DIRETTIVA 2004/18/CE
DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVA
AL COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
DI LAVORI, DI FORNITURE E DI SERVIZI
DIRETTIVA 2004/18/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2004
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, di forniture e di servizi
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,
vista la proposta della Commissione [1],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],
visto il parere del Comitato delle regioni [3],
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [4] , visto il progetto comune approvato il 9 dicembre 2003 dal comitato di conciliazione,
considerando quanto segue:
(1) In occasione di nuove modificazioni alle direttive 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi [5], 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture [6] e 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori [7], necessarie per rispondere alle esigenze di semplificazione e di modernizzazione formulate sia dalle amministrazioni aggiudicatrici che dagli operatori economici nel contesto delle risposte al Libro verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla loro rifusione in un unico testo. La presente direttiva si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare sulla giurisprudenza relativa ai criteri di aggiudicazione, che chiarisce le possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di soddisfare le esigenze del pubblico interessato, tra l'altro in materia ambientale e sociale, purché tali criteri siano collegati all'oggetto dell'appalto, non conferiscano all'amministrazione aggiudicatrice una libertà incondizionata di scelta, siano espressamente menzionati e rispettino i principi fondamentali di cui al considerando 2.
(2) L’aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore ad una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti fondate su tali principi, in modo da garantirne gli effetti ed assicurare l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento dovrebbero essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato.
(3) Tali disposizioni di coordinamento dovrebbero rispettare, nella misura del possibile, le procedure e le prassi in vigore in ciascuno Stato membro.
(4) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la partecipazione di un offerente che è un organismo di diritto pubblico a una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico non causi distorsioni della concorrenza nei confronti di offerenti privati.
(5) Conformemente all'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente sono integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3 del trattato, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce dunque in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile garantendo loro al tempo stesso di poter ottenere per i loro appalti il miglior rapporto qualità/prezzo.
(6) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe vietare di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell'ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o alla preservazione dei vegetali, in particolare nell'ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al trattato.
(7) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) [8] ha approvato in particolare l’accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato “l’Accordo”, al fine di istituire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale.
Alla luce dei diritti e degli impegni internazionali che la Comunità si
assume accettando l’Accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è quello definito dall’Accordo. Quest’ultimo non ha effetti diretti. È perciò opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici contemplate dall’Accordo, che si conformano alla presente direttiva ed applicano le stesse disposizioni agli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell’accordo, rispettino così l’Accordo. È inoltre opportuno che tali disposizioni di coordinamento garantiscano agli operatori economici della Comunità condizioni di partecipazione agli appalti pubblici altrettanto favorevoli di quelle di cui godono gli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell’Accordo.
(8) Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono, avvalendosi di un "dialogo tecnico", sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d’oneri a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza.
(9) Vista la diversità che presentano gli appalti pubblici di lavori, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici possano prevedere sia l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di appalti per l'esecuzione e la progettazione dei lavori. La presente direttiva non è intesa a prescrivere un'aggiudicazione separata o congiunta. La decisione relativa a un'aggiudicazione separata o congiunta dell'appalto deve fondarsi su criteri qualitativi ed economici che possono essere definiti dalle legislazioni nazionali.
(10) Un appalto pubblico è considerato appalto pubblico di lavori solo se il suo oggetto riguarda specificamente l’esecuzione delle attività di cui all’allegato I, anche se l’appalto può riguardare la fornitura di altri servizi necessari per l’esecuzione delle suddette attività. Gli appalti pubblici di servizi, anche nel settore dei servizi di gestione immobiliare, possono in talune circostanze comprendere dei lavori. Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all’oggetto principale dell’appalto, e costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell’appalto può giustifica la qualifica di appalto pubblico di lavori per l’appalto in questione.
(11) Occorre prevedere una definizione comunitaria degli accordi quadro nonché delle norme specifiche per gli accordi quadro conclusi in relazione ad appalti che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. Ai sensi di dette disposizioni un'amministrazione aggiudicatrice, quando conclude, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, un accordo quadro riguardante, tra l'altro, la pubblicità, i termini e le condizioni di presentazione delle offerte, può concludere, nel periodo di durata dell'accordo quadro, contratti basati su tale accordo quadro sia applicando le condizioni stabilite nell'accordo quadro stesso oppure, se tutte le condizioni non sono state stabilite in anticipo nell'accordo quadro, riaprendo il confronto competitivo tra le parti all'accordo quadro sulle condizioni non stabilite. Il rilancio del confronto competitivo dovrebbe rispettare alcune regole il cui obiettivo è quello di garantire la flessibilità richiesta nonché l'osservanza dei principi generali, ivi compreso il principio della parità di trattamento. Per tale ragione la durata massima degli accordi quadro dovrebbe essere limitata e non dovrebbe poter superare quattro anni, tranne in casi debitamente giustificati dalle amministrazioni aggiudicatrici.
(12) Alcune nuove tecniche di acquisto elettronico sono in costante sviluppo. Tali tecniche consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare grazie al risparmio di tempo e di danaro derivante dal loro utilizzo. Le amministrazioni aggiudicatrici possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. In tale misura, la presentazione di un'offerta da parte di un offerente, in particolare in caso di rilancio del confronto competitivo per l'applicazione di un accordo quadro o di attuazione di un sistema dinamico di acquisizione, può assumere la forma del catalogo elettronico di detto offerente, a condizione che quest'ultimo utilizzi i mezzi di comunicazione scelti dall'amministrazione aggiudicatrice, conformemente all’articolo 42.
(13) Tenuto conto della rapida espansione dei sistemi di acquisto elettronici, occorre prevedere fin d'ora norme adeguate per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da detti sistemi. In questa prospettiva occorre definire un sistema dinamico di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente e fissare norme specifiche riguardanti l'istituzione e il funzionamento di un siffatto sistema onde garantire l'equo trattamento degli operatori economici che desiderassero farne parte. Qualsiasi operatore economico dovrebbe poter partecipare a detto sistema non appena presenta un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e che soddisfa i criteri di selezione. Questa tecnica di acquisizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici di disporre, grazie alla creazione di un elenco di offerenti già ammessi e alla possibilità offerta a nuovi offerenti di aderirvi, di un ventaglio particolarmente ampio di offerte grazie ai mezzi elettronici utilizzati e, quindi, di assicurare un'utilizzazione ottimale delle finanze pubbliche mediante un'ampia concorrenza.
(14) Poiché l'uso della tecnica delle aste
elettroniche è destinato a diffondersi, occorre introdurre una definizione
comunitaria di dette aste e regolamentarle mediante norme specifiche per
garantire che si svolgano nel pieno rispetto dei principi di parità di
trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. A tal fine occorre
prevedere che le aste elettroniche riguardino soltanto appalti di lavori,
forniture e servizi le cui specifiche possono essere definite in modo preciso.
Ciò può avvenire in particolare nel caso di appalti di forniture, lavori e
servizi ricorrenti. Allo stesso fine è necessario altresì prevedere che la
classificazione degli offerenti possa essere stabilita in ogni momento
dell'asta elettronica. Il ricorso alle aste elettroniche consente alle
amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli offerenti di presentare nuovi
prezzi modificati al ribasso e, quando l'appalto è attribuito all'offerta
economicamente più vantaggiosa, anche di migliorare elementi diversi dal
prezzo. Per garantire il rispetto del principio di trasparenza possono essere
oggetto di asta elettronica solo gli elementi che possono essere soggetti ad
una valutazione automatica a mezzo elettronico, senza intervento e/o
valutazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, ossia solo gli
elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o
percentuali. Al contrario, gli aspetti delle offerte che implicano una
valutazione di elementi non quantificabili non dovrebbero essere oggetto di
aste elettroniche. Di conseguenza taluni appalti di servizi e di lavori che
hanno per oggetto prestazioni intellettuali, quali la progettazione di lavori,
non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche.
(15) In alcuni Stati si sono sviluppate tecniche di centralizzazione delle committenze. Diverse amministrazioni aggiudicatrici sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti pubblici/stipulare accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici. Tali tecniche consentono, dato il volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione comunitaria di centrale di committenza destinata alle amministrazioni aggiudicatrici. Occorre altresì fissare le condizioni in base alle quali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza possono essere considerate come aventi rispettato le disposizioni della presente direttiva.
(16) Al fine di tener conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre lasciare a questi ultimi la facoltà di prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad accordi quadro, a centrali di committenza, ai sistemi dinamici di acquisizione ad aste elettroniche e al dialogo competitivo, quali sono definiti e disciplinati dalla presente direttiva.
(17) L'esistenza di una pluralità di soglie di applicazione delle disposizioni di coordinamento genera complicazioni per le amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, in considerazione dell'unione monetaria, è appropriato fissare soglie espresse in euro. Appare pertanto opportuno fissare le soglie in euro in modo da semplificare l'applicazione di tali disposizioni, pur garantendo il rispetto delle soglie espresse in diritti speciali di prelievo previste dall'accordo. In quest'ottica è altresì opportuno prevedere una revisione periodica delle soglie espresse in euro allo scopo di adeguarle, se necessario, in funzione delle eventuali variazioni del valore dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo.
(18) Per l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente direttiva e ai fini della sorveglianza, il metodo migliore per definire il settore dei servizi è quello di suddividere tali servizi in categorie corrispondenti a talune voci di una nomenclatura comune e di riunirli in due allegati IIA e IIB, a seconda del regime cui sono assoggettati. Per quanto riguarda i servizi di cui all'allegato II B, le disposizioni della presente direttiva dovrebbero far salva l'applicazione di norme comunitarie specifiche per i servizi in questione.
(19) Per quanto concerne gli appalti pubblici di servizi, l'applicazione integrale della presente direttiva dovrebbe essere limitata, per un periodo transitorio, agli appalti per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita degli scambi con l'estero. Gli appalti degli altri servizi dovrebbero essere sottoposti a osservazione durante tale periodo transitorio prima che una decisione venga presa su una piena applicazione della presente direttiva. A questo proposito è opportuno definire le modalità di tale osservazione. Tali modalità devono nel contempo consentire agli interessati di avere accesso alle informazioni in materia.
(20) Gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici operanti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali che rientrano nell'ambito di tali attività sono disciplinati dalla direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e dei servizi postali [9]. Tuttavia gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel quadro delle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimi, costieri o fluviali devono rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva.
(21) In considerazione della situazione di concorrenza effettiva degli appalti nel settore delle telecomunicazioni in seguito all'attuazione della normativa comunitaria volta a liberalizzare tale settore, è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli appalti pubblici in tale settore, a condizione che siano aggiudicati allo scopo principale di permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di esercitare talune attività nel settore delle telecomunicazioni. Tali attività sono definite conformemente alle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 8 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni [10]; la presente direttiva non si applica pertanto agli appalti che sono stati esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE ai sensi dell'articolo 8 della medesima.
(22) È opportuno prevedere i casi nei quali le misure di coordinamento delle procedure possono non essere applicate per ragioni connesse alla sicurezza o ai segreti di Stato o a causa dell’applicabilità di particolari norme di aggiudicazione degli appalti previste da accordi internazionali, attinenti alla presenza di truppe di stanza o proprie delle organizzazioni internazionali.
(23) A norma dell'articolo 163 del trattato, la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità e l'apertura degli appalti pubblici di servizi contribuisce al conseguimento di questo obiettivo. Il cofinanziamento di programmi di ricerca non dovrebbe essere oggetto della presente direttiva: risultano pertanto esclusi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della propria attività, a condizione che la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale amministrazione.
(24) Nell'ambito dei servizi, gli appalti aventi per oggetto l’acquisto o la locazione di beni immobili o diritti su tali beni presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici.
(25) L’aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive dovrebbe consentire di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l’applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Per questi motivi si deve dunque prevedere un’eccezione per gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi pronti per essere diffusi e di altri servizi preparatori, quali quelli relativi alle sceneggiature o alle prestazioni artistiche necessarie alla realizzazione del programma nonché gli appalti concernenti il tempo di trasmissione. Tuttavia tale eccezione non dovrebbe applicarsi alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi. Per trasmissione si dovrebbe intendere la ritrasmissione e la diffusione tramite qualsivoglia rete elettronica.
(26) I servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di norma prestati da enti o persone all'uopo selezionati o designati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici.
(27) In conformità dell'Accordo, i servizi finanziari soggetti alla presente direttiva non comprendono gli strumenti in materia di politica monetaria, tassi di cambio, debito pubblico, gestione delle riserve e di altre politiche che comportino operazioni su titoli o altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento di denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici. Di conseguenza i contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari non sono contemplati. Sono altresì esclusi i servizi forniti dalle banche centrali.
(28) L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono all'integrazione nella società. In questo ambito i laboratori protetti ed i programmi di lavoro protetti contribuiscono efficacemente a promuovere l'integrazioneo la reintegrazione dei disabili nel mercato del lavoro. Tuttavia, detti laboratori potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici a tali laboratori o riservare l'esecuzione degli appalti nel contesto di programmi di lavoro protetti.
(29) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche devono poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza di quest’ultima, alla norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in considerazione offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Per dimostrare l’equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che in un determinato caso l’equivalenza non sussiste, devono poter motivare tale decisione. Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano definire requisiti ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche ambientali, quali un metodo di produzione determinato, e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Esse possono utilizzare, ma non vi sono obbligate, le specifiche adeguate definite dall’ecoetichettatura, come l’ecoetichettatura europea, l’ecoetichettatura (multi)nazionale o qualsiasi altra ecoetichettatura, purché i requisiti per l’etichettatura siano elaborati ed adottati in base a informazioni scientifiche mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori o le organizzazioni ambientali e purché l’etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate. Ogni qualvolta ciò sia possibile, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero definire specifiche tecniche in modo da tener conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti. Le specifiche tecniche dovrebbero essere chiaramente indicate, affinché tutti gli offerenti siano al corrente degli aspetti coperti dai requisiti fissati dall’amministrazione aggiudicatrice.
(30) Le informazioni supplementari relative agli appalti devono essere indicate, com'è consuetudine negli Stati membri, nel capitolato d'oneri relativo a ciascun appalto o in ogni documento equivalente.
(31) Le amministrazioni aggiudicatrici che realizzano progetti particolarmente complessi possono trovarsi nell'impossibilità oggettiva, non per carenze loro imputabili, di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche e/o di soluzioni giuridico/finanziarie. Tale situazione può in particolare verificarsi per l'esecuzione di importanti progetti di infrastruttura di trasporti integrati, di grandi reti informatiche, di progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato, di cui non è possibile stabilire in anticipo l'impostazione finanziaria e giuridica. Nella misura in cui il ricorso a procedure aperte o ristrette non consenta di aggiudicare detti appalti, occorre prevedere una procedura flessibile che salvaguardi sia la concorrenza tra operatori economici sia la necessità delle amministrazioni aggiudicatrici di discutere con ciascun candidato tutti gli aspetti dell’appalto. Tuttavia tale procedura non deve essere utilizzata in modo che limiti o distorca la concorrenza, in particolare mediante modifiche di elementi sostanziali delle offerte o imponendo elementi nuovi sostanziali all'offerente scelto ovvero coinvolgendo qualsiasi altro offerente che non sia quello che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.
(32) Per favorire l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, è necessario prevedere disposizioni in materia di subappalto.
(33) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano , direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel cantiere, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione o alla tutela dell'ambiente. A titolo di esempio, si possono citare, tra gli altri, gli obblighi ‑ applicabili all'esecuzione dell'appalto ‑ di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, di assumere un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.
(34) Durante l’esecuzione di un appalto pubblico si applicano le leggi, le regolamentazioni e i contratti collettivi, sia nazionali che comunitari, in vigore in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto comunitario. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto pubblico, la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi [11], stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti di detti lavoratori distaccati. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato una colpa grave o un reato che incide sulla moralità professionale dell’operatore economico e può comportare l’esclusione di quest’ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.
(35) Tenuto conto delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e delle semplificazioni che esse possono comportare per quanto riguarda la pubblicità degli appalti nonché in termini di efficacia e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione, è opportuno porre sullo stesso piano i mezzi elettronici e gli strumenti classici di comunicazione e di scambio di informazioni. In tutta la misura del possibile i mezzi e le tecnologie prescelti dovrebbero essere compatibili con le tecnologie utilizzate negli altri Stati membri.
