisce che il Consiglio si riunisca in formazioni distinte, il che in pratica accadeva già ma non era scritto nei trattati. La Costituzione prevede espressamente due formazioni del Consiglio: il Consiglio "Affari generali" e il Consiglio "Affari esteri". Si tratta di una scissione - basata sulla materia - dell'attuale formazione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne", decisa a livello di Costituzione.

La Costituzione affida al Consiglio "Affari generali" il compito di assicurare la coerenza dei lavori delle diverse formazioni del Consiglio. Quando si riunisce in seno a tale formazione, il Consiglio prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con la Commissione.

Il Consiglio "Affari esteri" elabora le politiche esterne dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione esterna dell'Unione. Tale formazione del Consiglio è presieduta dal ministro degli Affari esteri dell'Unione.

Sempre all'articolo I-24, il trattato costituzionale prevede che una decisione europea adottata dal Consiglio europeo stabilisca le altre formazioni in cui può riunirsi il Consiglio (ad esempio, quella dei ministri dell'economia e delle finanze).

La Costituzione prevede che il Consiglio si riunisca in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo (articoli I-24 e I-50).

Il Trattato costituzionale dispone inoltre che ciascuna sessione del Consiglio sia suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni sugli atti legislativi e alle attività non legislative. Ne consegue una migliore separazione delle funzioni legislative ed esecutive del Consiglio e l'attività del Consiglio risulta più trasparente.

 

Presidenza delle varie formazioni del Consiglio

Il trattato costituzionale prevede all'articolo I-24 che tutte le formazioni del Consiglio siano presiedute dai rappresentanti degli Stati membri secondo un sistema di rotazione paritaria, ad eccezione della formazione "Affari esteri" che è presieduta dal ministro degli Affari esteri.

La Costituzione non fissa i dettagli del sistema di rotazione, ma dispone che le regole vengano stabilite mediante una decisione europea adottata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata. Tale soluzione offre una maggiore flessibilità: il sistema potrà essere modificato, all'occorrenza, senza dover ricorrere alla procedura di revisione costituzionale.

La CIG è già giunta a un accordo sui particolari di una siffatta decisione, contenuti in una dichiarazione che verrà allegata all'atto finale della CIG e che prevede quanto segue:

·        la presidenza del Consiglio è esercitata da gruppi di tre Stati membri, precedentemente determinati, per un periodo di 18 mesi. I gruppi sono costituiti secondo un sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri geografici dell'Unione;

·        ciascun membro del gruppo esercita la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio per un periodo di sei mesi. Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti, sulla base di un programma comune. I membri del gruppo possono convenire tra loro modalità alternative.

Il Consiglio europeo dovrebbe avviare l'elaborazione di tale decisione subito dopo la firma della Costituzione e dare la sua approvazione politica entro sei mesi.

 

Le altre modifiche

Gli articoli da III-342 a III-346 del trattato costituzionale stabiliscono le altre disposizioni relative al Consiglio e al suo funzionamento interno (modalità di votazione, organizzazione interna, Segretariato generale del Consiglio e altro). Tali articoli riuniscono principalmente le disposizioni degli articoli da 202 a 210 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), adattandoli ai cambiamenti introdotti dal trattato costituzionale.

È importante notare che la ponderazione dei voti in sede di Consiglio, quale attualmente definita all'articolo 205 del trattato CE, è stata soppressa. La Costituzione prevede un nuovo sistema per l'adozione degli atti a maggioranza qualificata, la doppia maggioranza degli Stati e della popolazione, applicabile a decorrere dal 1° novembre 2009.

Durante il periodo di transizione tra l'entrata in vigore della Costituzione e il 1° novembre 2009, la Costituzione rinvia al protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, che riprende il sistema instaurato dal trattato di Nizza.

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COMMISSIONE EUROPEA.

 

Presentazione.

La Commissione europea svolge una funzione centrale nell’“architettura” europea.

Il suo ruolo di promotrice delle iniziative politiche è unico, tanto che si è avvalsa del proprio potere di iniziativa per trasformare il quadro istituito dai trattati fondatori della Comunità europee nelle strutture integrate odierne.

Essa lavora in stretta collaborazione con le altre istituzioni dell’Unione e con i governi degli Stati membri, infatti le proposte vengono fatte dalla Commissione ma tutti i provvedimenti di rilievo vengono adottati dal Consiglio dell’Unione in codecisione con il Parlamento europeo.

Nel preparare un progetto di legislazione, la Commissione consulta le parti interessate di tutti i settori e tutti i gruppi sociali.

La Commissione rappresenta l’interesse comune e in un certo senso personifica l’Unione.

La sua prerogativa è la difesa degli interessi dei cittadini europei.

I venticinque membri della Commissione sono scelti dai venticinque Stati membri dell’Unione.