(36) Lo sviluppo di una effettiva concorrenza nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri. Le informazioni contenute in tali bandi devono permettere agli operatori economici della Comunità di valutare se gli appalti proposti li interessano. A tal fine occorre fornire loro una sufficiente conoscenza dell'oggetto dell'appalto e delle relative condizioni. È pertanto opportuno garantire una migliore visibilità dei bandi pubblicati, mediante strumenti appropriati, come i formulari standard di bandi di gara e la nomenclatura “Vocabolario comune per gli appalti” (CPV) (“Common Procurement Vacabulary”), previsto dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], come la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici. Nelle procedure ristrette, la pubblicità dovrebbe mirare più in particolare a permettere agli operatori economici degli Stati membri di manifestare il loro interesse per gli appalti, sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare un'offerta in conformità alle condizioni prescritte.
(37) Nel quadro della presente direttiva alle trasmissioni di informazioni per via elettronica si dovrebbero applicare la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche 2 e la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) 3. Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e le norme applicabili ai concorsi di servizi richiedono un livello di sicurezza e riservatezza maggiore di quello previsto dalle suddette direttive. Di conseguenza, i dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione nonché dei piani e progetti dovrebbero soddisfare requisiti specifici aggiuntivi. A questo scopo, l'uso delle firme elettroniche ed, in particolare, della firma elettronica avanzata, dovrebbe essere incoraggiato in tutta la misura del possibile. Inoltre l'esistenza di sistemi di accreditamento facoltativi può costituire un quadro favorevole al miglioramento del livello del servizio di certificazione fornito per questi dispositivi.
(38) L'uso di mezzi elettronici determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso a tali mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello comunitario.
(39) La verifica dell'idoneità degli offerenti, nelle procedure aperte, e dei candidati, nelle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara nonché nel dialogo competitivo, e la loro selezione dovrebbero avvenire in condizioni di trasparenza. A questo riguardo è opportuno che siano indicati i criteri non discriminatori che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare per la selezione dei candidati ed i mezzi di cui gli operatori economici possono avvalersi per dimostrare di ottemperare a tali criteri. In vista di tale trasparenza le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere tenute a indicare, fin dall'avvio del confronto competitivo, i criteri di selezione cui si atterranno, nonché il livello di capacità specifiche eventualmente preteso dagli operatori economici per ammetterli alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.
(40) L'amministrazione aggiudicatrice può limitare il numero di candidati alle procedure ristrette e negoziate con la pubblicazione di un bando di gara, nonché al dialogo competitivo. La riduzione del numero di candidati dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri oggettivi indicati nel bando di gara. Detti criteri oggettivi non implicano necessariamente ponderazioni. Per quanto riguarda i criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici un riferimento generico, nel bando di gara, alle ipotesi riportate nell'articolo 45 può essere sufficiente.
(41) Nel dialogo competitivo e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, tenuto conto della flessibilità che può essere necessaria nonché dei costi troppo elevati connessi a tali metodi di aggiudicazione degli appalti, occorre consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prevedere uno svolgimento della procedura in fasi successive in modo da ridurre progressivamente, in base a criteri di attribuzione preliminarmente indicati, il numero di offerte che continueranno a discutere o a negoziare. Tale riduzione dovrebbe assicurare, purché il numero di soluzioni o di candidati appropriati lo consenta, una reale concorrenza.
(42) Le norme comunitarie in materia di reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica formale sono applicabili quando si esiga la prova del possesso di una particolare qualifica per partecipare a una procedura d'appalto o a un concorso di progettazione.
(43) Occorre evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari delle Comunità europee o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero richiedere, all'occorrenza, ai candidati/offerenti i documenti appropriati e, in caso di dubbi sulla loro situazione personale, potrebbero chiedere la cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. L'esclusione di detti operatori economici dovrebbe intervenire non appena l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza di una sentenza relativa a tali reati, emessa conformemente al diritto nazionale e avente un carattere definitivo che le conferisce autorità di cosa giudicata. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto della normativa ambientale o di quella degli appalti pubblici in materia di accordi illeciti, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o come una colpa grave.
Il mancato rispetto delle disposizioni nazionali che attuano le direttive 2000/78/CE[13] e 76/207/CEE[14] in materia di parità di trattamento dei lavoratori, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o come una colpa grave.
(44) Nei casi appropriati, in cui l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale durante l’esecuzione dell’appalto pubblico è giustificata dalla natura dei lavori e/o dei servizi, può essere richiesta , l’applicazione di siffatte misure o sistemi. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro registrazione conformemente agli strumenti comunitari quale il regolamento (CE) n. 761/2001 [15] (EMAS), possono dimostrare la capacità tecnica dell’operatore economico di realizzare l’appalto. Inoltre, deve essere accettata come mezzo di prova alternativo ai sistemi di gestione ambientale registrati, una descrizione delle misure applicate dall’operatore economico per assicurare lo stesso livello di protezione dell’ambiente.
(45) La presente direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di istituire elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi o una certificazione da parte di organismi pubblici o privati, nonché gli effetti di una siffatta iscrizione o di un siffatto certificato nel quadro di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici in un altro Stato membro. Per quanto riguarda l’elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti, si deve tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia nel caso in cui un operatore economico facente parte di un gruppo si avvale della capacità economica, finanziaria o tecnica di altre società del gruppo a sostegno della sua domanda di iscrizione. In tal caso spetta all’operatore economico comprovare che disporrà effettivamente di detti mezzi durante tutta la durata di validità dell’iscrizione. Ai fini di detta iscrizione, uno Stato membro può quindi determinare livelli di esigenze da raggiungere ed in particolare, ad esempio, allorquando detto operatore si avvale della capacità finanziaria di un’altra società del gruppo, l’impegno, se necessario solidale, di quest’ultima società.
(46) L'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza occorre ammettere soltanto l'applicazione di due criteri di aggiudicazione: quello del “prezzo più basso” e quello della “offerta economicamente più vantaggiosa”.
Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è opportuno prevedere l'obbligo - sancito dalla giurisprudenza - di assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità applicati per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Spetta quindi alle amministrazioni aggiudicatrici indicare i criteri di aggiudicazione nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri e questo in tempo utile affinché gli offerenti ne siano a conoscenza quando preparano le loro offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare all'indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell'appalto. In questi casi esse dovrebbero indicare l'ordine decrescente di importanza di tali criteri.
Le amministrazioni aggiudicatrici, quando scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutano le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine stabiliscono i criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, devono consentire di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta.
Al fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire di raffrontare le offerte e di valutarle in maniera oggettiva. Se tali condizioni sono soddisfatte, criteri di aggiudicazione economici e qualitativi, come quelli relativi al rispetto di requisiti ambientali, possono consentire all'amministrazione aggiudicatrice di rispondere ai bisogni della collettività pubblica interessata, quali espressi nelle specifiche dell'appalto. Alle stesse condizioni un'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare criteri volti a soddisfare esigenze sociali, soddisfacenti, in particolare bisogni ‑ definiti nelle specifiche dell'appalto – propri di categorie di popolazione particolarmente svantaggiate a cui appartengono i beneficiari/utilizzatori dei lavori, forniture e sevizi oggetto dell'appalto.
(47) Negli appalti pubblici di servizi, i criteri di aggiudicazione non devono influire sull'applicazione delle disposizioni nazionali relative alla rimunerazione di taluni servizi, quali ad esempio le prestazioni degli architetti, degli ingegneri o degli avvocati e, per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture, sull'applicazione delle disposizioni nazionali che impongono un prezzo fisso per i libri scolastici.
(48) Talune condizioni tecniche e segnatamente quelle riguardanti i bandi, le relazioni statistiche, nonché la nomenclatura utilizzata e le condizioni di riferimento a tale nomenclatura, richiedono di essere adottate o modificate in funzione dell'evolversi delle esigenze tecniche. Anche gli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici contenuti negli allegati necessitano di aggiornamenti. Appare quindi opportuno prevedere una procedura di adozione flessibile e rapida a tale effetto.
(49) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [16].
(50) È opportuno che il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini [17], si applichi al computo dei termini previsti dalla presente direttiva.
(51) La presente direttiva non dovrebbe influire sugli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE indicati nell'allegato XI,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
INDICE
TITOLO I
Definizioni e principi generali
Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Principi di aggiudicazione degli appalti
Articolo 3 - Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione
TITOLO II
Disposizioni relative agli appalti pubblici
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 4 - Operatori economici
Articolo 5 - Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all’Organizzazione mondiale del commercio
Articolo 6 - Riservatezza
CAPO II
Campo di applicazione
SEZIONE 1 - Soglie
Articolo 7 - Importi delle soglie degli appalti pubblici
Articolo 8 - Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 9 - Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione
SEZIONE 2 - Situazioni specifiche
Articolo 10 - Appalti nel settore della difesa
Articolo 11 - Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
SEZIONE 3 - Appalti esclusi
Articolo 12 - Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
Articolo 13 - Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni
Articolo 14 - Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
Articolo 15 - Appalti aggiudicati in base a norme internazionali
Articolo 16 - Esclusioni specifiche
Articolo 17 - Concessioni di servizi
Articolo 18 - Appalti di servizi affidati in base ad un diritto esclusivo
SEZIONE 4 - Regime particolare
Articolo 19 - Appalti riservati
CAPO III
Norme applicabili agli appalti pubblici di servizi
Articolo 20 - Appalti di servizi elencati nell’allegato II A
Articolo 21 - Appalti di servizi elencati nell’allegato II B
Articolo 22 - Appalti di servizi elencati nell’allegato II A e di servizi elencati nell’allegato II B
CAPO IV
Disposizioni specifiche sul capitolato d’oneri e sui documenti dell’appalto
Articolo 23 - Specifiche tecniche
Articolo 24 - Varianti
Articolo 25 - Subappalto
Articolo 26 - Condizioni di esecuzione dell’appalto
Articolo 27 - Obblighi relativi alle fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro
CAPO V
Procedure
Articolo 28 - Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo
Articolo 29 - Dialogo competitivo
Articolo 30 - Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara
Articolo 31 - Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara
Articolo 32 - Accordi quadro
Articolo 33 - Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 34 - Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale
CAPO VI
Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza
SEZIONE 1 - Pubblicazione di bandi e avvisi
Articolo 35 - Bandi e avvisi
Articolo 36 - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
Articolo 37 - Pubblicazione non obbligatoria
SEZIONE 2 - Termini
Articolo 38 - Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte
Articolo 39 - Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari
SEZIONE 3 - Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni
Articolo 40 - Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare
Articolo 41 -
SEZIONE 4 - Comunicazioni
Articolo 42 - Regole applicabili alle comunicazioni
SEZIONE 5 - Verbali
Articolo 43 - Contenuto dei verbali
CAPO VII
Svolgimento della procedura
SEZIONE 1 - Disposizioni generali
Articolo 44 - Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione degli appalti
SEZIONE 2 - Criteri di selezione qualitativa
Articolo 45 - Situazione personale del candidato o dell’offerente
Articolo 46 - Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale
Articolo 47 - Capacità economica e finanziaria
Articolo 48 - Capacità tecniche e professionali
Articolo 49 - Norme di garanzia della qualità
Articolo 50 - Norme di gestione ambientale
Articolo 51 - Documenti e informazioni complementari
Articolo 52 - Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato
SEZIONE 3 - Aggiudicazione dell’appalto
Articolo 53 - Criteri di aggiudicazione dell’appalto
Articolo 54 - Ricorso alle aste elettroniche
Articolo 55 - Offerte anormalmente basse
TITOLO III
Disposizioni nel settore delle concessioni di lavori pubblici
CAPO I
Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici
Articolo 56 - Campo di applicazione
Articolo 57 - Esclusioni dal campo di applicazione
Articolo 58 - Pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici
Articolo 59 - Termini
Articolo 60 - Subappalto
Articolo 61 - Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario
CAPO II
Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 62 - Disposizioni applicabili
CAPO III
Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 63 - Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni
Articolo 64 - Pubblicazione del bando
Articolo 65 - Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte
TITOLO IV
Disposizioni applicabili ai concorsi di progettazione nel settore dei servizi
Articolo 66 - Disposizioni generali
Articolo 67 - Campo di applicazione
Articolo 68 - Esclusioni dal campo di applicazione
Articolo 69 - Bandi e avvisi
Articolo 70 - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione
Articolo 71 - Mezzi di comunicazione
Articolo 72 - Selezione dei concorrenti
Articolo 73 - Composizione della commissione giudicatrice
Articolo 74 - Decisioni della commissione giudicatrice
TITOLO V
Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali
Articolo 75 - Obblighi statistici
Articolo 76 - Contenuto del prospetto statistico
Articolo 77 - Comitato consultivo
Articolo 78 - Revisione delle soglie
Articolo 79 - Modificazioni
Articolo 80 - Attuazione
Articolo 81 - Meccanismi di controllo
Articolo 82 - Abrogazioni
Articolo 83 - Entrata in vigore
Articolo 84 - Destinatari
ALLEGATI
Allegato I - Elenco delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Allegato II - Servizi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d)
Allegato II A
Allegato II B
Allegato III - Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma
Allegato IV - Autorità governative centrali
Allegato V - Elenco dei prodotti di cui all’articolo 7 per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa
Allegato VI - Definizione di alcune specifiche tecniche
Allegato
VII -
Allegato
VII A
Allegato
VII B -
Allegato
VII C -
Allegato
VII D -
Allegato VIII - Caratteristiche relative alla pubblicazione
Allegato IX - Registri
Allegato IX A - Appalti di lavori pubblici
Allegato IX B - Appalti pubblici di forniture
Allegato IX C - Appalti pubblici di servizi
Allegato X - Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione o dei piani/progetti nei concorsi
Allegato XI - Termini di recepimento e di attuazione (articolo 80)
Allegato XII - Tabella di corrispondenza
TITOLO I
Definizioni e principi generali
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 15.
2. a) Gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva.
b) Gli "appalti pubblici di lavori" sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica.
c) Gli "appalti pubblici di forniture" sono appalti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera b) aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
Un appalto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un "appalto pubblico di forniture".
d) Gli "appalti pubblici di servizi" sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.
Un appalto pubblico avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi di cui all’allegato II è considerato un "appalto pubblico di servizi" quando il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto.
Un appalto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto pubblico di servizi.
3. La "concessione di lavori pubblici" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
4. La "concessione di servizi" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
5. Un "accordo quadro" è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
6. Un "sistema dinamico di acquisizione" è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
7. Un'"asta elettronica" è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di conseguenza appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.
8. I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi" designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi .
Il termine "operatore economico" comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi. È utilizzato unicamente per semplificare il testo.
L'operatore economico che ha presentato un'offerta è designato con il termine di “offerente”. Chi ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo è designato con il termine di "candidato".
9. Si considerano "amministrazioni aggiudicatrici": lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.
Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo:
a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,
b) dotato di personalità giuridica, e
c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Gli elenchi, non limitativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano i criteri di cui al secondo comma, lettere a), b), e c), figurano nell'allegato III. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi.
10. Una "centrale di committenza" è un'amministrazione aggiudicatrice che:
- acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici.
11. a) Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
b) Le "procedure ristrette" sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.
c) Il "dialogo competitivo" è una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l’amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.
Ai fini del ricorso alla procedura di cui al primo comma, un appalto pubblico è considerato “particolarmente complesso” quando l’amministrazione aggiudicatrice
- non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, e/o
- non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto.
d) Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.
e) I "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a
fornire all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della
pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura,
dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto,
selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza
assegnazione di premi.
12. I termini "scritto" o "per iscritto" designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
13. Un "mezzo elettronico" è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
14. Il "Vocabolario comune per gli appalti", in appresso CPV ("Common Procurement Vocabulary"), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.
Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della presente direttiva derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
15. Ai fini dell’articolo 13, dell’articolo 57, lettera a) e dell'articolo 68, lettera b), valgono le seguenti definizioni:
a) "rete pubblica di telecomunicazioni": l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
b) "punto terminale della rete": l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c) "servizi pubblici di telecomunicazioni": i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l’offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;
d) "servizi di telecomunicazioni": i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.
Articolo 2
Principi di aggiudicazione degli appalti
Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.
Articolo 3
Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione
Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un’amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
TITOLO II
Disposizioni relative agli appalti pubblici
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 4
Operatori economici
1. I candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.
Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione di cui trattasi.
2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica; tuttavia al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.
Articolo 5
Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio
In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (in prosieguo: "l’Accordo"). A tal fine gli Stati membri si consultano, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 77, sulle misure da adottare a norma di tale Accordo.