 

Funzioni

 

Diritto di iniziativa

In virtù del suo diritto di iniziativa essa ha il compito di formulare proposte per qualsiasi nuovo provvedimento legislativo.

I suoi campi d'azione comprendono le politiche commerciale, industriale e sociale, l’agricoltura, l’ambiente, l’energia, lo sviluppo regionale e la cooperazione allo sviluppo.

Prima di proporre un provvedimento legislativo, la Commissione procede a scambi di opinione preliminari e a discussioni approfondite con rappresentanti dei governi, dell’industria, dei sindacati, di gruppi di interessi particolari e con esperti tecnici.

Dopo che la Commissione ha presentato una proposta al Consiglio dell’Unione e al Parlamento europeo, tutte e tre le istituzioni lavorano insieme per ottenere un risultato soddisfacente.

 

Custode dei trattati

Il secondo compito della Commissione è quello di verificare la corretta applicazione dei trattati e della legislazione dell’Unione europea da parte degli Stati membri.

In caso di necessità, la Commissione prende iniziative contro quanti, nel settore pubblico o privato, non ottemperino agli obblighi che i trattati impongono loro.

Essa può avviare procedure di infrazione contro Stati membri o imprese che non rispettino la normativa europea, e in ultima istanza adire la Corte di giustizia in casi di inadempienza.

Spetta inoltre alla Commissione controllare l’erogazione di sovvenzioni da parte dei governi nazionali alle imprese del loro paese, nonché le pratiche che rischiano di falsare la concorrenza del mercato interno.

In caso di infrazione grave, la Commissione può comminare ammende alle autorità pubbliche o alle industrie in causa.

 

Organo esecutivo dell’Unione

La terza funzione della Commissione è quella di organo esecutivo dell’Unione, responsabile dell’attuazione e della gestione delle varie politiche.

Tra i suoi compiti esecutivi rientra la gestione del bilancio dell’Unione, nonché l’erogazione dei fondi strutturali.

In alcuni settori quali la concorrenza, l’agricoltura e la politica commerciale, la Commissione dispone di un ampio margine di autonomia per prendere decisioni senza dover presentare proposte al Consiglio dei ministri, sia in virtù dei poteri specifici conferitale dal trattato, sia per la delega affidatale dal Consiglio stesso.

Essa negozia, inoltre, accordi commerciali e di cooperazione con i paesi terzi e con gruppi di paesi a nome dell’Unione.

 

Composizione

La Commissione si compone di 36 direzioni generali e servizi specializzati.

Tutti sono guidati da un direttore generale che riferisce a uno dei commissari ai quali è affidata la responsabilità politica e operativa per una o più direzioni generali.

Quando si parla della Commissione quale organo politico ci si riferisce ai 25 commissari che guidano l’istituzione.

I commissari sono uomini e donne che nei rispettivi paesi d’origine sono stati membri dei parlamenti nazionali o hanno svolto alti incarichi di responsabilità a livello ministeriale.

Il mandato della Commissione è di cinque anni e coincide, con uno sfalsamento di sei mesi, con la legislatura del Parlamento europeo.

La scelta del presidente della Commissione viene effettuata dai capi di Stato e di governo dell’Unione, riuniti nel Consiglio europeo, e deve ottenere l’approvazione del Parlamento europeo.

Infine, il Presidente e gli altri membri designati sono soggetti all’approvazione del Parlamento in quanto collegio. Ogni Stato membro dispone di un commissario.

Relazioni con le altre istituzioni dell’Unione europea.

Dato il suo ruolo centrale nella struttura dell’Unione europea, la Commissione intrattiene speciali legami con ciascuna delle altre istituzioni dell’Unione europea.

Come si è visto, essa ha rapporti di lavoro particolarmente intensi con il Consiglio dell’Unione e con il Parlamento europeo in sede di elaborazione degli atti legislativi comunitari, tanto che essa assiste a tutte le sedute del Consiglio e del Parlamento.

Oltre a ciò, il presidente della Commissione partecipa accanto ai Capi di Stato e di governo dei paesi membri alle riunioni del Consiglio europeo; egli partecipa anche, in qualità di rappresentante dell’Unione nel suo complesso, ai vertici economici annuali del Gruppo degli otto paesi più industrializzati (G8).

La Commissione deve rispondere al Parlamento europeo che ha il potere di costringerla alle dimissioni con un voto di censura.

Essa è presente durante tutte le sessioni del Parlamento europeo ed è tenuta a spiegare e a giustificare le proprie strategie su richiesta dei parlamentari che possono presentare interrogazioni orali e scritte alle quali la Commissione ha l’obbligo di rispondere.

Nell’esercizio delle sue funzioni la Commissione è regolarmente in contatto con la Corte di giustizia, che è l’arbitro in ultima istanza della legislazione europea.

Il modo in cui la Commissione gestisce il bilancio dell’Unione europea viene certificato dalla Corte dei conti, la quale esamina anche la legalità e la regolarità delle spese e delle entrate.

Infine, la Commissione lavora a stretto contatto con i due organi consultivi dell’Unione, vale a dire il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni consultandoli sulla maggior parte delle proposte legislative.

 

La Commissione europea dopo la ratifica della Costituzione

 

Introduzione

La Costituzione conferma le funzioni della Commissione e integra le regole attuali relative al numero dei membri che la compongono e alla loro provenienza.

La composizione della Commissione, riprende infine il modello proposto dal trattato di Nizza, perfezionandolo.

Per il resto non vi sono modifiche di rilievo, salvo l'istituzione della carica di ministro degli affari esteri. Quest'ultimo sarà uno dei vice-presidenti della Commissione.

Il trattato costituzionale ribadisce (articolo I-26) le funzioni essenziali della Commissione, e precisamente il diritto d'iniziativa (che diviene regola generale per l'adozione degli atti legislativi, mentre le eccezioni, meno numerose rispetto ad oggi, devono essere previste esplicitamente), la funzione esecutiva, il controllo dell'applicazione del diritto comunitario, l'esecuzione del bilancio e la gestione dei programmi. Viene inoltre chiarito che la Commissione assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune, ed avvia il processo di programmazione annuale e pluriannuale.

Infine, l'articolo I-26 ricorda che il mandato della Commissione è di cinque anni e che essa è tenuta ad esercitare le sue responsabilità in piena indipendenza.

Gli articoli I-26, I-27 e I-28 riuniscono le principali novità introdotte dalla Costituzione per quanto attiene alla composizione della Commissione (articolo I-26), alla designazione e al ruolo del presidente (art. I-27) e infine alle funzioni assegnate al futuro ministro degli affari esteri (articolo I-28).

Le procedure di nomina, sostituzione e sospensione, nonché le altre disposizioni relative all'organizzazione interna del collegio che non sono state emendate rispetto ai corrispondenti articoli del trattato CE sono riprese negli articoli da III-347 a III-352

(parte III, titolo VI sul funzionamento dell'Unione).

 

Composizione

Con riferimento alla composizione della Commissione, il Trattato costituzionale prevede una soluzione vicina a quella di Nizza, basata sul mantenimento di un Commissario per ogni Stato membro fino al raggiungimento di una certa dimensione del collegio, quindi la fissazione di un limite dimensionale al collegio stesso con rotazione paritaria tra gli Stati.

Il testo della Costituzione stabilisce che la prima Commissione nominata in applicazione della Costituzione, ossia quella del 2009, sarà composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e il ministro degli affari esteri.

Con decorrenza dal 2014 la Commissione sarà ridotta e si comporrà di un numero di membri corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri. Il Consiglio europeo tuttavia, deliberando all'unanimità, potrà modificare tale numero.

Nella formula della Commissione ridotta i Commissari saranno selezionati in base ad un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri. Tale sistema sarà stabilito da una decisione europea, adottata all'unanimità dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti:

·        Gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne la determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione;

·        Ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri.

Per quanto concerne la composizione della Commissione attualmente in carica, si applicano le disposizioni del trattato CE, modificate dal trattato di Nizza e dal trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri, ovvero un Commissario per ogni Stato membro.

La Costituzione introduce un'innovazione radicale con la creazione del ministro degli affari esteri. Quest'ultimo è chiamato ad esercitare le funzioni oggi espletate dall'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, « il sig. PESC», e dal Commissario incaricato delle relazioni esterne. Egli assumerà inoltre alcune funzioni esercitate dalla presidenza del Consiglio nell'ambito delle relazioni esterne. Il ministro degli affari esteri dipenderà dunque allo stesso tempo dalla Commissione e dal Consiglio.

Nominato dal Consiglio europeo, con delibera a maggioranza qualificata e con l'accordo del presidente della Commissione, egli elabora e dirige la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e difesa (PESD), su mandato del Consiglio. A questo titolo, egli presiede la formazione « affari esteri » del Consiglio dei ministri e assicura la rappresentanza esterna dell'Unione nel campo della politica estera e di sicurezza.

 

Il Presidente della Commissione

La Costituzione non propone modifiche sostanziali per quanto concerne le modalità di designazione del presidente, ma indica chiaramente che, nel presentare al Parlamento europeo il candidato da eleggere alla presidenza, il Consiglio europeo deve tenere conto dei risultati delle elezioni europee. Tale cambiamento aumenta indirettamente l'influenza del Parlamento europeo, oltre a rafforzare il peso politico delle elezioni europee.

Le altre disposizioni riguardanti il presidente della Commissione sono pressoché identiche a quelle contenute nel trattato CE.

Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Queste sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale, alla loro indipendenza e al loro impegno europeo (quest'ultimo criterio costituisce una novità).