Articolo 6
Riservatezza
Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative agli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente all’articolo 35, paragrafo 4, e all’articolo 41, e conformemente alla legislazione nazionale cui è soggetta l’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate; tali informazioni comprendono in particolare segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.
CAPO II
Campo di applicazione
SEZIONE 1
Soglie
Articolo 7
Importi delle soglie degli appalti pubblici
La presente direttiva si applica agli appalti pubblici che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 10 e 11 e degli articoli da 12 a 18 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 162 000 EUR, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b), terzo trattino, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture aggiudicati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa, ciò vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato V;
b) 249 000 EUR,
- per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle indicate nell'allegato IV,
- per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato IV che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato V,
- per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 e/o servizi elencati nell'allegato II B;
c) 6 242 000 EUR, per gli appalti pubblici di lavori.
Articolo 8
Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici
La presente direttiva si applica all'aggiudicazione:
a) di appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 6 242 000 EUR,
- quando tali appalti riguardano i lavori di genio civile definiti nell'allegato I;
- quando tali appalti si riferiscono a lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b) di appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 249 000 EUR allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici che concedono tali sovvenzioni facciano rispettare la presente direttiva qualora gli appalti siano aggiudicati da altri soggetti o rispettino la presente direttiva qualora aggiudichino esse stesse tali appalti in nome e per conto degli altri enti in parola.
Articolo 9
Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione
1. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto.
Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
2. Detta stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'articolo 35, paragrafo 2, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di aggiudicazione dell'appalto.
3. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'applicazione della presente direttiva.
4. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.
5.a) Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 7, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 EUR per i servizi o a 1 milione EUR per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo di tutti i lotti.
b) Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l’applicazione dell'articolo 7, lettere a) e b) si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.
Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 7, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 EUR e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti.
6. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:
a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a 12 mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i 12 mesi, il valore complessivo, ivi compreso l’importo stimato del valore residuo;
b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.
7. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.
La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione della presente direttiva.
8. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:
a) per i tipi di servizi seguenti:
i) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di rimunerazione;
ii) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di rimunerazione;
iii) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di rimunerazione;
b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
i) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
ii) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.
9. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
SEZIONE 2
Situazioni specifiche
Articolo 10
Appalti nel settore della difesa
La presente direttiva si applica agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, fatto salvo l'articolo 296 del Trattato.
Articolo 11
Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
1.
Gli Stati membri possono prevedere
la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori,
forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 10, sono considerate in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale l’abbia rispettata.
SEZIONE 3
Appalti esclusi
Articolo 12
Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
La presente direttiva non si applica agli
appalti pubblici di cui alla direttiva 2004/17/CE che le amministrazioni
aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da
3 a 7 della medesima aggiudicano per tali attività, né agli appalti pubblici
esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva in forza del suo articolo
5, paragrafo 2 e dei suoi articoli 19, 26 e 30.
Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più attività di cui all'articolo 5 bis della direttiva 2004/17/CE e che sono aggiudicati per tali attività, fin quando lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'articolo 68, secondo comma di tale direttiva per differirne l'applicazione.
Articolo 13
Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni.
Articolo 14
Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici che sono dichiarati segreti, quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi o quando ciò è necessario ai fini della tutela di interessi essenziali di tale Stato membro.
Articolo 15
Appalti aggiudicati in base a norme internazionali
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:
a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 77;
b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.
Articolo 16
Esclusioni specifiche
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:
a) aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;
b) aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché i servizi forniti da banche centrali;
e) concernenti i contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.
Articolo 17
Concessioni di servizi
Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, la presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi definite all'articolo 1, paragrafo 4.
Articolo 18
Appalti di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.
SEZIONE 4
Regime particolare
Articolo 19
Appalti
riservati
Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici a laboratori protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.
Il bando di gara menziona la presente disposizione.
CAPO III
Norme applicabili agli appalti pubblici di servizi
Articolo 20
Appalti di servizi elencati nell'allegato II A
Gli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II A sono aggiudicati secondo gli articoli da 23 a 55.
Articolo 21
Appalti di servizi elencati nell'allegato II B
L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 23 e dall’articolo 35, paragrafo 4.
Articolo 22
Appalti misti di servizi elencati nell'allegato II A e di servizi elencati nell'allegato II B
Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati secondo gli articoli da 23 a 55 allorché il valore dei servizi elencati nell'allegato II A risulta superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II B. Negli altri casi sono aggiudicati conformemente all’articolo 23 e all’articolo 35, paragrafo 4.
CAPO IV
Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto
Articolo 23
Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VI figurano nei documenti dell'appalto quali i bandi di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta ciò sia possibile tali specifiche tecniche dovrebbero essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti.
2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa comunitaria le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell’allegato VI e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione "o equivalente";
b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;
d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.
4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle amministrazioni aggiudicatrici, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.
5. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.
Nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dall'amministrazione aggiudicatrice e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali o dell'amministrazione aggiudicatrice.
Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al paragrafo 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, purché:
- esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto,
- i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche,
- le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e
- siano accessibili a tutte le parti interessate.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
7. Per "organismi riconosciuti" ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.
Le amministrazioni aggiudicatrici accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.
8. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall’espressione "o equivalente".
Articolo 24
Varianti
1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.
4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.
Nelle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici
che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il
solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di
servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture
anziché un appalto pubblico di servizi.
Articolo 25
Subappalto
Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.
Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.
Articolo 26
Condizioni di esecuzione dell'appalto
Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali.
Articolo 27
Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro
1. L'amministrazione aggiudicatrice può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere fornite le prestazioni e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
2. L'amministrazione
aggiudicatrice che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli
offerenti o ai candidati in una procedura di aggiudicazione d'appalti di
indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta,
degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel
luogo in cui la prestazione dev'essere effettuata.
Il primo comma non osta all'applicazione dell'articolo 55 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.
CAPO V
Procedure
Articolo 28
Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo
Per aggiudicare gli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate ai fini della presente direttiva.
Esse aggiudicano tali appalti pubblici mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta. Alle condizioni specifiche espressamente previste all'articolo 29 le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare gli appalti pubblici mediante il dialogo competitivo. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previsti agli articoli 30 e 31, esse possono ricorrere a una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.
Articolo 29
Dialogo competitivo
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi gli Stati membri possono prevedere che l’amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto, possa avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.
L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono noti le loro necessità e le loro esigenze, che definiscono nel bando stesso e/o in un documento descrittivo.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i candidati selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 44 a 52 un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell'appalto.
Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri.
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo.
5. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.
6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto.
Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l’effetto di modificare gli elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
7. Le amministrazione aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e scelgono l’offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all’articolo 53.
A richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, l'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere indotto a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell’appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo.
Articolo 30
Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti:
a) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili secondo le disposizioni nazionali compatibili con le disposizioni degli articoli 4, 24, 25, 27 e quelle del capo VII, presentate in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare un bando di gara se includono nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 45 a 52 che, nella procedura aperta o ristretta o nel dialogo competitivo precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione;
b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, forniture o di servizi la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi;
c) nel caso di servizi, e in particolare di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale quali la progettazione di opere, nella misura in cui la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche dell’appalto con una precisione sufficiente che permetta di aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da questi presentate per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti complementari e per cercare l’offerta migliore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1.
3. Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
Articolo 31
Aggiudicazione
mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara
Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle fattispecie seguenti:
1) per gli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest'ultima;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
2) per gli appalti pubblici di forniture:
a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; in questa disposizione non rientra la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime ;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali;
3) per gli appalti pubblici di servizi, qualora l'appalto in questione faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione. In quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
4) per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di lavori:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell’opera o del servizio quali ivi descritti, a condizione che siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera:
- qualora tali lavori o servizi o complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice
oppure
- qualora tali lavori o servizi , pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale , siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto iniziale ;
b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette.
La possibilità di valersi di questa procedura è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'articolo 7.
Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale .
Articolo 32
Accordi quadro
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di concludere accordi quadro.
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste dalla presente direttiva in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'articolo 53.
Gli appalti basati su un accordo quadro sono
aggiudicati secondo le procedure previste ai paragrafi 3 e 4. Tali
procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli
operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro.
In sede di aggiudicazione
degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in
nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale
accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.
La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
3. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro.
Per l'aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione e/o di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati:
- mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo, oppure,
- qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.
Articolo 33
Sistemi dinamici di acquisizione
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema; le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 42, paragrafi da 2 a 5.
3. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici:
a) pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;
c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Esse portano a termine la valutazione entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.
L'amministrazione aggiudicatrice informa al più presto l'offerente di cui al primo comma in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
5. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al paragrafo 4, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
Esse aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel primo comma.
7. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.
Articolo 34
Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale
Nel caso di appalti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia sociale il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera, è possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel gruppo.
In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano in tale bando di gara, conformemente ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 45 a 52, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono possedere.
Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 e gli articoli da 45 a 52.
CAPO VI
Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza
SEZIONE 1
Pubblicazione di bandi e avvisi
Articolo 35
Bandi e avvisi
1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto mediante un avviso di preinformazione pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro "profilo di committente", quale indicato all'allegato VIII, punto 2, lettera b):
a) per le forniture, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 7 e 9, sia pari o superiore a 750 000 EUR.
I gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV;
b) per i servizi, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 7 e 9, sia pari o superiore a 750 000 EUR;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare ed i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 7, tenuto conto dell'articolo 9.
Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.
L'avviso di cui alla lettera c) è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono gli appalti di lavori o gli accordi quadro che le amministrazioni aggiudicatrici intendono aggiudicare.
Le autorità aggiudicatrici che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VIII, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.
La pubblicazione degli avvisi di cui alle lettere a), b) e c) è obbligatoria solo se le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte conformemente all'articolo 38, paragrafo 4.
Il presente paragrafo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta o, nei casi previsti dall'articolo 30, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, o, nei casi previsti dall'articolo 29, mediante dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.
Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione entro 48 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 32, le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
Le amministrazioni aggiudicatrici inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro 48 giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi 48 giorni dopo la fine di ogni trimestre.
Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. Per tali appalti di servizi la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, le norme relative all’elaborazione di relazioni statistiche basate su tali avvisi ed alla pubblicazione di tali relazioni.
Talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell’accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
Articolo 36
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
1. I bandi e gli avvisi contengono le informazioni indicate nell'allegato VII A e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono i bandi e gli avvisi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3 o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 38, paragrafo 8, i bandi e gli avvisi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3.
I bandi e gli avvisi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII, punto 1, lettere a) e b).
3. I bandi e gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
I bandi e gli avvisi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio o, nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 38, paragrafo 8, entro cinque giorni dal loro invio.
4. I bandi di gara sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dall'amministrazione aggiudicatrice; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.
5. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.
Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi alla Commissione o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma, e devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.
Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.
6. Il contenuto degli avvisi o bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, è limitato a 650 parole circa.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.
8. La Commissione rilascia all'amministrazione aggiudicatrice una conferma della pubblicazione dell'informazione trasmessa in cui è citata la data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.
Articolo 37
Pubblicazione non obbligatoria
Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare in conformità all'articolo 36 avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva.
SEZIONE 2
Termini
Articolo 38
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30 e nel dialogo competitivo:
a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 37 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
b) nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 40 giorni dalla data dell'invio dell'invito.
4. Nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), può essere ridotto, di norma, a 36 giorni e comunque mai a meno di 22 giorni.
Tale termine decorre dalla data di trasmissione del bando di gara nelle procedure aperte e dalla data di invio dell'invito a presentare un'offerta nelle procedure ristrette.
Il termine ridotto di cui al primo comma è ammesso a condizione che l'avviso di preinformazione contenesse tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato VII A, sempreché dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso di preinformazione fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di 52 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
5. Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato VIII, punto 3, i termini per la ricezione delle offerte di cui ai paragrafi 2 e 4, nelle procedure aperte, e il termine per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al paragrafo 3, lettera a), nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo possono essere ridotti di sette giorni.
6. Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera b), è possibile qualora l'amministrazione aggiudicatrice offra, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato VIII, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile.
Detta riduzione è cumulabile con quella prevista al paragrafo 5.
7. Qualora, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri e i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli 39 e 40 o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
8. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30, allorché l'urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o a 10 giorni se il bando è trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VIII, punto 3;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.
Articolo 39
Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari
1. Nelle procedure aperte, qualora l'amministrazione aggiudicatrice non offra per via elettronica conformemente all'articolo 38, paragrafo 6, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda purché questa sia stata presentata in tempo utile prima della data di presentazione delle offerte.
2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
SEZIONE 3
Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni
Articolo 40
Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare
1. Nel caso delle procedure ristrette, del dialogo competitivo e delle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara a norma dell’articolo 30, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.
2. L'invito ai candidati contiene:
- una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo e di ogni documento complementare,
- oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri e agli altri documenti di cui al primo trattino, quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica conformemente all'articolo 38, paragrafo 6.
3. Qualora il capitolato d'oneri, il documento descrittivo e/o i documenti complementari siano disponibili presso un'entità diversa dall'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri, il documento descrittivo e detti documenti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.
4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate accelerate, tale termine è di quattro giorni.
5. Inoltre, l'invito a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare precisano come minimo quanto segue:
a) un riferimento al bando di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
d) l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all'articolo 44, oppure ad integrazione delle informazioni previste da tale articolo e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 47 e 48;
e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.
Tuttavia, per gli appalti aggiudicati a norma dell'articolo 29, le precisazioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo non figurano nell'invito a partecipare al dialogo, bensì nell'invito a presentare un'offerta.
Articolo 41
1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima possibile i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi per i quali hanno rinunciato a concludere un accordo quadro, ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara e di riavviare la procedura o ad attuare di un sistema dinamico di acquisizione; tale informazione è fornita per iscritto se ne è fatta richiesta alle amministrazioni aggiudicatrici.
2. Su richiesta della parte interessata, l’amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima possibile:
- a ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua candidatura,
- ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 23, paragrafi 4 e 5, i motivi della sua decisione di non equivalenza o della sua decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali,
- ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro.
Il termine per tali comunicazioni non può in alcun caso essere superiore a quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.
3. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione di cui al paragrafo 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
SEZIONE 4
Comunicazioni
Articolo 42
Regole applicabili alle comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono avvenire, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, per posta, mediante fax o per via elettronica, conformemente ai paragrafi 4 e 5, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6 o mediante una combinazione di tali mezzi.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e da non consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
4. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso.
5. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato X;
b) gli Stati membri possono, in conformità dell'articolo 5 della direttiva 1999/93/CE, esigere che le offerte presentate per via elettronica possano effettuarsi solo utilizzando una firma elettronica avanzata conforme al paragrafo 1 di detto articolo;
c) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi;
d) gli offerenti o i candidati si impegnano a far sì che i documenti, i certificati e le dichiarazioni di cui agli articoli da 45 a 50 e all'articolo 52, se non sono disponibili in forma elettronica, siano presentati prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.
6. Alla trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le regole seguenti:
a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere presentate per iscritto o per telefono;
b) qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione;
c) le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza ed il termine entro il quale deve essere soddisfatta .
SEZIONE 5
Verbali
Articolo 43
Contenuto dei verbali
Per ogni appalto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
f) nel caso di procedure negoziate, le circostanze di cui agli articoli 30 e 31 che giustificano il ricorso a siffatte procedure;
g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze di cui all'articolo 29 che giustificano il ricorso a tale procedura;
h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.
Le amministrazioni aggiudicatrici prendono gli opportuni provvedimenti per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione qualora ne faccia richiesta.
CAPO VII
Svolgimento della procedura
SEZIONE 1
Disposizioni generali
Articolo 44
Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione
1. L'aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli articoli 53 e 55, tenuto conto dell'articolo 24, previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli 45 e 46, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze od alle capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 47 a 52 e, se del caso, alle norme ed ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere livelli minimi di capacità, conformemente agli articoli 47 e 48, che i candidati e gli offerenti devono possedere.
La portata delle informazioni di cui agli articoli 47 e 48 nonché i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto.
Detti livelli minimi sono indicati nel bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare od a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri o le norme obiettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo di candidati che intendono invitare e, all'occorrenza, il numero massimo.
Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati è cinque. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati è tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.
Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste. L'amministrazione aggiudicatrice non può includere in tale procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'articolo 29, paragrafo 4, e all'articolo 30, paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva , purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.
SEZIONE 2
Criteri di selezione qualitativa
Articolo 45
Situazione personale del candidato o dell'offerente
1. È escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico il candidato o l’offerente condannato, con sentenza definitiva di cui l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza; per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:
a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio [18];
b) corruzione, quale definita rispettivamente all'articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 [19] ed all'articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio [20];
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della
convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee [21];
d) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite [22].