Infine, il presidente decide l'organizzazione interna della Commissione e può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. Egli nomina tra i membri della Commissione i vicepresidenti, ad eccezione del ministro degli affari esteri. Il presidente può chiedere ad un membro della Commissione di dimettersi senza che il collegio sia tenuto ad approvare tale richiesta, contrariamente a quanto accade oggi.

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PARLAMENTO EUROPEO.

 

Presentazione

Il Parlamento europeo, come dichiara il Trattato di Roma del 1957, rappresenta “i popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea”.

L'attuale Parlamento, eletto per cinque anni nel giugno 2004, conta 732 membri che rappresentano i 25 paesi dell'Unione.

Legittimato dal suffragio universale diretto, il Parlamento europeo ha ottenuto, attraverso una serie di trattati, influenza e poteri sempre maggiori, trasformandosi progressivamente da Assemblea meramente consultiva in Assemblea legislativa che esercita, a livello europeo, poteri paragonabili a quelli dei parlamenti nazionali.

 

Organizzazione

Il presidente è il rappresentante istituzionale del Parlamento, assicura le relazioni esterne dell’istituzione, presiede le sedute plenarie dell’Assemblea come pure le riunioni dell’Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti.

L’Ufficio di presidenza è l’organo di direzione regolamentare dell’istituzione, competente per il bilancio del Parlamento così come per le questioni amministrative, del personale e organizzative.

Oltre al Presidente e ai Vicepresidenti, esso comprende cinque questori, con funzione consultiva, responsabili delle questioni legate allo statuto, alla gestione e agli interessi finanziari dei membri.

I membri dell’Ufficio di presidenza sono eletti per due anni e mezzo.

La Conferenza dei presidenti, che riunisce il presidente del Parlamento e i presidenti dei partiti politici, è l’organo politico dell’istituzione che stabilisce l’ordine del giorno delle tornate, fissa il calendario degli organi parlamentari come pure le competenze e il numero delle commissioni e delle delegazioni parlamentari.

Le commissioni permanenti sono 20 e svolgono i lavori preparatori delle sedute plenarie del Parlamento.

Oltre queste il Parlamento può creare sottocommissioni, commissioni temporanee o commissioni di inchiesta.

Le commissioni interparlamentari miste intrattengono relazioni con i parlamenti degli Stati legati all’Unione europea da accordi di associazione.

Le delegazioni interparlamentari svolgono le stesse funzioni con un gran numero di parlamenti di altri Stati e con talune organizzazioni internazionali.

Il segretariato generale assiste il parlamento europeo per l’organizzazione del proprio lavoro sotto l’autorità del Segretario generale.

 

Poteri

Come ogni parlamento, il Parlamento europeo esercita tre poteri fondamentali:

 

· Potere legislativo

La procedura legislativa normale è la codecisione che pone il Parlamento e il Consiglio dell’Unione su un piano di parità e sfocia nell’adozione di atti comuni, tanto che le leggi comunitarie vengono varate tenendo sempre più conto degli emendamenti parlamentari.

La codecisione, rappresenta uno dei poteri più significativi del Parlamento, essa si applica alla libera circolazione dei lavoratori, alla realizzazione del mercato interno, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, all’ambiente, alla tutela dei consumatori, all’istruzione, alla cultura e alla sanità.

Benché la procedura di codecisione rappresenti la norma, esistono ancor oggi ambiti nei quali il Parlamento europeo esprime un semplice parere, come nell’ambito fiscale o nella fissazione dei prezzi agricoli.

 

· Potere di Bilancio

Si tratta di un importante potere che consente al Parlamento europeo di fissare le proprie priorità politiche.

Ogni anno, in dicembre, il Parlamento europeo adotta il bilancio che consente all’Unione di dotarsi delle risorse finanziarie di cui ha bisogno per l’esercizio successivo, entra in vigore soltanto dopo essere stato firmato dal presidente del Parlamento europeo.

Qualora il Parlamento e il Consiglio dell’Unione non riescano a trovare l’accordo sull’ammontare delle spese dopo due letture del progetto di bilancio il Parlamento ha il diritto di rigettarlo globalmente.

In questo caso la procedura deve ricominciare ex novo.

 

· Potere di controllo democratico

Il Parlamento esercita un controllo democratico sull’intera attività comunitaria, svolge un ruolo essenziale nel processo di designazione della Commissione tanto che, una volta ratificata la nomina del Presidente della Commissione, sottopone ad audizione i commissari designati votando la fiducia alla Commissione.

Tale potere si aggiunge al diritto del Parlamento della “mozione di censura” che, una volta approvata, obbliga alle dimissioni l’intera Commissione.

I deputati possono inoltre presentare alla Commissione interrogazioni scritte o orali vincolandola alla risposta.

Nei confronti del Consiglio dell’Unione, il Parlamento europeo, attraverso la procedura di codecisione, si trova ad essere sullo stesso piano nel procedimento legislativo.