Gli Stati membri precisano, in conformità del rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.
Essi possono prevedere una deroga all'obbligo di cui al primo comma per esigenze imperative di interesse generale.
Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici chiedono, se del caso , ai candidati o agli offerenti di fornire i documenti di cui al paragrafo 3 e, qualora abbiano dubbi sulla situazione personale di tali candidati/offerenti, possono rivolgersi alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative alla situazione personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie. Se le informazioni riguardano un candidato o un offerente stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può richiedere la cooperazione delle autorità competenti. In funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell'offerente.
2. Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico:
a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;
b) a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali;
c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale;
d) che, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice;
e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni.
Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano come prova sufficiente che attesta che l'operatore economico non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c), e) e f) quanto segue:
a) per i casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti;
b) per i casi di cui al paragrafo 2, lettere e) o f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in questione.
Qualora non siano rilasciati dal paese in questione o non menzionino tutti i casi previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) o c), i documenti o i certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.
4. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati o dichiarazioni di cui al paragrafo 3 e ne informano la Commissione. La comunicazione non pregiudica il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.
Articolo 46
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale
Ad ogni operatore economico che intenda partecipare ad un appalto pubblico può essere richiesto di comprovare la sua iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato, quali precisati all'allegato IX A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato IX B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato IX C per gli appalti pubblici di servizi, secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.
Articolo 47
Capacità economica e finanziaria
1. In linea di massima , la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
b)
bilanci o estratti di bilanci,
qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla
legislazione del paese nel quale l'operatore economico è stabilito;
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su di tali fatturati siano disponibili.
2. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti.
3. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 4 può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.
5. L’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.
Articolo 48
Capacità tecniche e professionali
1. Le capacità tecniche e professionali degli operatori economici sono valutate e verificate secondo i paragrafi 2 e 3.
2. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi:
a) i) presentazione dell'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. Tali certificati indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e precisano se questi sono stati effettuati a regola d'arte e con buon esito; se del caso, questi certificati sono trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice dall'autorità competente;
ii) presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Le forniture e le prestazioni di servizi sono provate:
- quando il destinatario era un'amministrazione aggiudicatrice, da certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente;
- quando il destinatario è stato un privato, da una attestazione dall'acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente da una dichiarazione dell'operatore economico;
b) indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;
c) descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore di servizi per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;
d) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;
e) indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi o della condotta dei lavori;
f) per gli appalti pubblici di lavori e di servizi e unicamente nei casi appropriati, indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
g) dichiarazione indicante l'organico medio annuo del prestatore dell’imprenditore o dell'imprenditore e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;
h) dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
i) indicazione della parte di appalto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare;
j) per i prodotti da fornire:
i) campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;
ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche o norme.
3. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie ad esempio presentando l'impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie.
4. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 4 può fare assegnamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.
5. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi a oggetto forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, la fornitura di servizi e/o l'esecuzione di lavori, la capacità degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento, in particolare, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.
6. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte le referenze, fra quelle previste al paragrafo 2, di cui richiede la presentazione.
Articolo 49
Norme di garanzia della qualità
Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.
Articolo 50
Norme di gestione ambientale
Qualora nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera f), richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.
Articolo 51
Documenti e informazioni complementari
L'amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti presentati ai sensi degli articoli da 45 a 50.
Articolo 52
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato
1. Gli Stati membri possono instaurare elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi riconosciuti oppure una certificazione da parte di organismi pubblici o privati.
Gli Stati membri adeguano le condizioni di iscrizione su tali elenchi nonché quelle del rilascio di certificati da parte degli organismi di certificazione all’articolo 45, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d), e g), all'articolo 46, all'articolo 47, paragrafi 1, 4, e 5, all'articolo 48, paragrafi 1, 2, 5 e 6, e agli articoli 49 e, se del caso, 50.
Gli Stati membri le adeguano parimenti all'articolo 47, paragrafo 2 e
all'articolo 48, paragrafo 3, per le domande di iscrizione o di
certificazione presentate da operatori economici facenti parte di un gruppo che
dispongono di mezzi forniti dalle altre società del gruppo. Detti operatori
devono in tal caso dimostrare all'autorità che stabilisce l'elenco ufficiale o
all’organismo di certificazione che disporranno di tali mezzi per tutta la
durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all'elenco o
del certificato rilasciato dall’organismo di certificazione e che tali società
continueranno a soddisfare, durante detta durata, i requisiti in materia di
selezione qualitativa previsti agli articoli di cui al secondo comma di cui gli
operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione.
2. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali o aventi un certificato possono, in occasione di ogni appalto, presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità, o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'elenco o/la certificazione nonché la relativa classificazione.
3. L’iscrizione in un elenco ufficiale, certificata dalle autorità competenti o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità ai soli fini dell'articolo 45, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e g), dell'articolo 46, dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 48, paragrafo 2, lettere a)ii), b), e), g) e h) per gli imprenditori, paragrafo 2, lettere a)ii), b), c) d) e j) per i fornitori e paragrafo 2, lettere a)ii) e da c) a i) per i prestatori di servizi.
4. I dati risultanti dall’iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione non possono essere contestati senza giustificazione . Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, può essere richiesta un’attestazione supplementare ad ogni operatore economico .
Le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri applicano il paragrafo 3 e il primo comma del presente paragrafo soltanto agli operatori economici stabiliti nello Stato membro che ha redatto l’albo ufficiale.
5. Per l’iscrizione degli operatori economici degli altri Stati membri in un elenco ufficiale, o per la loro certificazione da parte degli organismi di cui al paragrafo 1, non si possono esigere prove e dichiarazioni non richieste agli operatori economici nazionali e, in ogni caso, non previste dagli articoli da 45 a 49 e, se del caso, dall'articolo 50.
Tuttavia siffatta iscrizione o certificazione non può essere imposta agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della loro partecipazione a un appalto pubblico. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti degli organismi stabiliti in altri Stati membri, e accettano anche altri mezzi di prova equivalenti.
6. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve della decisione dell'autorità che stabilisce l'elenco o dell'organismo di certificazione competente.
7. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono organismi che rispondono alle norme europee in materia di certificazione.
8. Gli Stati membri che hanno elenchi ufficiali o organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo presso il quale le domande possono essere presentate.
SEZIONE 3
Aggiudicazione dell'appalto
Articolo 53
Criteri di aggiudicazione dell'appalto
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla rimunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici sono:
a) o, quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice, diversi criteri collegati all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione; oppure
b) esclusivamente il prezzo più basso.
2. Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato .
L'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo l'ordine decrescente d'importanza dei criteri.
Articolo 54
Ricorso alle aste elettroniche
1. Gli
Stati membri possono prevedere la
possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad aste
elettroniche.
2. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate nel caso di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico sarà preceduta da un'asta elettronica quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa.
Alle stesse condizioni, possono ricorrere
all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le
parti di un accordo quadro, di cui all'articolo 32, paragrafo 4,
secondo comma, secondo trattino, e dell'indizione di gare per appalti da
aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui
all'articolo 33.
L'asta elettronica riguarda:
- unicamente i prezzi quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso;
- oppure i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che decidono di ricorrere ad un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara.
Il capitolato d'oneri comporta, tra l'altro, le seguenti informazioni:
a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;
b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.
4. Prima di procedere all'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al (ai) criterio(i) di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.
Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.
5. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, primo comma.
L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato.
Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.
6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Esse possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d'oneri. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla fase dell'asta; tuttavia in nessun caso esse possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:
a) indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate;
b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;
c) quando il numero di fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare all'asta è stato raggiunto.
Quando le amministrazioni aggiudicatrici hanno deciso di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.
8. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 53, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione del bando di gara e quale definito nel capitolato d'oneri.
Articolo 55
Offerte anormalmente basse
1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione.
Dette precisazioni possono riguardare in particolare:
a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
c)
l'originalità dei lavori,
delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;
e) l'eventualità
che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.
2. L'amministrazione aggiudicatrice verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite .
3. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.
TITOLO III
Disposizioni nel settore delle concessioni di lavori pubblici
CAPO I
Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici
Articolo 56
Campo di applicazione
Il presente capo si applica a tutti i contratti di concessione di lavori pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici quando il valore di tali contratti sia pari o superiore a 6 242 000 EUR.
Detto valore è calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti pubblici di lavori di cui all'articolo 9.
Articolo 57
Esclusioni dal campo di applicazione
Il presente titolo non si applica alle concessioni di lavori pubblici:
a) che sono rilasciate nelle circostanze previste, relativamente agli appalti pubblici di lavori, agli articoli 13, 14 e 15 della presente direttiva;
b) che sono rilasciate dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2004/17/CE, quando sono rilasciate per l’esercizio di tali attività.
Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi alle concessioni di lavori pubblici rilasciate da amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 6 della direttiva 2004/17/CE e rilasciate per tali attività, fintantoché lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'articolo 71, secondo comma di tale direttiva per differirne l'applicazione.
Articolo 58
Pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere alla concessione di lavori pubblici rendono nota tale intenzione mediante un bando.
2. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono le informazioni indicate nell'allegato VII C ed, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
3. Detti bandi sono pubblicati secondo l'articolo 36, paragrafi da 2 a 8.
4. Le disposizioni sulla pubblicazione dei bandi di cui all'articolo 37 si applicano anche alle concessioni di lavori pubblici.
Articolo 59
Termini
Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici procedano alla concessione di lavori pubblici, il termine per la presentazione delle candidature alla concessione non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salvo il caso previsto dall'articolo 38, paragrafo 5.
L'articolo 38, paragrafo 7, è applicabile.
Articolo 60
Subappalto
L'amministrazione aggiudicatrice può:
a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale; detta aliquota minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori; oppure
b) invitare i candidati concessionari a dichiarare essi stessi nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intendono affidare a terzi.
Articolo 61
Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario
La presente direttiva non si applica ai lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera descritta, che l'amministrazione aggiudicatrice affida al concessionario, purché l'aggiudicatario sia l'operatore economico che esegue tale opera:
- qualora i lavori complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici, oppure
- qualora i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
Tuttavia l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione.
CAPO II
Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono
amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 62
Disposizioni applicabili
Il concessionario che è un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 9, è tenuto, per i lavori che saranno eseguiti da terzi, a rispettare le disposizioni della presente direttiva per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.
CAPO III
Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 63
Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici applichino le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 64 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi, se il valore di tali appalti è pari o superiore a 6 242 000 EUR.
Non è richiesta alcuna pubblicità se un appalto di lavori rientra nelle fattispecie di cui all’articolo 31.
Il valore degli appalti è calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti di lavori pubblici definite nell'articolo 9.
2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, né le imprese a esse collegate.
Per “impresa collegata” si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante è presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; oppure
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa; oppure
c) può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
L'elenco completo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. L’elenco è aggiornato in funzione delle modificazioni intervenute nelle relazioni tra le imprese.
Articolo 64
Pubblicazione del bando
1. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici e che intendono aggiudicare un appalto di lavori a un terzo rendono nota tale intenzione mediante un bando.
2. I bandi contengono le informazioni indicate nell'allegato VII C ed eventualmente ogni altra informazione ritenuta utile dal concessionario di lavori pubblici, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
3. Il bando è pubblicato secondo l’articolo 36, paragrafi da 2 a 8.
4. Si applicano inoltre le disposizioni sulla pubblicazione volontaria dei bandi di cui all'articolo 37.
Articolo 65
Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte
Negli appalti di lavori banditi da concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a 37 giorni dalla data di spedizione del bando, e un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta.
L'articolo 38, paragrafi 5, 6 e 7, è applicabile.
TITOLO IV
Regole sui concorsi di progettazione nel settore dei servizi
Articolo 66
Disposizioni generali
1. Le regole sull'organizzazione di un concorso di progettazione sono stabilite in conformità agli articoli da 66 a 74 e sono messe a disposizione degli interessati a partecipare al concorso.
2. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:
a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge l’appalto‑concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
Articolo 67
Campo di applicazione
1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo il presente titolo:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 162 000 EUR;
b) dalle amministrazioni aggiudicatrici non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 249 000 EUR;
c) da tutte le amministrazioni aggiudicatrici, a partire da una soglia pari o superiore a 249 000 EUR quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, e/o servizi elencati nell'allegato II B.
2. Il presente titolo si applica:
a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera a), la "soglia" è il valore stimato al netto dell’IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera b), la "soglia" è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, qualora l'amministrazione aggiudicatrice non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
Articolo 68
Esclusioni dal campo di applicazione
Il presente titolo non si applica:
a) né ai concorsi di progettazione di servizi ai sensi della direttiva 2004/17/CE indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 di detta direttiva per l'esercizio di tali attività, né ai concorsi di progettazione esclusi dal campo di applicazione di tale direttiva;
Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi ai concorsi di progettazione di servizi indetti da amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più attività di cui all’articolo 6 della direttiva 2004/17/CE e aggiudicati per tali attività, fintantoché lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all’articolo 71, secondo comma, di quest’ultima direttiva per differirne l’applicazione;
b) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste agli articoli 13, 14 e 15 della presente direttiva per gli appalti pubblici di servizi.
Articolo 69
Bandi e avvisi
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in conformità all'articolo 36 e devono essere in grado di comprovare la data di invio.
Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
3. Le disposizioni sulla pubblicazione dei bandi di cui all'articolo 37 si applicano anche ai concorsi di progettazione.
Articolo 70
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione
1. I bandi e gli avvisi di cui all'articolo 69 contengono le informazioni indicate nell'allegato VII D, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
2. Detti bandi ed avvisi sono pubblicati conformemente all’articolo 36, paragrafi da 2 a 8.
Articolo 71
Mezzi di comunicazione
1. L'articolo 42, paragrafi 1, 2 e 4, si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.
2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato X;
b) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi.
Articolo 72
Selezione dei concorrenti
Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare, si deve comunque tener conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.
Articolo 73
Composizione della commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso di progettazione. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.
Articolo 74
Decisioni della commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.
2. Essa esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.
3. Essa iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e tutti i punti che richiedono di essere chiariti.
4. L'anonimato dev'essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione aggiudicatrice.
5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.
6. È redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.
TITOLO V
Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali
Articolo 75
Obblighi statistici
Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico redatto secondo l'articolo 76 , che riguardi, separatamente, gli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.
Articolo 76
Contenuto del prospetto statistico
1. Per ciascuna amministrazione aggiudicatrice elencata nell'allegato IV, il prospetto statistico precisa almeno:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati disciplinati dalla presente direttiva;
b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo.
Nella misura del possibile, i dati di cui al primo comma, lettera a), sono articolati in base:
a) alle procedure di aggiudicazione utilizzate;
b) e, per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all'allegato I, ai prodotti e ai servizi di cui all'allegato II individuati per categorie della nomenclatura CPV;
c) alla nazionalità dell'operatore economico cui l'appalto è stato aggiudicato.
Nel caso di appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, i dati di cui al primo comma, lettera a) sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli articoli 30 e 31 e precisano il numero e il valore degli appalti aggiudicati per Stato membro e paese terzo di appartenenza degli aggiudicatari.
2. Per ciascuna categoria di amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, il prospetto statistico precisa almeno :
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, articolati conformemente al paragrafo 1, secondo comma;
b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo.
3. Il prospetto statistico precisa qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo l'Accordo.
Le informazioni di cui al primo comma sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
Articolo 77
Comitato consultivo
1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio [23], in seguito denominato "il comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 78
Revisione delle soglie
1. La
Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all'articolo 7, primo
comma, ogni due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e procede,
se necessario, alla loro revisione secondo la procedura di cui all'articolo 77,
paragrafo 2.
Il calcolo del valore di tali soglie è basato sulla media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1º gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo che sono espresse in diritti speciali di prelievo.
2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le seguenti soglie, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2:
a) le soglie previste all'articolo 8, primo comma, lettera a), all'articolo 56 e all'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori,
b) le soglie previste all'articolo 8, primo comma, lettera b), e all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato IV,
c) le soglie previste all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV.
3. Il controvalore delle soglie fissate conformemente al paragrafo 1 nella valuta nazionale degli Stati membri non partecipanti all'unione monetaria è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1º gennaio.
4. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro controvalore nelle monete nazionali di cui al paragrafo 3 sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.
Articolo 79
Modificazioni
1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, quanto segue:
a) le modalità tecniche dei metodi di calcolo di cui all'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3;
b) le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi citati agli articoli 35, 58, 64 e 69, nonché dei prospetti statistici di cui all'articolo 35, paragrafo 4, quarto comma, e agli articoli 75 e 76;
c) le modalità particolari di riferimento a voci specifiche della nomenclatura CPV nei bandi o negli avvisi;
d) gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'allegato III, allorché ciò si renda necessario in base a quanto notificato dagli Stati membri;
e) gli elenchi delle autorità governative centrali di cui all'allegato IV in funzione degli adeguamenti che sono necessari per dar seguito all'Accordo;
f) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato I, lasciando immutato il campo di applicazione "ratione materiae" della presente direttiva, e le modalità di riferimento a voci specifiche della suddetta nomenclatura negli avvisi o nei bandi;
g) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato II, lasciando immutato il campo di applicazione "ratione materiae" della presente direttiva, e le modalità di riferimento ,nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all'interno delle categorie di servizi elencate in detto allegato;
h) le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all'allegato VIII, per motivi legati al progresso tecnico o di ordine amministrativo;
i) le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronico di cui alle lettere a), f) e g) dell'allegato X.
Articolo 80
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro .... *. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 81
Meccanismi di controllo
Conformemente alla direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori[24], gli Stati membri assicurano l’applicazione della presente direttiva tramite meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti.
A tal fine essi possono, tra l’altro, designare o istituire un’agenzia indipendente.
Articolo 82
Abrogazioni
La direttiva 92/50/CEE, ad eccezione dell'articolo 41, e le direttive 93/36/CEE e 93/37/CEE sono abrogate, a decorrere dalla data di cui all'articolo 80, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di attuazione di cui all'allegato XI.
I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato XII.
Articolo 83
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 84
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATI
ALLEGATO I
ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2,
LETTERA
b) [25]
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NACE [26] |
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Codice CPV |
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SEZIONE F |
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COSTRUZIONI |
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Divisione |
Gruppo |
Classe |
Descrizione |
Note |
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45 |
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Costruzioni |
Questa divisione comprende: -
nuove
costruzioni, restauri e riparazioni comuni |
45000000 |
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45.1 |
|
Preparazione del cantiere edile |
|
45100000 |
|
|
|
45.11 |
Demolizione di edifici e sistemazione del
terreno |
Questa classe comprende: -
la demolizione
di edifici e di altre strutture -
lo
sgombero dei cantieri edili -
il
movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili,
scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l'esplosivo, ecc. -
la
preparazione del sito per l'estrazione di minerali: rimozione dei materiali
di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti
minerari Questa classe comprende inoltre: -
il
drenaggio del cantiere edile -
il
drenaggio di terreni agricoli o forestali |
45110000 |
|
|
45.12 |
Trivellazioni e perforazioni |
Questa classe comprende: -
trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni
edili, il genio civile e per fini analoghi, ad es. di natura geofisica o
geologica Questa classe non comprende: -
la trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di
gas, cfr. 11.20 -
la perforazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25 -
lo scavo di pozzi, cfr. 45.25 -
le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le
prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20 |
45120000 |
|
|
|
45.2 |
|
Costruzione completa o
parziale di edifici; genio civile |
|
45200000 |
|
|
|
45.21 |
Lavori generali di
costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile |
Questa classe comprende: lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo la costruzione di opere di ingegneria civile: ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate,
viadotti, gallerie e sottopassaggi condotte, linee di comunicazione ed elettriche per
grandi distanze condotte, linee di comunicazione ed elettriche
urbane; lavori urbani ausiliari il montaggio e l'installazione in loco di opere
prefabbricate Questa classe non comprende: le attività dei servizi connessi all'estrazione di
petrolio e di gas, cfr. 11.20 il montaggio di opere prefabbricate complete con
elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e
28 lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi,
piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni
sportive, cfr. 45.23 l'installazione dei servizi in un fabbricato, cfr.
45.3 i lavori di completamento degli edifici,
cfr. 45.4 le attività in materia di architettura e di
ingegneria, cfr. 74.20 la gestione di progetti di costruzione,
cfr. 74.20 |
45210000 |
|
|
|
45.22 |
Posa in opera di coperture e
costruzione di ossature di tetti di edifici |
Questa classe comprende: la costruzione di tetti la copertura di tetti lavori d'impermeabilizzazione |
45220000 |
|
|
|
45.23 |
Costruzione di autostrade,
strade, campi di aviazione e impianti sportivi |
Questa classe comprende: la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e
altri passaggi per veicoli e pedoni la costruzione di strade ferrate la costruzione di piste di campi di aviazione lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi,
piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni
sportive la segnaletica orizzontale per superfici stradali e
la delineazione di zone di parcheggio Questa classe non comprende: i lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11 |
45230000 |
|
|
|
45.24 |
Costruzione di opere
idrauliche |
Questa classe comprende: la costruzione di: idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per
imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc. dighe e sbarramenti lavori di dragaggio lavori sotterranei |
45240000 |
|
|
45.25 |
Altri lavori speciali di
costruzione |
Questa classe comprende: lavori di costruzione edili e di genio civile da
parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di
costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari: lavori di fondazione, inclusa la palificazione perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, scavo di
pozzi posa in opera di elementi d'acciaio non fabbricati in
proprio piegatura d'acciaio posa in opera di mattoni e pietre montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di
lavoro, incluso il loro noleggio costruzione di camini e forni industriali Questa classe non comprende: il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio,
cfr. 71.32 |
45250000 |
|
|
|
45.3 |
|
Installazione dei servizi in un fabbricato |
|
45300000 |
|
|
|
45.31 |
Installazione di impianti elettrici |
Questa classe comprende: l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: cavi e raccordi elettrici sistemi di telecomunicazione sistemi di riscaldamento elettrico antenne d'uso privato impianti di segnalazione d'incendio sistemi d'allarme antifurto ascensori e scale mobili linee di discesa di parafulmini, ecc. |
45310000 |
|
|
|
45.32 |
Lavori di isolamento |
Questa classe comprende: l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di
materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni Questa classe non comprende: i lavori d'impermeabilizzazione, cfr. 45.22 |
45320000 |
|
|
|
45.33 |
Installazione di impianti idraulico-sanitari |
Questa classe comprende: l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: impianti idraulico-sanitari raccordi per il gas impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o
condizionamento dell'aria sistemi antincendio (sprinkler) Questa classe non comprende: l'installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31 |
45330000 |
|
|
|
45.34 |
Altri lavori di installazione |
Questa classe comprende: l'installazione di sistemi d'illuminazione e
segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti l'installazione, in edifici o in altre opere
di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove |
45340000 |
|
|
45.4 |
|
Lavori di completamento degli edifici |
|
45400000 |
|
|
|
45.41 |
Intonacatura |
Questa classe comprende: lavori d'intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di
altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali
di steccatura |
45410000 |
|
|
|
45.42 |
Posa in opera di infissi in legno o in
metallo |
Questa classe comprende: l'installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte,
finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi
per negozi e simili, in legno o in altro materiale, completamenti di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno,
pareti mobili, ecc. Questa classe non comprende: la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43 |
45420000 |
|
|
|
45.43 |
Rivestimento di pavimenti e muri |
Questa classe comprende: la posa in opera, l'applicazione o l'installazione, in edifici o in
altre opere di costruzione, di: piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o
pavimenti parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti rivestimenti in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri carta da parati |
45430000 |
|
|
|
45.44 |
Tinteggiatura e posa in opera di vetrate |
Questa classe comprende: la tinteggiatura interna ed esterna di edifici la verniciatura di strutture di genio civile la posa in opera di vetrate, specchi, ecc. Questa classe non comprende: la posa in opera di finestre, cfr. 45.42 |
45440000 |
|
|
|
45.45 |
Altri lavori di completamento degli edifici |
Questa classe comprende: l'installazione di piscine private la pulizia a vapore, la sabbiatura, ecc. delle pareti esterne degli
edifici altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a Questa classe non comprende: le pulizie effettuate all'interno di immobili ed altre strutture,
cfr. 74.70 |
45450000 |
|
|
45.5 |
|
Noleggio di macchine e attrezzature per la
costruzione o la demolizione, con manovratore |
|
45500000 |
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|
|
45.50 |
Noleggio di macchine e attrezzature per la
costruzione o la demolizione, con manovratore |
Questa classe non comprende: il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la
demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32 |
|
_______________
ALLEGATO II
SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA d)
ALLEGATO II A [27]
|
Categorie |
Denominazione |
Numero di
riferimento CPC [28] |
Numero di
riferimento CPV |
|
1 |
Servizi di manutenzione e riparazione |
6112, 6122, 633, 886 |
da 50100000 a
50982000 (eccetto 50310000 a
50324200 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) |
|
2 |
Servizi di trasporto terrestre [29],
inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione
del trasporto di posta |
712(eccetto 71235), 7512, 87304 |
da 60112000-6 a 60129300-1 (eccetto 60121000 a 60121600, 60122200-1, 60122230-0), e da 64120000-3 a 64121200-2 |
|
3 |
Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il
trasporto di posta |
73 (eccetto 7321) |
da 62100000-3 a 62300000-5 (eccetto 62121000-6, 62221000-7) |
|
4 |
Trasporto di posta per via terrestre [30]
e aerea |
71235, 7321 |
60122200-1, 60122230-0 62121000-6, 62221000-7 |
|
5 |
Servizi di telecomunicazione |
752 |
da 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, e da 72530000-9 a 72532000-3 |
|
6 |
Servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari [31] |
ex 81, 812, 814 |
da 66100000-1 a 66430000-3 e da 67110000-1 a 67262000-11 |
|
7 |
Servizi informatici ed affini |
84 |
da 50300000-8 a 50324200-4, da 72100000-6 a 72591000-4 (eccetto 72318000-7 e da 72530000-9 a
72532000-3) |
8 |
Servizi di ricerca e sviluppo [32]
|
85 |
da 73000000-2 a 73300000-5 (da 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0) |
|
9 |
Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta
dei libri contabili |
862 |
da 74121000-3 a
74121250-0 |
|
10 |
Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio
dell'opinione pubblica |
864 |
da 74130000-9 a 74133000-0, e 74423100-1, 74423110-4 |
|
11 |
Servizi di consulenza gestionale [33]
e affini |
865, 866 |
da 73200000-4 a 73220000-0, da 74140000-2 a 74150000-5 (eccetto 74142200-8), e 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2 , 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0 |
|
12 |
Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria,
anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica;
servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di
sperimentazione tecnica e analisi |
867 |
da 74200000-1 a 74276400-8, e da 74310000-5 a 74323100-0, e 74874000-6 |
|
13 |
Servizi pubblicitari |
871 |
da 74400000-3 a 74422000-3 (eccetto 74420000-9 e 74421000-6) |
|
14 |
Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà
immobiliari |
874, 82201 à 82206 |
da 70300000-4 a 70340000-6, e da 74710000-9 a 74760000-4 |
|
15 |
Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto |
88442 |
da 78000000-7 a 78400000-1 |
|
16 |
Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e
servizi analoghi |
94 |
da 90100000-8 a 90320000-6, e 50190000-3 , 50229000-6, 50243000-0 |
ALLEGATO II B
|
Categorie |
Denominazione |
Numero di riferimento CPC |
Numero di riferimento CPV |
|
17 |
Servizi alberghieri e di ristorazione |
64 |
da 55000000-0 a 55524000-9, e da 93400000-2 a 93411000-2 |
|
18 |
Servizi di trasporto per ferrovia |
711 |
60111000-9, e de 60121000-2 a 60121600-8 |
|
19 |
Servizi di trasporto per via d'acqua |
72 |
da 61000000-5 a 61530000-9, e da 63370000-3 a 63372000-7 |
|
20 |
Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti |
74 |
62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1, da 63000000-9 a 63600000-5 (eccetto 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7), e 74322000-2, 93610000-7 |
|
21 |
Servizi legali |
861 |
da 74110000-3 a 74114000-1 |
|
22 |
Servizi di collocamento e reperimento di personale [34] |
872 |
da 74500000-4 a 74540000-6 (eccetto 74511000-4), e da 5000000-2 a 95140000-5 |
|
23 |
Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con
furgoni blindati |
873 (sauf 87304) |
da 74600000-5 a 74620000-1 |
|
24 |
Servizi relativi all'istruzione, anche professionale |
92 |
da 80100000-5 a 80430000-7 |
25 |
Servizi sanitari e sociali |
93 |
74511000-4, e da 85000000-9 a 85323000-9 |
|
26 |
Servizi ricreativi, culturali e sportivi |
96 |
da 74875000-3 a 74875200-5, e da 92000000-1 a 92622000-7 (eccetto 92230000-2) |
|
27 |
Altri servizi [35]
|
|
|
____________
ALLEGATO III
ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGAFO 9, SECONDO COMMA
I - BELGIO
Organismi
A
- Agence
fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’Asile – Federaal Agentschap voor
Opvang van Asielzoekers
- Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen
- Agence fédérale de Contrôle nucléaire –
Federaal Agentschap voor nucleaire Controle
- Agence wallonne à l’Exportation
- Agence wallonne des Télécommunications
- Agence wallonne pour l'Intégration des
Personnes handicapées
- Aquafin
- Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
- Archives
générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces – Algemeen
Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
Astrid
B
- Banque nationale de Belgique – Nationale
Bank van België
- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum
der Deutschsprachigen Gemeinschaft
- Berlaymont 2000
- Bibliothèque royale Albert Ier –
Koninklijke Bilbliotheek Albert I
- Bruxelles-Propreté
- Agence régionale pour la Propreté – Net–Brussel – Gewestelijke Agentschap
voor Netheid
- Bureau d'Intervention et de Restitution
belge – Belgisch Interventie – en Restitutiebureau
- Bureau fédéral du Plan – Federaal
Planbureau
C
- Caisse
auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage – Hulpkas voor
Werkloosheidsuitkeringen
- Caisse
auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité – Hulpkas voor Ziekte – en
Invaliditeitsverzekeringen
- Caisse
de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins – Hulp – en Voorzorgskas voor
Zeevarenden
- Caisse
de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges – Kas der
geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
- Caisse nationale des Calamités –
Nationale Kas voor Rampenschade
- Caisse
spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs
occupés dans les Entreprises de Batellerie – Bijzondere Verrekenkas voor
Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor
Binnenscheepvaart.