La presidenza del Consiglio dell’Unione consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della Politica estera e di sicurezza comune e tiene debitamente conto delle opinioni espresse dall’Assemblea.

Il Parlamento europeo presenta interrogazioni e formula raccomandazioni al Consiglio ed ogni anno organizza un dibattito sullo stato della Politica estera e di sicurezza comune.

 

I deputati europei

I deputati europei vengono eletti a suffragio universale diretto con un sistema elettorale proporzionale realizzato o su base regionale (Italia, Regno Unito e Belgio), o su base nazionale (Francia, Spagna, Austria, Danimarca, Lussemburgo, etc.), e con un sistema combinato (Germania).

Dall’entrata in vigore del Trattato di Maastricht (1993) ogni cittadino di un paese membro dell’Unione europea, anche residente in un altro Stato dell’Unione può votare o farsi eleggere.

Il numero di deputati europei per Stato membro è fissato dai trattati.

In Aula i deputati non sono ripartiti in base a criteri di nazionalità, ma secondo il gruppo politico di appartenenza.

I deputati europei si riuniscono in Seduta Plenaria una settimana al mese a Strasburgo, una delle tre sedi del Parlamento europeo (con Bruxelles e Lussemburgo).

Le Commissioni parlamentari tengono generalmente le loro riunioni a Bruxelles nel corso di due settimane al mese, mentre la terza settimana è riservata alle riunioni dei gruppi politici e la quarta appunto alla sessione di Strasburgo.

 

ll Parlamento europeo dopo la ratifica della Costituzione

 

Introduzione

Le riforme introdotte dalla Costituzione per quanto concerne il Parlamento europeo si concentrano su due temi:

·        l'ampliamento dei poteri del Parlamento nelle procedure decisionali dell'Unione;

·        l'istituzione di un nuovo sistema di ripartizione dei seggi tra gli Stati membri.

Come per le altre istituzioni, la Costituzione riunisce le principali disposizioni riguardanti il Parlamento in un unico articolo nella prima parte del Trattato costituzionale al fine di accrescerne la visibilità (articolo I-20).

Per evitare che la questione della ripartizione dei seggi in Parlamento sia oggetto di annose negoziazioni tra gli Stati membri, la Costituzione stabilisce regole di base per tale ripartizione e demanda al Parlamento il compito di elaborare una proposta in materia che dovrà essere adottata all'unanimità dal Consiglio europeo.

In occasione di ogni riforma dei trattati, il Parlamento europeo ha visto aumentare il proprio ruolo nello sviluppo delle procedure decisionali dell'Unione. La Costituzione estende la procedura di codecisione, ribattezzata «procedura legislativa ordinaria», ad un maggior numero di argomenti. Il Parlamento diventa dunque colegislatore nella quasi totalità dei casi, fatta eccezione per una dozzina di atti per i quali sarà solo consultato.

 

Disposizioni generali

Nell'articolo I-20, il Trattato costituzionale descrive le disposizioni generali relative al Parlamento. La Costituzione assegna congiuntamente al Parlamento e al Consiglio dei ministri la funzione legislativa e di bilancio. Al Parlamento viene dunque riconosciuta pari dignità rispetto al Consiglio dei ministri rispetto a queste due materie. Il Parlamento esercita inoltre funzioni di controllo politico e di consultazione secondo le condizioni stabilite dalla Costituzione (ad esempio, il controllo della Commissione o l'esecuzione del bilancio).

La Costituzione dispone anche che il Presidente della Commissione sia eletto dal Parlamento europeo, a maggioranza dei suoi membri, su proposta del Consiglio europeo, tenendo conto dei risultati delle elezioni europee.

È opportuno sottolineare che il termine "elezione" è stato preferito ad "approvazione", usato fino ad oggi nel Trattato costitutivo della Comunità europea. Tale emendamento intende rafforzare l'importanza delle elezioni europee e del Parlamento, ed evidenzia chiaramente la responsabilità della Commissione dinanzi al Parlamento.

 

Composizione del Parlamento

Il Trattato costituzionale non contempla alcun cambiamento per quanto attiene alle modalità delle elezioni europee, le quali naturalmente devono avvenire a suffragio universale diretto, con scrutinio libero e segreto, e permettere ai cittadini di eleggere i loro rappresentanti per un mandato di cinque anni (articolo I-20).

Nell'articolo III-330 la Costituzione mantiene la base giuridica in base alla quale le elezioni europee devono essere organizzate secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri, cosa che ancora non avviene. Detto articolo stabilisce che le misure da adottare per garantire il rispetto di tale esigenza dovranno essere specificate all'interno di un apposito provvedimento o legge quadro.

Il Trattato costituzionale fissa a 750 il numero massimo di seggi parlamentari, aumentando il numero attualmente determinato dal trattato di Nizza. La soglia minima di seggi per Stato membro è fissata a sei deputati, per garantire che, anche negli Stati membri meno popolati, tutti gli orientamenti politici possano essere rappresentati.

Per la prima volta nel Trattato costituzionale è indicato anche il numero massimo di seggi, fissato a 96.

La Costituzione rompe con la tradizione che prevede di fissare nei trattati la ripartizione dettagliata dei seggi tra gli Stati membri. In alternativa, il trattato costituzionale stabilisce una norma di attribuzione volta a specificare che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo regressivamente proporzionale (articolo I-20).

Con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni parlamentari del 2009, il Consiglio europeo dovrebbe adottare all'unanimità, sulla base di una proposta avanzata dal Parlamento e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento.

Qualora un ulteriore allargamento imponga di cambiare nuovamente la ripartizione dei seggi, si applicherà una procedura analoga, evitando così di dover emendare la Costituzione.

Per la legislatura 2004-2009, la ripartizione dei seggi stabilita secondo lo schema approvato a Nizza e fissata dal trattato di adesione concluso con i dieci nuovi paesi membri, è mantenuta dal protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione.

 

Procedure legislative

La Costituzione apporta una significativa semplificazione delle procedure legislative dell'Unione. La «procedura legislativa ordinaria» (articoli I-34 e III-396), modellata su quella preesistente detta di codecisione, come già accennato, ha ormai innalzato il Parlamento al ruolo di vero e proprio colegislatore congiuntamente al Consiglio dei ministri.

I diversi provvedimenti e le leggi quadro europee saranno adottate dal Parlamento e dal Consiglio dei ministri, secondo la procedura prevista all'articolo III-396.

Nella procedura di bilancio (articoli da III-403 a III-409), il Parlamento vede aumentare i propri poteri in quanto tale procedura è ormai analoga a quella legislativa ordinaria, con lettura unica e conciliazione tra il Parlamento e il Consiglio.

Viene inoltre soppressa la vecchia distinzione tra le spese obbligatorie e non obbligatorie, il che significa che il Parlamento potrà decidere sull'intero bilancio. Con l'attuale procedura solo le spese non obbligatorie venivano decise in ultima istanza dal Parlamento.

 

Altre disposizioni

Negli articoli da III-330 a III-340, il Trattato costituzionale affronta disposizioni più specifiche (elezioni europee, metodi di lavoro, sessione annuale, commissioni temporanee d'inchiesta, diritto di petizione dei cittadini, ruolo del mediatore europeo, adozione del regolamento interno, mozione di censura contro la Commissione) senza peraltro modificarne la sostanza rispetto ai trattati attuali.

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LA CORTE DI GIUSTIZIA E IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO.

 

La Corte si compone di un giudice per Stato membro in modo da rappresentare tutti gli ordinamenti giuridici nazionali dell'UE.

Tale composizione è rimasta inalterata anche dopo l'allargamento, ma per ragioni di efficienza la Corte si riunisce in " grande sezione", comprendente 11 giudici, anziché in seduta plenaria.

La Corte è assistita da otto " avvocati generali": il loro compito è presentare pubblicamente e con assoluta imparzialità conclusioni motivate sulle cause dibattute dinanzi la Corte.

I giudici e gli avvocati generali sono scelti fra personalità che abbiano rivestito le più alte funzioni giurisdizionali nei rispettivi paesi o siano giureconsulti di notoria competenza e offrano le maggiori garanzie di indipendenza.

Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri con mandato di sei anni rinnovabile per un massimo di altri due periodi di tre anni.

I giudici della Corte eleggono un presidente per un periodo rinnovabile di tre anni: il Presidente dirige i lavori e i servizi della Corte, presiede le udienze e le deliberazioni.

Gli avvocati generali hanno il compito di presentare pubblicamente, in piena imparzialità ed indipendenza, le conclusioni sulle cause sottoposte alla Corte.

La loro funzione non va confusa con quella di un procuratore o di un’altra figura equivalente, il cui ruolo viene assunto dalla Commissione, nella sua funzione di custode dell’interesse comunitario.

La Corte di giustizia ha il compito di garantire l’osservanza del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee, nonché delle norme adottate dalle istituzioni comunitarie competenti.

Per condurre a buon fine tale missione, la Corte è stata dotata, tra l’altro, di ampie competenze giurisdizionali, che essa esercita nell’ambito delle varie categorie di ricorsi o dei procedimenti a seguito di rinvio pregiudiziale.

Per aiutare la Corte a gestire le migliaia di cause pendenti e garantire ai cittadini una protezione giuridica più efficace, nel 1989 le è stato affiancato il "Tribunale di primo grado", organo giurisdizionale competente per talune categorie di ricorsi, come le azioni promosse da singoli o da imprese per concorrenza sleale.

Anche il Tribunale di primo grado, nomina fra i rispettivi giudici, il proprio presidente con mandato triennale.