- Caisse
spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des
Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et
Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et
Stations (appelée habituellement "Caisse spéciale de Compensation pour
Allocations familiales des Régions maritimes") – Bijzondere Verrekenkas
voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings – en
Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen,
Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd « Bijzondere Compensatiekas
voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten »)
- Centre d'Etude de l'Energie nucléaire –
Studiecentrum voor Kernenergie
- Centre de recherches agronomiques de
Gembloux
- Centre hospitalier de Mons
- Centre hospitalier de Tournai
- Centre hospitalier universitaire de
Liège
- Centre
informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale – Centrum voor
- Centre
pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme – Centrum voor
Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
- Centre régional d'Aide aux Communes
- Centrum voor Bevolkings- en
Gezinsstudiën
- Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te
Gent
- Comité de Contrôle de l’Electricité et
du Gaz – Controlecomité voor Elekticiteit en Gas
- Comité national de l’Energie – Nationaal
Comité voor de Energie
- Commissariat général aux Relations
internationales
- Commissariaat-Generaal
voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de
Openluchtrecreatie
- Commissariat
général pour les Relations internationales de la Communauté française de
Belgique
- Conseil central de l'Economie – Centrale
Raad voor het Bedrijfsleven
- Conseil économique et social de la Région wallonne
- Conseil national du Travail – Nationale
Arbeidsraad
- Conseil supérieur de la Justice – Hoge
Raad voor de Justitie
- Conseil
supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises – Hoge Raad
voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen
- Conseil supérieur des Classes moyennes
- Coopération technique belge – Belgische
technische Coöperatie
D
- Dienstelle der Deutschprachigen Gemeinschaft
für Personen mit einer Behinderung
- Dienst voor de Scheepvaart
- Dienst voor Infrastructuurwerken van het
gesubsidieerd Onderwijs
- Domus Flandria
E
- Entreprise
publique des Technologies nouvelles de l’
- Export Vlaanderen
F
- Financieringsfonds voor Schuldafbouw en
Eenmalige Investeringsuitgaven
- Financieringsinstrument voor de Vlaamse
Visserij- en Aquicultuursector
- Fonds bijzondere Jeugdbijstand
- Fonds communautaire de Garantie des
Bâtiments scolaires
- Fonds culurele Infrastructuur
- Fonds de Participation
- Fonds de Vieillissement - Zilverfonds
- Fonds d'Aide médicale urgente – Fonds
voor dringende geneeskundige Hulp
- Fonds
de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la
Communauté française
- Fonds
de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom –
Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom
- Fonds des Accidents du Travail – Fonds
voor Arbeidsongevallen
- Fonds des Maladies professionnelles –
Fonds voor Beroepsziekten
- Fonds
d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en Cas de Fermeture d'Entreprises –
Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen
Werknemers
- Fonds
du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale –
Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest
- Fonds du Logement des Familles
nombreuses de Wallonie
- Fonds Film in Vlaanderen
- Fonds
national de Garantie des Bâtiments scolaires – Nationaal Warborgfonds voor
Schoolgebouwen
- Fonds
national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers – Nationaal
Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade
- Fonds piscicole de Wallonie
- Fonds
pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers – Fonds voor Financiering
van de Leningen aan Vreemde Staten
- Fonds pour la Rémunération des Mousses –
Fonds voor Scheepsjongens
- Fonds
régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales – Brussels gewestelijk
Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën
- Fonds voor flankerend economisch Beleid
- Fonds
wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et
des Prises d'Eau souterraine
G
- Garantiefonds der Deutschsprachigen
Gemeinschaft für Schulbauten
- Grindfonds
H
- Herplaatsingfonds
- Het Gemeenschapsonderwijs
- Hulpfonds tot financieel Herstel van de
Gemeenten
I
- Institut belge de Normalisation –
Belgisch Instituut voor Normalisatie
- Institut
belge des Services postaux et des Télécommunications – Belgisch Instituut voor
Postdiensten en Telecommunicatie
- Institut bruxellois francophone pour la
Formation professionnelle
- Institut bruxellois pour la Gestion de
l'Environnement – Brussels Instituut voor Milieubeheer
- Institut d'Aéronomie spatiale –
Instituut voor Ruimte - aëronomie
- Institut
de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes
Entreprises
- Institut des Comptes nationaux –
Instituut voor de nationale Rekeningen
- Institut d'Expertise vétérinaire –
Instituut voor veterinaire Keuring
- Institut du Patrimoine wallon
- Institut für Aus-und Weiterbildung im
Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen
- Institut géographique nationale –
Nationaal geografisch Instituut
- Institution
pour le Développement de la Gazéification souterraine – Instelling voor de
Ontwikkeling van -ondergrondse Vergassing-
- Institution royale de Messine –
Koninklijke Gesticht van Mesen
- Institutions
universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande –
Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse
Gemeenschap
- Institutions
universitaires de droit public relevant de la Communauté française –
Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse
Gemeenschap
- Institut
national d'Assurance Maladie-Invalidité – Rijksinstituut voor Ziekte – en
Invaliditeitsverzekering
- Institut
national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants – Rijksinstituut
voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
- Institut national des Industries
extractives – Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven
- Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail – Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden
- Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
- Institut national des Radioéléments – Nationaal Instituut voor Radio-Elementen
- Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie – Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
- Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail – Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden
- Institut
royal belge des Sciences naturelles – Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen
- Institut royal du Patrimoine culturel –
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
- Institut royal météorologique de
Belgique – Koninklijk meteorologisch Instituut van België
- Institut scientifique de Service public en Région wallonne
- Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur – Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis Pasteur
- Instituut
voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
- Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
- Instituut voor het archeologisch
Patrimonium
- Investeringsdienst voor de Vlaamse
autonome Hogescholen
- Investeringsfonds voor Grond- en
Woonbeleid voor Vlaams-Brabant
J
- Jardin botanique national de Belgique – Nationale Plantentuin van België
K
- Kind en Gezin
- Koninklijk Museum voor schone Kunsten te
Antwerpen
L
- Loterie nationale – Nationale Loterij
M
- Mémorial
national du Fort de Breendonk – Nationaal Gedenkteken van het Fort van
Breendonk
- Musée royal de l'Afrique centrale –
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
- Musées royaux d'Art et d'Histoire –
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
- Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique – Koninklijke Musea voor schone Kunsten van
België
O
- Observatoire royal de Belgique –
Koninklijke Sterrenwacht van België
- Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense – Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie
- Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l’Emploi
- Office de Contrôle des Assurances – Controledienst voor de Verzekeringen
- Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités – Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen
- Office de la Naissance et de l'Enfance
- Office de Promotion du Tourisme
- Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer – Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid
- Office for foreign Investors in Wallonie
- Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés – Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
- Office national de l'Emploi –
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
- Office national de Sécurité sociale –
Rijksdienst voor sociale Zekerheid
- Office
national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales –
Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke
Overheidsdiensten
- Office national des Pensions – Rijksdienst voor Pensioenen
- Office national des Vacances annuelles –
Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie
- Office national du Ducroire – Nationale Delcrederedienst
- Office
régional bruxellois de l'Emploi – Brusselse gewestelijke Dienst voor
Arbeidsbemiddeling
- Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture
- Office
régional pour le Financement des Investissements communaux
- Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi
- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel
- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem
- Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor
het Vlaams Gewest
- Orchestre national de Belgique – Nationaal Orkest van België
- Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles – Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen
P
- Palais des Beaux-Arts – Paleis voor schone Kunsten
- Participatiemaatschappij Vlaanderen
- Pool des Marins de la Marine marchande –
Pool van de Zeelieden der Koopvaardij
R
- Radio et Télévision belge de la Communauté française
- Régie des Bâtiments – Regie der Gebouwen
- Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea
S
- Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale – Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp
- Société belge d’Investissement pour les pays en développement – Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwinkkelingslanden
- Société d’Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l’Ouest du Brabant wallon
- Société de Garantie régionale
- Sociaal economische Raad voor Vlaanderen
- Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées – Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
- Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg
- Société publique de Gestion de l’Eau
- Société wallonne du Logement et sociétés agréées
- Sofibail
- Sofibru
- Sofico
T
- Théâtre national
- Théâtre royal de la Monnaie – De Koninklijke Muntschouwburg
- Toerisme Vlaanderen
- Tunnel Liefkenshoek
U
- Universitair Ziekenhuis Gent
V
- Vlaams Commissariaat voor de Media
- Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
en Beroepsopleiding
- Vlaams Egalisatie Rente Fonds
- Vlaamse Hogescholenraad
- Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en
erkende maatschappijen
- Vlaamse Instelling voor technologisch
Onderzoek
- Vlaamse interuniversitaire Raad
- Vlaamse Landmaatschappij
- Vlaamse Milieuholding
- Vlaamse Milieumaatschappij
- Vlaamse Onderwijsraad
- Vlaamse Opera
- Vlaamse Radio - en Televisieomroep
- Vlaamse Reguleringsinstantie voor de
Elektriciteit – en Gasmarkt
- Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
- Vlaams Fonds voor de Lastendelging
- Vlaams Fonds voor de Letteren
- Vlaams Fonds voor de sociale Integratie
van Personen met een Handicap
- Vlaams
- Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden
- Vlaams
Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch
Onderzoek in de Industrie
- Vlaams Instituut voor
Gezondheidspromotie
- Vlaams Instituut voor het Zelfstandig
ondernemen
- Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
- Vlaams Promotiecentrum voor Agro - en
Visserijmarketing
- Vlaams Zorgfonds
- Vlaams Woningsfonds voor de grote
Gezinnen
II - DANIMARCA
Organismi
Danmarks Radio
Det landsdækkende
TV2
Danmarks
Nationalbank
Sund og Bælt
Holding A/S
A/S Storebælt
A/S Øresund
Øresundskonsortiet
Ørestadsselskabet
I/S
Byfornyelsesselskabet
København
Hovedstadsområdets
Sygehusfællesskab
Statens og
Kommunernes Indkøbsservice
Post Danmark
Arbejdsmarkedets
Tillægspension
Arbejdsmarkedets
Feriefond
Lønmodtagernes
Dyrtidsfond
Naviair
Categorie
- De Almene Boligorganisationer (organismi per l'edilizia popolare),
- Lokale kirkelige myndigheder (amministrazioni ecclesiastiche locali),
- Andre forvaltningssubjekter (altri enti amministrativi).
III - GERMANIA
1. Categorie
Enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico, costituiti dallo Stato, dai Länder o da enti locali, specie nei seguenti settori:
1.1. Enti
-
Wissenschaftliche
Hochschulen und verfasste Studentenschaften (istituti di istruzione superiore
scientifica e associazioni studentesche costituite statutariamente),
-
berufsständige
Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-,
Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) (associazioni di professioni
liberali: ordini forensi, notarili, di consulenti fiscali, revisori di conti,
architetti, medici, farmacisti),
-
Wirtschaftsvereinigungen
(Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern,
Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) (associazioni di natura economica:
camere dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e commercio,
organismi dell'artigianato, cooperative artigiane),
-
Sozialversicherungen
(Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) (assicurazioni sociali:
casse malattia, enti di assicurazione infortuni e pensioni),
-
kassenärztliche
Vereinigungen (associazioni di medici delle casse malattia),
-
Genossenschaften
und Verbände (cooperative e federazioni).
1.2. Istituti e
fondazioni
Entità aventi
carattere diverso da quello industriale e commerciale, soggette al controllo
dello Stato e operanti nell'interesse generale, specie nei seguenti settori:
-
Rechtsfähige
Bundesanstalten (enti federali dotati di personalità giuridica),
-
Versorgungsanstalten
und Studentenwerke (enti di assistenza e opere universitarie e scolastiche),
-
Kultur-,
Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (fondazioni culturali, di beneficenza, di
assistenza).
2. Persone giuridiche di diritto privato
Entità aventi
carattere diverso da quello industriale o commerciale, soggette al controllo
dello Stato e operanti nell'interesse generale, ivi comprese le “Kommunale
Versorgungsunternehmen” (servizi pubblici dei comuni), specie nei seguenti
settori:
-
Gesundheitswesen
(Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen,
Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) (sanitario: ospedali, case
di cura, centri di ricerca medica, laboratori di analisi e sardigna),
-
Kultur
(öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und
botanische Gärten) (culturale: teatri pubblici, orchestre, musei, biblioteche,
archivi, giardini zoologici e botanici),
-
Soziales
(Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und
Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser,
Frauenhaeuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) (sociale: asili e giardini
d'infanzia, convalescenziari, casa del bambino e dei giovani, centri di vacanza,
case della collettività e del cittadino, della donna, dell'anziano, del
senzatetto),
-
Sport
(Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) (sportivo: piscine, impianti
sportivi),
-
Sicherheit
(Feuerwehren, Rettungsdienste) (civile: pompieri, pronto intervento),
-
Bildung
(Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen)
(educativo: centri di riqualificazione, perfezionamento, riciclaggio,
università popolari),
-
Wissenschaft,
Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und
Vereine, Wissenschaftsförderung) (scientifico, della ricerca e sviluppo: grandi
centri di ricerca, società e associazioni scientifiche, promozione della
ricerca),
-
Entsorgung
(Straßenreinigung, Abfall-
und Abwasserbeseitigung) (della nettezza urbana: pulizia
strade, raccolta immondizie e smaltimento acque nere e bianche),
-
Bauwesen
und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, soweit im Allgemeininteresse
tätig, Wohnraumvermittlung) (dell'edilizia e edilizia
abitativa: urbanistica, sviluppo urbano, edilizia pubblica e assegnazione
alloggi),
-
Wirtschaft
(Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (economico: società
di promozione dello sviluppo economico),
-
Friedhofs-
und Bestattungswesen (dei cimiteri e dell'inumazione),
-
Zusammenarbeit
mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit,
Entwicklungshilfe, Ausbildung) (della cooperazione con i paesi in via di
sviluppo: finanziamento, cooperazione tecnica, aiuti allo sviluppo, formazione).
IV. GRECIA
Categorie
a) Le imprese pubbliche
e gli enti pubblici
b) Le persone giuridiche di diritto privato, che appartengono allo Stato o
che sono regolarmente sovvenzionate, secondo le disposizioni applicabili, da
risorse pubbliche almeno per il 50% del loro bilancio annuale o il cui capitale
sociale è per almeno il 51% di proprietà dello Stato.
c) Le persone giuridiche di diritto privato che appartengono a persone
giuridiche di diritto pubblico, a enti locali di qualsiasi livello, inclusa l'Associazione
centrale degli enti locali greci (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), ad associazioni
locali dei comuni, nonché alle imprese e enti pubblici e alle persone
giuridiche di cui alla lettera b) o regolarmente sovvenzionate dalle stesse,
almeno per il 50% del loro bilancio annuale, secondo le disposizioni
applicabili o il proprio statuto, o le persone giuridiche sopraindicate che
possiedono almeno il 51% del capitale sociale di dette persone giuridiche di
diritto pubblico.
V. SPAGNA
Categorie
- Gli organismi e gli enti di diritto pubblico soggetti alla « Ley de Contratos de las Administraciones Públicas », diversi da quelli che fanno parte dell'Administración General del Estado (amministrazione generale dello Stato).
- Gli organismi e gli enti di diritto pubblico soggetti alla « Ley de Contratos de las Administraciones Públicas » (legge sugli appalti delle amministrazioni pubbliche), diversi da quelli che fanno parte dell’Administración de las Comunidades Autónomas (amministrazione delle comunità autonome).
- Gli organismi e gli enti di diritto pubblico soggetti alla « Ley de Contratos de las Administraciones Públicas » (legge sugli appalti delle amministrazioni pubbliche), diversi da quelli che fanno parte delle Corporaciones Locales (enti locali).
- Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social (gli enti di gestione e i servizi comuni della sicurezza sociale).
VI. FRANCIA
Organismi
– Collège de France
– Conservatoire national des arts et métiers
– Observatoire de Paris
– Institut national d’histoire de l’art (INHA)
– Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
– Institut national de la recherche agronomique (INRA)
– Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
– Institut de recherche pour le développement (IRD)
– Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
– Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
– Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
– Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
– Compagnies et établissements consulaires : chambres de commerce et d’industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d’agriculture
– Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)
Categorie
1. Enti
pubblici nazionali:
– Agences de l’eau (autorità di bacino)
–
Écoles d’architecture (istituti di
architettura)
–
Universités
(università),
–
Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) (Istituti
universitari di formazione per gli insegnanti)
2. Enti pubblici regionali, dipartimentali o locali a
carattere amministrativo:
– Collèges (scuole secondarie),
– Lycées (scuole secondarie: licei),
– Etablissements publics hospitaliers
(enti pubblici ospedalieri),
– Offices publics d'habitations à loyer
modéré (OPHLM) (enti pubblici per le case popolari).
3. Consorzi fra enti territoriali:
– établissements publics de coopération intercommunale (enti pubblici di cooperazione intercomunale),
– Institutions
interdépartementales et interrégionales (istituzioni interdipartimentali e
interregionali).
VII. IRLANDA
Organismi
Enterprise Ireland [Marketing, technology and enterprise development]
Forfás [Policy and advice for enterprise, trade, science, technology and innovation]
Industrial Development Authority
Enterprise Ireland
FÁS [Industrial and employment training]
Health and Safety Authority
Bord Fáilte Éireann [Tourism development]
CERT [Training in hotel, catering and tourism industries]
Irish Sports Council
National Roads Authority
Údarás na Gaeltachta [Authority for Gaelic speaking regions]
Teagasc [Agricultural research, training and development]
An Bord Bia [Food industry promotion]
An Bord Glas [Horticulture industry promotion]
Irish Horseracing Authority
Bord na gCon [Greyhound racing support and development]
Marine Institute
Bord Iascaigh Mhara [Fisheries Development]
Equality Authority
Legal Aid Board
Categorie
Regional Health Boards (Consigli regionali ospedalieri)
Hospitals and similar institutions of a public character (ospedali e istituzioni pubbliche simili)
Vocational Education Committees (Comitati per l'istruzione tecnica e professionale)
Colleges and educational institutions of a public character (college e istituti di istruzione pubblici)
Central and Regional Fisheries Boards (enti centrali e regionali per la pesca)
Regional Tourism Organisations (organismi regionali per il turismo)
National Regulatory and Appeals bodies [such as in the telecommunications, energy, planning etc. areas] (Organismi nazionali di regolamentazione e ricorso, ad esempio nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia, dell'urbanistica, ecc…)
Agencies established to carry out particular functions or meet needs in various public sectors [e.g. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority etc.] (organismi creati per svolgere funzioni particolari o soddisfare bisogni di settori pubblici, Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority etc.)