 

La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado dopo la ratifica della Costituzione

La Costituzione, una volta ratificata, non introduce alcuna modifica al mandato della Corte, ma precisa che «gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nel settore del diritto dell'Unione» (articolo I-28).

La denominazione della Corte in virtù della nuova Costituzione viene modificata: l'espressione «Corte di giustizia» designa ora ufficialmente la giurisdizione bicefala nel suo insieme. L'istanza suprema viene designata con l'appellativo «Corte di giustizia europea» mentre il Tribunale di prima istanza delle Comunità europee è stato ribattezzato «Tribunale».

L'articolo I-28 specifica che la Corte di giustizia comprende: «la Corte di giustizia europea, il Tribunale e i tribunali specializzati».

Nell'articolo III-264 la Costituzione prevede la possibilità di istituire tribunali specializzati presso il Tribunale mediante una legge europea adottata secondo la procedura legislativa ordinaria .

Tale legge, adottata su proposta della Corte o della Commissione, stabilisce le regole relative alla composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite.

L'articolo III-262 della Costituzione istituisce un comitato incaricato di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale, preliminarmente alla decisione dei governi degli Stati membri.

Infine, viene facilitato l'accesso alla Corte da parte dei privati grazie all'apertura del ricorso a qualsiasi persona fisica o giuridica contro «gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione» (articolo III-270).

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CORTE DEI CONTI EUROPEA.

 

Il Trattato che istituisce la Comunità europea assegna alla Corte dei Conti il compito principale di controllare la corretta esecuzione del bilancio dell’Unione, al duplice fine di migliorarne i risultati e di rendere conto al cittadino europeo dell’utilizzo del denaro pubblico da parte delle autorità responsabili di tale gestione.

La Corte dei conti è composta da un rappresentante di ciascuno Stato membro, nominato dal Consiglio per un mandato rinnovabile di sei anni.

In seguito all'allargamento ogni Stato membro continua ad avere un suo rappresentante, ma, per ragioni di efficienza, la Corte potrà istituire delle "sezioni" aggiuntive per adottare talune categorie di relazioni o pareri.

I membri della Corte  devono offrire tutte le garanzie di indipendenza e possedere qualifiche specifiche nel campo del controllo esterno delle finanze pubbliche, il Collegio elegge il suo Presidente, conferendogli un mandato della durata di tre anni.

L’indipendenza della Corte dei conti nei confronti delle altre istituzioni comunitarie e degli Stati membri garantisce l’obiettività delle sue funzioni di controllo.

La Corte dei conti decide liberamente l’organizzazione ed il calendario dei propri lavori di controllo, così come la pubblicazione delle sue relazioni.

Essa, in ultima istanza verifica la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese di bilancio dell’Unione.

Inoltre, essa accerta soprattutto la sana gestione finanziaria, ovvero verifica se, in che misura e a quale prezzo, gli obiettivi di gestione siano stati raggiunti.

Ulteriormente, la Corte dei conti garantisce al cittadino europeo che il bilancio dell’Unione sia stato gestito ed eseguito in maniera regolare ed il più efficacemente possibile.

La Corte dei conti può controllare ogni organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari.

Essa controlla, in particolare, le istituzioni e gli organismi comunitari, le amministrazioni nazionali, regionali, locali, e i beneficiari finali degli aiuti comunitari.

Nell'articolo I-31 della Costituzione sono brevemente descritte le funzioni della Corte dei Conti, il cui contenuto non ha subito alcuna modifica.

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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE.

 

Il Comitato economico e sociale è l’organo consultivo che rappresenta su scala europea le diverse categorie della vita economica e sociale configurandosi come sede di dibattito e di espressione delle stesse.

Dopo l'allargamento a 25, il Comitato si compone di 317 Consiglieri che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, degli agricoltori, delle piccole e medie imprese, del commercio e dell’artigianato, delle cooperative e delle mutue, delle libere professioni, dei consumatori, come anche le associazioni per la tutela dell’ambiente e delle famiglie, le organizzazioni non governative a carattere sociale, etc.

In altri termini il CES è il luogo di espressione della società civile organizzata a livello europeo.

Per queste sue caratteristiche, il Comitato può gradualmente affermarsi come sede di dibattito e “casa” della società organizzata.

In questa prospettiva, assumono grande importanza le relazioni del CES con le strutture analoghe esistenti sia all’interno che all’esterno dell’Unione europea, così come le attività di creazione delle istituzioni nei paesi terzi.

Il Comitato adempie a tre compiti fondamentali:

· svolgere un ruolo consultivo presso le tre grandi istituzioni europee;

· consentire una migliore adesione e un miglior contributo della società civile organizzata al progetto europeo, concretizzando e rafforzando un’Europa vicina ai cittadini;

· potenziare il ruolo della società civile nei paesi (o gruppi di paesi) extracomunitari, e a promuovere il dialogo con i rispettivi rappresentanti, nonché la creazione di strutture analoghe in tali zone (“creazione delle istituzioni”): PECO, Turchia, paesi EUROMED, ACP, MERCOSUR, etc.

Per assolvere tali compiti, il CES può emettere diversi tipi di pareri:

1. pareri su consultazione da parte della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo, grazie al Trattato di Amsterdam;

2. oltre a tali pareri “automatici” ex post, basati sulla proposta della Commissione, il Comitato può elaborare anche dei pareri esplorativi, con i quali, su richiesta della Commissione e del PE, può essere incaricato di riflettere su una tematica specifica in vista di un’eventuale proposta legislativa.

3. Infine, grazie ai poteri di iniziativa, il CES può esprimersi su tutte le tematiche che ritenga interessanti.

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COMITATO DELLE REGIONI.

 

 

Dopo l'allargamento il Comitato si compone di 344 membri.

Tutti vengono nominati per quattro anni dal Consiglio su proposta dei rispettivi Stati membri.

I membri del CDR non hanno sede a Bruxelles, ma hanno responsabilità a livello regionale o locale; risiedono dunque nella propria regione e si riuniscono in occasione delle sessioni plenarie del Comitato o delle riunioni delle commissioni.

Quando la Commissione, il Consiglio o il Parlamento europeo preparano un atto legislativo o un programma d’azione che potrebbero avere ripercussioni a livello regionale o locale, consultano prima il CDR il quale affida ad una delle sue commissioni l’incarico di elaborare un progetto di parere.

I membri della commissione studiano il dossier, sottolineano i punti positivi, ma formulano, se del caso, suggerimenti per migliorare il documento.

Il progetto di parere viene poi discusso in sessione plenaria, una volta adottato.

Il parere del Comitato viene inoltrato all’istituzione richiedente.

Oltre ai pareri, il Comitato realizza anche degli studi, il cui argomento riflette sempre temi di attualità paneuropei; essi costituiscono un miniera di informazioni per chiunque cerchi di comprendere le grandi tematiche europee.

Le otto commissioni interne sono specializzate in diversi settori:

1. Politica regionale, fondi strutturali, coesione economica e sociale, cooperazione transfrontaliera ed interregionale;

2. Agricoltura, sviluppo rurale e pesca;

3. Reti transeuropee, trasporti e società dell’informazione;

4. Assetto territoriale, questioni urbane, energia, ambiente;

5. Politica sociale, sanità pubblica, protezione dei consumatori, ricerca, turismo;

6. Occupazione, politica economica, mercato interno, industria, PMI;

7. Istruzione, formazione professionale, cultura, gioventù, sport, diritti dei cittadini;

8. Affari istituzionali.

 

Il testo della Costituzione non ha elevato gli organi consultivi al rango di istituzione, come auspicato dal Comitato delle regioni. L'unico emendamento introdotto riguarda la durata del mandato dei membri dei due organi consultivi dell'UE, ossia il CdR e il CESE. Tale mandato è stato portato a cinque anni (invece di quattro), così da allinearlo a quello della legislatura del Parlamento europeo (articoli III-386 per il CdR e III-390 per il CESE).
Per concludere, va notato che la composizione degli organi non è più fissata nella Costituzione, ma sarà d'ora innanzi determinata mediante una decisione europea del Consiglio adottata all'unanimità (articoli III-386 per il CdR e III-389 per il CESE).

 

IN BREVE.

 

BANCA CENTRALE EUROPEA.

 

Dodici dei venticinque membri attuali dell'Unione europea condividono la stessa moneta, l'euro, entrato in circolazione il 1° gennaio 2002.

La Banca centrale europea (BCE) è stata istituita nel 1998 dal trattato sull'Unione europea, con il compito di definire e attuare la politica monetaria europea; effettuare operazioni di cambio e garantire il buon funzionamento dei sistemi di pagamento.

Suo obiettivo primario è mantenere la stabilità dei prezzi nell'area dell'euro in modo da preservare il potere d'acquisto della moneta europea, tenendo quindi sotto stretto controllo anche l'inflazione.

Questi obiettivi vengono attuati in due differenti modi:

·        controllando la massa monetaria (avendo quindi il controllo sui tassi di interesse di tutta l'area euro, questa é anche una delle attività più note della BCE).

·        monitorando le tendenze dei prezzi  (valutando il rischio che ne deriva per la stabilità dei prezzi nell'area dell'euro).

 

La Costituzione attribuisce lo status di istituzione alla Banca centrale europea, senza intaccarne l'indipendenza. L'articolo I-30 sintetizza le missioni della BCE, senza peraltro modificarne la sostanza. Viene inoltre mantenuto il protocollo sullo status della BCE.

 

  

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI.

 

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l’istituzione finanziaria dell’Unione europea.

Finanzia progetti di investimento per contribuire allo sviluppo equilibrato dell’Unione.