Other public bodies falling within the definition of a body governed by public law in accordance with Article 1 (7) of this Directive. (Gli altri organismi di diritto pubblico che rientrano nella definizione di organismo di diritto pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 7 della presente direttiva)
VIII. ITALIA
Organismi
Società "Stretto di Messina"
Ente autonomo mostra d’oltremare e del lavoro italiano nel mondo
Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC
Ente nazionale per l’assistenza al volo - ENAV
ANAS S.p.A
Categorie
-
Enti portuali e aeroportuali,
- Consorzi per le opere idrauliche,
- Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università,
- Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,
- Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,
- Enti di ricerca e sperimentazione,
- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza,
- Consorzi di bonifica,
- Enti di sviluppo e di irrigazione,
- Consorzi per le aree industriali,
- Comunità montane,
- Enti preposti a servizi di pubblico interesse,
- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero,
-
Enti culturali e di promozione
artistica.
IX. LUSSEMBURGO
Categorie
-
Établissements
publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement (enti
pubblici statali soggetti al controllo di un membro del governo).
-
Établissements
publics placés sous la surveillance des communes (enti pubblici soggetti al
controllo dei comuni).
-
Syndicats
de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les
syndicats de communes (Consorzi intercomunali creati in virtù della legge del
23 febbraio 2001 relativa ai consorzi intercomunali).
X. PAESI BASSI
Organismi
Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministry of the Interior and
Kingdom Relations)
- Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA) (Netherlands Institute for the Fire Service and for Combating Emergencies)
– Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE) (Netherlands Fire Service Examination Board)
– Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) (National Institute for Selection and Education of Policemen)
– 25 afzonderlijke politieregio’s (25 individual police regions)
– Stichting ICTU (ICTU Foundation)
Ministerie van Economische Zaken (Ministry of Economic
Affairs)
– Stichting Syntens (Syntens)
– Van Swinden Laboratorium B.V. (NMi van Swinden Laboratory )
– Nederlands Meetinstituut B.V. (Nmi Institute for Metrology and Technology)
Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)
(Netherlands Agency for Aerospace Programmes)
– Stichting Toerisme Recreatie Nederland (TRN) (Netherlands Board of Tourism)
– Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) (Cooperative Body of the provincial governments of the Northern Netherlands)
– Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) (Gelderland Development Company)
– Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM) (OOM International Business Development)
– LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)
– Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) (NOM Investment Development)
– Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) (Brabant Development Agency)
- Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Independent Post and Telecommunications Authority)
Ministerie van Financiën
– De Nederlandse Bank N.V. (Netherlands Central Bank)
– Autoriteit Financiële Markten (Netherlands Authority for the Financial Markets)
– Pensioen- & Verzekeringskamer (Pensions and Insurance Supervisory Authority of the Netherlands)
Ministerie van Justitie
– Stichting Reclassering Nederland (SRN) (Netherlands Rehabilitation Agency)
– Stichting VEDIVO (VEDIVO Agency, Association for Managers in the (Family) Guardianship)
– Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen (Guardianship and Family Guardianship Institutions)
– Stichting Halt Nederland (SHN) (Netherlands Halt (the alternative) Agency)
– Particuliere Internaten (Private Boarding Institutions)
– Particuliere Jeugdinrichtingen (Penal Institutions for Juvenile Offenders)
– Schadefonds Geweldsmisdrijven (Damages Fund for Violent Crimes)
- Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) (Agency for the Reception of Asylum Seekers)
– Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) (National Support and Maintenance Agency)
– Landelijke organisaties slachtofferhulp (National Victim Compensation Organisations)
College Bescherming Persoongegevens (Netherlands Data Protection Authority)
– Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) (Administration of Justice Study Centre Agency)
– Raden voor de Rechtsbijstand (Legal Assistance Councils)
– Stichting Rechtsbijstand Asiel (Asylum Seekers Legal Advice Centres)
– Stichtingen Rechtsbijstand (Legal Assistance Agencies)
– Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR) (National Bureau against Racial Discrimination)
– Clara Wichman Instituut (Clara Wichman Institute)
– Tolkencentra (Interpreting Centres)
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
– Bureau Beheer Landbouwgronden (Land Management Service)
– Faunafonds (Fauna Fund)
– Staatsbosbeheer (National Forest Service)
– Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding (Netherlands Bureau for Food and Nutrition Education)
– Universiteit Wageningen (Wageningen University and Research Centre)
– Stichting DLO (Agricultural Research Department)
– (Hoofd) productschappen (Commodity Boards)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
A. Algemene omschrijvingen
– public schools or publicly funded private schools for primary education within the meaning of the Wet op het primair onderwijs (Law on Primary Education)
– public or publicly funded schools for special education, secondary special education or institutions for special and secondary education within the meaning of the Wet op de expertisecentra (Law on Resource Centres)
– public schools or publicly funded private schools or institutions for secondary education within the meaning of the Wet op het Voortgezet Onderwijs (Law on Secondary Education)
– public institutions or publicly funded private institutions within the meaning of the Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Law on Education and Vocational Education)
– public schools or publicly funded private schools within the meaning of the Experimentenwet Onderwijs (Law on Experimental Education)
– publicly funded universities and higher education institutions, the Open University, and the university hospitals, within the meaning of the Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Law on Higher Education and Scientific Research), and institutions for international education where more than 50% of their budget comes from public funds.
– schools advisory services within the meaning of the Wet op het primair onderwijs (Law on Primary Education) or the Wet op de expertisecentra (Law on Resource Centres)
– national teachers' centres within the meaning of the Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Law on Subsidies for National Educational Support Activities)
– broadcasting organisations within the meaning of the Mediawet (Media Law)
– funds within the meaning of the Wet op het Specifiek Cultuurbeleid (Law on Specific Cultural Policy)
– national bodies for vocational education
– foundations within the meaning of the Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten (Law on Privatisation of National Museum Services)
– other museums which receive more than 50% of their funds from the Ministry of Education, Cultural Affairs and Science
– other organisations and institutions in the field of education, culture and science which receive more than 50% of their funds from Ministry of Education, Cultural Affairs and Science
B. Nominatieve opsomming
–
– Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
– Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent
– Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
– Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
– Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)
– Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
– Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
– Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
– College van Beroep voor het hoger Onderwijs
– Vereniging van openbare bibliotheken NBLC
– Koninklijke Bibliotheek
– Stichting Muziek Centrum van de Omroep
– Stichting Ether Reclame
– Stichting Radio Nederland Wereldomroep
– Nederlandse Programma Stichting
– Nederlandse Omroep Stichting
– Commissariaat voor de Media
– Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
– Stichting Lezen
– Dienst Omroepbijdragen
– Centrum voor innovatie en opleidingen
– Bedrijfsfonds voor de Pers
– Centrum voor innovatie van opleidingen
– Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)
– Instituut voor Leerplanontwikkeling
– Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting
– Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
– Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
– BVE-Raad
– Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
– Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs
– Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
– Combo Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie
– Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs
– Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO
– Stichting SoFoKles
– Europees Platform
– Stichting mobiliteitsfonds HBO
– Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum
– Stichting minderheden Televisie Nederland
– Stichting omroep allochtonen
– Stichting multiculturele Activiteiten Utrecht
– School der Poëzie
– Nederlands Perscentrum
– Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum
– Bibliotheek voor varenden
– Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden
– Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken
– Nederlandse luister- en braillebibliotheek
– Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang
– Bibliotheek Le Sage Ten Broek
– Doe Maar Dicht Maar
– ElHizjra
– Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
– Fund for Central and East European Book Projects
– Jongeren Onderwijs Media
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
– Sociale Verzekeringsbank (Social Insurance Bank)
– Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Employment Service)
– Stichting Silicose Oud Mijnwerkers (Foundation for Former Miners suffering from Silicosis)
– Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer (Pensions and Insurance Supervisory Authority of the Netherlands)
– Sociaal Economische Raad (SER) (Social and Economic Council in the Netherlands)
– Raad voor Werk en Inkomen (RWI) (Council for Work and Income)
– Centrale organisatie voor werk en inkomen (Central Organisation for Work and Income)
– Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Implementing body for employee insurance schemes)
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministry of
Transport Public Works and Watermanagement)
– RDW Voertuig informatie en toelating (Vehicle information and administration service)
– Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB) (Air Traffic Control Agency)
– Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) (Netherlands maritime pilots association)
– Regionale Loodsencorporatie (RLC) (Regional maritime pilots association)
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu
– Kadaster (Public Registers Agency)
– Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (Central Housing Fund)
– Stichting Bureau Architectenregister (Architects Register)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(Ministry for Health, Welfare and Sports)
– Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)
– College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) (Medicines Evaluation Board)
– Commissies voor gebiedsaanwijzing
– College sanering Ziekenhuisvoorzieningen (National Board for Redevelopment of Hospital Facilities)
– Zorgonderzoek Nederland (ZON) (Health Research and Development Council)
– Inspection bodies under the Wet medische hulpmiddelen (Law on Medical Appliances)
N.V. KEMA/Stichting TNO Certification (KEMA/TNO Certification)
– College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) (National Board for Hospital Facilities)
– College voor Zorgverzekeringen (CVZ) (Health Care Insurance Board)
– Nationaal Comité 4 en 5 mei (National 4 and 5 May Committee)
– Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) (Pension and Benefit Board)
– College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) (Health Service Tariff Tribunal)
– Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)
– Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM) (Foundation for the Advancement of Public Health and Envireonment)
– Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS
– Stichting Sanquin Bloedvoorziening (Sanquin Blood Supply Foundation)
– College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG (Supervisory Board of Health Care Insurance Committees for registration of professional health care practices)
– Ziekenfondsen (Health Insurance Funds)
– Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) Netherlands Transplantation Foundation)
– Regionale Indicatieorganen (RIO's) (Regional bodies for Need Assessment).
XI. AUSTRIA
Tutti gli organismi soggetti al controllo finanziario della "Rechnungshof" (Corte dei conti) non aventi carattere industriale o commerciale.
XII. PORTOGALLO
Categorie
- Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (istituti pubblici senza carattere commerciale o industriale),
- Serviços públicos personalizados (Servizi pubblici dotati di personalità giuridica)
- Fundações públicas (fondazioni pubbliche),
-
Estabelecimentos públicos de
ensino, investigação científica e saúde (enti pubblici per l'insegnamento, la
ricerca scientifica e la sanità),
XIII. FINLANDIA
Organismi o imprese pubbliche o soggetti al controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.
XIV. SVEZIA
Tutti gli organismi non commerciali i cui appalti pubblici sono soggetti al controllo dell'Ufficio nazionale degli appalti pubblici.
XV. REGNO UNITO
Organismi
- Design Council,
- Health and Safety Executive,
- National Research Development Corporation,
- Public Health Laboratory Service Board,
- Advisory, Conciliation and Arbitration Service,
- Commission for the New Towns,
- National Blood Authority,
- National Rivers Authority,
- Scottish Enterprise,
- Scottish Homes,
- Welsh Development Agency.
Categorie
- Maintained schools, (scuole sovvenzionate),
- Universities and Colleges financed for the most part by other contracting authorities, (università e college finanziati prevalentemente da altre amministrazioni aggiudicatrici),
- National Museums and Galleries, (gallerie e musei nazionali)
- Research Councils, (consigli di ricerca)
- Fire Authorities (autorità competenti in caso di incendi),
- National Health Service Strategic Health Authorities (autorità sanitarie strategiche del servizio sanitario nazionale),
- Police Authorities (autorità di polizia),
- New Town Development Corporations (società di sviluppo di nuove città),
- Urban Development Corporations (società di sviluppo urbano).
_______________
ALLEGATO IV
AUTORITA' GOVERNATIVE CENTRALI [36]
BELGIO
|
- l'Etat |
- de Staat |
- lo Stato |
|
|
- les communautés |
- de gemeenschappen |
- le comunità |
|
|
- les commissions communautaires |
- de gemeenschapscommissies |
- le commissioni comunitarie |
|
|
- les régions |
- de gewesten |
- le regioni |
|
|
- les provinces |
- de provincies |
- le province |
|
|
- les communes |
- de gemeenten |
- i comuni |
|
|
- les centres publics d'aide sociale |
- de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn |
- i centri pubblici di aiuto sociale |
|
|
- les fabriques d'églises et les organismes
chargés de la gestion du temporel des autres cultes reconnus |
- de kerkfabrieken en de instellingen die
belast zijn met het beheer van de temporalïen van de erkende erediensten |
- le fabbriche di chiese e gli organismi incaricati della gestione dei beni temporali degli altri culti riconosciuti |
|
|
- les sociétés de développement régional |
- de gewestelijke
ontwikkelingsmaatschappijen |
- le società di sviluppo regionale |
|
|
- les polders et wateringues |
- de polders en wateringen |
- i polder e wateringues |
|
|
- i comitati di ricomposizione rurale |
- de ruilverkavelingscomités |
|
- le zone di polizia |
- de politiezones |
|
- le associazioni formate da più autorità aggiudicatrici di cui sopra. |
- de verenigingen gevormd door een of meerdere aanbestedende overheden hierboven. |
DANIMARCA
|
1. Folketinget - Il Parlamento danese |
Rigsrevisionen - La Corte dei conti |
|
2. Statsministeriet -Il Gabinetto del Primo Ministro |
|
|
3. Udenrigsministeriet - Ministero degli affari esteri |
|
|
4. Beskæftigelsesministeriet - Ministero dell'occupazione |
5 styrelser og institutioner - 5 servizi e istituzioni |
|
5. Domstolsstyrelsen - L'amministrazione giudiziaira |
|
|
6. Finansministeriet - Ministero delle finanze |
5 styrelser og institutioner - 5 servizi e istituzioni |
|
7. Forsvarsministeriet - Ministero della difesa |
Adskillige institutioner -Varie istituzioni |
|
8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet - Ministero dell'interno e della sanità |
Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut - Vari servizi e istituzioni tra cui lo Statens Serum Institut |
|
9. Justitsministeriet - Ministero della giustizia |
Rigspolitichefen, 2 direktorater samt et antal styrelser - Capo della polizia nazionale, 2 direzioni generali e alcuni servizi |
|
10. Kirkeministeriet - Ministero dei culti |
10 stiftsøvrigheder - 10 autorità diocesane |
|
11. Kulturministeriet - Ministero della cultura |
Departement samt et antal statsinstitutioner - Un servizio e alcune istituzioni |
|
12. Miljøministeriet - Ministero dell'ambiente |
6 styrelser - 6 servizi |
|
13. Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration - Ministero per i rifugiati e gli immigrati e per l'integrazione |
1 styrelse - 1 servizio |
|
14. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Ministero dell'alimentazione, dell'agricoltura e della pesca |
9 direktorater og institutioner - 9 direzioni generali e istituzioni |
|
15. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og herunder Udvikling - Ministero delle scienze, della tecnologia e dello sviluppo |
Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger - Vari servizi e istituzioni, tra cui il Laboratorio nazionale Risoe et gli istituti danesi di ricerca e di formazione |
|
16. Skatteministeriet - Ministero delle imposte |
1 styrelse og institutioner - 1servizio e alcune istituzioni |
|
17. Socialministeriet - Ministero degli affari sociali |
3 styreler og institutioner - 3 servizi e alcune istituzioni |
|
18. Trafikministeriet - Ministero dei trasporti |
12 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet - 12 servizi e istituzioni, tra cui l' Øresundsbrokonsortiet |
|
19. Undervisningsministeriet - Ministero dell'istruzione |
3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner - 3 servizi, 4 istituti di istruzione, 5 altre istituzioni |
|
20. Økonomi- og Erhvervsministeriet - Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria |
Adskillige styrelser og institutioner – Vari servizi e istituzioni |
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
|
Auswärtiges Amt |
Ministero federale degli affari esteri |
|
Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter) |
Ministero federale dell'interno (soltanto beni civili) |
|
Bundesministerium der Justiz |
Ministero federale della giustizia |
|
Bundesministerium der Finanzen |
Ministero federale delle finanze |
|
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit |
Ministero federale dell'economia e dellavoro |
|
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft |
Ministero federale della protezione dei consumatori, dell'alimentazione e dell'agricoltura |
|
|
|
|
Bundesministerium der Verteidigung (keine militärischen Güter) |
Ministero federale della difesa (beni non militari) |
|
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend |
Ministero federale della famiglia, della terza età della condizione femminile e della gioventù |
|
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit |
Ministero federale della sanità e della sicurezza sociale |
|
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen |
Ministero federale dei trasporti, della costruzione e dell'edilizia abitativa |
|
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit |
Ministero federale dell'ambiente, della protezione della natura e della sicurezza dei reattori |
|
Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Ministero federale dell'istruzione e della ricerca |
|
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung |
Ministero federale per la cooperazione economica e lo sviluppo |
GRECIA
|
1. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης |
Ministero dell'interno, della pubblica amministrazione e della decentralizzazione |
|
2. Υπουργείο Εξωτερικών |
Ministero degli affari esteri |
|
3. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών |
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
4. Υπουργείο Ανάπτυξης |
Ministero per lo sviluppo |
|
5. Υπουργείο Δικαιοσύνης |
Ministero della giustizia |
|
6. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων |
Ministero della pubblica istruzione e dei culti |
|
7. Υπουργείο Πολιτισμού |
Ministero della cultura |
|
8. Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας |
Ministero della sanità e della previdenza |
|
9. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων |
Ministero dell'ambiente, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici |
|
10. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Ministero del lavoro e della sicurezza sociale |
|
11. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών |
Ministero dei trasporti e delle comunicazioni |
|
12. Υπουργείο Γεωργίας |
Ministero dell'agricoltura |
|
13. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας |
Ministero della marina mercantile |
|
14. Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης |
Ministero per la Macedonia e la Tracia |
|
15. Υπουργείο Αιγαίου |
Ministero del Mare Egeo |
|
16. Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης |
Ministero della stampa e dei mezzi di comunciazione di massa |
|
17. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς |
Segretariato generale per la gioventù |
|
18. Γενική Γραμματεία Ισότητας |
Segretariato generale per la parità |
|
19. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Segretariato generale per la sicurezza sociale |
|
20. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού |
Segretarito generale per i greci residenti all'estero |
|
21. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας |
Segretariato generale per l'industria |
|
22. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας |
Segretariato generale per la ricerca e la tecnologia |
|
23. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού |
Segretariato generale per lo sport |
|
24. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων |
Segretariato generale per i lavori pubblici |
|
25. Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος |
Istituto statistico nazionale |
|
26. Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας |
Ente nazionale di previdenza |
|
27. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας |
Ente per l'edilizia popolare |
|
28. Εθνικό Τυπογραφείο |
Istituto poligrafico nazionale |
|
29. Γενικό Χημείο του Κράτους |
Laboratorio generale dello Stato |
|
30. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας |
Fondo greco per le autostrade |
|
31. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμο Αθηνών |
Università di Atene |
|
32. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |
Università di Salonicco |
|
33. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης |
Università della Tracia |
|
34. Πανεπιστήμιο Αιγαίου |
Università dell'Egeo |
|
35. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων |
Università di Ioannina |
|
36. Πανεπιστήμιο Πατρών |
Università di Patrasso |
|
37. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας |
Università di Macedonia |
|
38. Πολυτεχνείο Κρήτης |
Politecnico di Creta |
|
39. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων |
Scuola tecnica Sivitanidios |
|
40. Αιγινήτειο Νοσοκομείο |
Ospedale Eginitio |
|
41. Αρεταίειο Νοσοκομείο |
Ospedale Areteio |
|
42. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης |
Centro nazionale della pubblica amministrazione |
|
43. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. |
Ente per la gestione del materiale pubblico |
|
44. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων |
Ente per l'assicurazione degli agricoltori |
|
45. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων |
Ente per l'edilizia scolastica |
|
46. Γενικό Επιτελείο Στρατού 1 |
Stato maggiore dell'esercito |
|
47. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού 2 |
Stato maggiore della marina |
|
48. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας 3 |
Stato maggiore dell'aeronautica |
|
49. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας |
Commissione greca per l'enercia atomica |
|
50. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων |
Segretariato generale per l'istruzione e la formazione continua |
SPAGNA
|
Presidencia del Gobierno |
Presidenza del Governo |
|
Ministerio de Asuntos Exteriores |
Ministero degli affari esteri |
|
Ministerio de Justicia |
Ministero della giustizia |
|
Ministerio de Defensa |
Ministero della difesa |
|
Ministerio de Hacienda |
Ministero delle finanze |
|
Ministerio de Interior |
Ministero dell'interno |
|
Ministerio de Fomento |
Ministero della promozione dello sviluppo |
|
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes |
Ministero dell'istruzione, della cultura e dello sport |
|
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales |
Ministero del lavoro e degli affari sociali |
|
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione |
|
Ministerio de la Presidencia |
Ministero della Presidenza |
|
Ministerio de Administraciones Públicas |
Ministero della funzione pubblica |
|
Ministerio de Sanidad y Consumo |
Ministero della sanità e del consumo |
|
Ministerio de Economía |
Ministero dell'economia |
|
Ministerio de Medio Ambiente |
Ministero dell'ambiente |
|
Ministerio de Ciencia y Tecnología |
Ministero delle scienze e della tecnologia |
FRANCIA
1. Ministeri
|
– Services du Premier ministre |
Servizi del Primo Ministro |
|
– Ministère des affaires étrangères |
Ministero degli affari esteri |
|
– Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité |
Ministero degli affari sociali, del lavoro e della solidarietà |
|
– Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales |
Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e degli affari rurali |
|
– Ministère de la culture et de la communication |
Ministero della cultura e della comunicazione |
|
– Ministère de la défense 2 |
Ministero della difesa [37] |
|
– Ministère de l'écologie et du développement durable |
Ministero dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile |
|
– Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
Ministero dell'economia, delle finanze e dell'industria |
– Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer |
Ministero dell'infrastruttura, dei trasporti, dell'edilizia abitativa, del turismo e del mare |
|
– Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire |
Ministero della funzione pubblica, della riforma dello Stato e dell'assetto territoriale |
|
– Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales |
Ministero dell'interno, della sicurezza interna e delle libertà locali |
|
– Ministère de la justice |
Ministero della giustizia |
|
– Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche |
Ministero della gioventù,della pubblica istruzione e della ricerca |
|
– Ministère de l’outre-mer |
Ministero dell'oltremare |
|
– Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées |
Ministero della sanità, della famiglia e dei disabili |
|
– Ministère des sports |
Ministero dello sport |
2. Enti pubblici nazionali
|
– Académie de France à Rome |
Accademia di Francia a Roma |
|
– Académie de marine |
Accademia della marina |
|
– Académie des sciences d'outre-mer |
Accademia delle scienze d'oltremare |
|
– Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) |
Agenzia centrale degli organismi di sicurezza sociale (ACOSS) |
|
– Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) |
Agenzia nazionale per il miglioramento delle condizioni di lavoro (ANACT) |
– Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) |
Agenzia nazionale per il miglioramento dell'habitat (ANAH) |
|
– Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) |
Agenzia nazionale per l'indennizzo dei francesi d'oltremare (ANIFOM) |
|
– Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) |
Assemblea permanente delle camere d'agricoltura (APCA) |
|
– Bibliothèque nationale de France |
Biblioteca nazionale di Francia |
|
– Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg |
Biblioteca nazionale e universitaria di Strasburgo |
|
– Bibliothèque publique d'information |
Biblioteca pubblica di informazione |
|
– Caisse des dépôts et consignations |
Cassa depositi e prestiti |
|
– Caisse nationale des autoroutes (CNA) |
Cassa nazionale delle autostrade (CNA) |
|
– Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) |
Cassa nazionale militare di sicurezza sociale (CNMSS) |
|
– Centre des monuments nationaux (CMN) |
Centro dei monumenti nazionali (CMN) |
|
– Caisse de garantie du logement locatif social |
Cassa di garanzia degli alloggi sociali in affitto |
|
- Casa de Velasquez |
Casa de Velasquez |
|
- Centre d'enseignement zootechnique |
Centro di insegnamento zootecnico |
|
– Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture |
Centro studi dell'ambiente e di pedagogia applicata del ministero dell'agricoltura |
|
– Centre d'études supérieures de sécurité sociale |
Centro studi superiori di sicurezza sociale |
|
– Centres de formation professionnelle agricole |
Centro di formazione professionale agricola |
|
– Centre national d'art et de culture Georges Pompidou |
Centro nazionale di arte e cultura Georges Pompidou |
|
– Centre national de la cinématographie |
Centro nazionale di cinematografia |
|
– Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée |
Centro nazionale di studi e di formazione per l'infanzia disadattata |
|
– Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) |
Centro nazionale studi e sperimentazione per la meccanizzazione agricola, il genio rurale, le acque e le foreste (CEMAGREF) |
|
– Centre national des lettres |
Centro nazionale delle lettere |
|
– Centre national de documentation pédagogique |
Centro nazionale di documentazione pedagogica |
|
– Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) |
Centro nazionale delle opere universitarie e scolastiche (CNOUS) |
|
– Centre hospitalier des Quinze-Vingts |
Centro ospedaliero dei Quindici-Venti |
|
– Centre national de promotion rurale de Marmilhat |
Centro nazionale di promozione rurale di Marmilhat |
|
– Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS) |
Centro di istruzione popolare e sport (CREPS) |
|
– Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS) |
Centri regionali delle opere universitarie (CROUS) |
|
– Centres régionaux de la propriété forestière |
Centri regionali della proprietà forestale |
|
– Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants |
Centro di sicureza sociale dei lavoratori migranti |
|
– Commission des opérations de bourse |
Commissione delle operazioni di borsa |
|
– Conseil supérieur de la pêche |
Consiglio superiore della pesca |
|
– Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres |
Conservatorio del litorale e delle rive lacustri |
|
– Conservatoire national supérieur de musique de Paris |
Conservatorio nazionale superiore di musica di Parigi |
|
– Conservatoire national supérieur de musique de Lyon |
Conservatorio nazionale superiore di musica di Lione |
|
– Conservatoire national supérieur d'art dramatique |
Conservatorio nazionale superiore di arte drammatica |
|
– École centrale - Lyon |
Scuola centrale - Lione |
|
– École centrale des arts et manufactures |
Scuola centrale delle arti e manifatture |
|
– Ecole du Louvre |
Scuola del Louvre |
|
– École française d'archéologie d'Athènes |
Scuola francese d'archeologia di Atene |
|
– École française d'Extrême-Orient |
Scuola francese d'Estremo Oriente |
|
– École française de Rome |
Scuola francese di Roma |
|
– École des hautes études en sciences sociales |
Scuola di altri studi in scienze sociali |
|
– École nationale d'administration |
Scuola nazionale di amministrazione |
|
– École nationale de l'aviation civile (ENAC) |
Scuola nazionale dell'aviazione civile (ENAC) |
|
– École nationale des Chartes |
Scuola nazionale di diplomatica |
|
– École nationale d'équitation |
Scuola nazionale di equitazione |
|
– École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF) |
Scuola nazionale del genio rurale delle acque e foreste (ENGREF) |
|
– Écoles nationales d'ingénieurs |
Scuola nazionale di ingegneria |
|
– École nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires |
Scuola nazionale di ingegneria delle industrie agricole e alimentari |
|
– Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles |
Scuola nazionale di ingegneria delle opere agricole |
|
– Ecole nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg |
Scuola nazionale del genio dell'acqua e dell'ambiente di Strasburgo |
|
– École nationale de la magistrature |
Scuola nazionale della magistratura |
|
– Écoles nationales de la marine marchande |
Scuola nazionale della marina mercantile |
|
– École nationale de la santé publique (ENSP) |
Scuola nazionale della salute pubblica (ENSP) |
|
– École nationale de ski et d'alpinisme |
Scuola nazionale di sci e di alpinismo |
|
– École nationale supérieure agronomique - Montpellier |
Scuola nazionale superiore di agronomia di Montpellier |
|
– École nationale supérieure agronomique - Rennes |
Scuola nazionale superiore di agronomia di Rennes |
|
– École nationale supérieure des arts décoratifs |
Scuola nazionale superiore di arti decorative |
|
–
École nationale supérieure des
arts et industries |
Scuola nazionale superiore delle arti e delle industrie - Strasburgo |
|
– École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix |
Scuola nazionale superiore delle arti e delle industrie tessili - Roubaix |
|
– Écoles nationales supérieures d'arts et métiers |
Scuole nazionali superiori di arti e mestieri |
|
– École nationale supérieure des beaux-arts |
Scuola nazionale superiore delle belle arti |
|
– École nationale supérieure des bibliothécaires |
Scuola nazionale superiore dei bibliotecari |
|
– École nationale supérieure de céramique industrielle |
Scuola nazionale superiore di ceramica industriale |
|
– École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) |
Scuola nazionale superiore di elettronica e sue applicazioni (ENSEA) |
|
– École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires |
Scuola nazionale superiore delle industrie agricole alimentari |
|
– École nationale supérieure du paysage |
Scuola nazionale superiore di paesaggistica |
|
– Écoles nationales vétérinaires |
Scuole nazionali veterinarie |
|
– École nationale de voile |
Scuola nazionale di vela |
|
– Écoles normales nationales d'apprentissage |
Scuole normali nazionali di apprendistato |
|
– Écoles normales supérieures |
Scuole normali superiori |
|
– École polytechnique |
Scuola politecnica |
|
– École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze) |
Scuola tecnica professionale agricola e forestale di Meymac (Corrèze) |
|
– École de sylviculture - Crogny (Aube) |
Scuola di silvicoltura - Crogny (Aube) |
|
– École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde) |
Scuola di viticoltura e di enologia di la Tour-Blanche (Gironde) |
|
– École de viticulture - Avize (Marne) |
Scuola di viticoltura - Avize (Marne) |
|
- Hôpital national de Saint-Maurice |
Ospedale nazionale di Saint-Maurice |
|
– Établissement national des invalides de la marine (ENIM) |
Ente nazionale degli invalidi della marina (ENIM) |
|
– Établissement national de bienfaisance Koenigswarter |
Ente nazionale di beneficienza Koenigswarter |
|
– Établissement de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC) |
Ente di committenza per le opere culturali (EMOC) |
|
– Établissement public du musée et du domaine national de Versailles |
Ente pubblico del museo e della proprietà demaniale di Versailles |
|
– Fondation Carnegie |
Fondazione Carnegie |
|
– Fondation Singer-Polignac |
Fondazione Singer-Polignac |
|
– Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations |
Fondo d'azione e sostegno per l'integrazione e la lotta contro la discriminazione |
|
– Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT) |
Istituto dell'allevamento e di medicina veterinaria dei paesi tropicali (IEMVPT) |
|
– Institut français d'archéologie orientale du Caire |
Istituto francese di archeologia orientale del Cairo |
|
– Institut français de l’environnement |
Istituto francese dell'ambiente |
|
– Institut géographique national |
Istituto geografico nazionale |
|
– Institut industriel du Nord |
Istituto industriale del Nord |
|
– Institut national agronomique de Paris-Grignon |
Istituto nazionale agronomico di Parigi-Grignon |
|
– Institut national des appellations d'origine (INAO) |
Istituto nazionale delle denominazioni di origine (INAO) |
|
– Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG) |
Istituto nazionale di astronomia e geofisica (INAG) |
|
– Institut national de la consommation (INC) |
Istituto nazionale del consumo (INC) |
|
– Institut national d'éducation populaire (INEP) |
Istituto nazionale di istruzione popolare (INEP) |
|
– Institut national d'études démographiques (INED) |
Istituto nazionale di studi demografici (INED) |
|
– Institut national des jeunes aveugles – Paris |
Istituto nazionale dei giovani ciechi – Parigi |
|
– Institut national des jeunes sourds – Bordeaux |
Istituto nazionale dei giovani sordi – Bordeaux |
|
– Institut national des jeunes sourds – Chambéry |
Istituto nazionale dei giovani sordi – Chambéry |
|
– Institut national des jeunes sourds – Metz |
Istituto nazionale dei giovani sordi – Metz |
|
– Institut national des jeunes sourds – Paris |
Istituto nazionale dei giovani sordi – Parigi |
|
– Institut national du patrimoine |
Istituto nazionale del patrimonio |
|
– Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3) |
Istituto nazionale di fisica nucleare e fisica delle particelle (I.N2.P3) |
|
– Institut national de la propriété industrielle |
Istituto nazionale della proprietà industriale |
|
– Institut national de recherches archéologiques préventives |
Istituto nazionale di ricerche archeologiche preventive |
|
– Institut national de recherche pédagogique (INRP) |
Istituto nazionale di ricerca pedagogica (INRP) |
|
– Institut national des sports et de l’éducation physique |
Istituto nazionale degli sport e dell'educazione fisica |
|
– Instituts nationaux polytechniques |
Istituti nazionali politecnici |
|
– Instituts nationaux des sciences appliquées |
Istituti nazionali di scienze applicate |
|
– Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen |
Istituto nazionale di chimica industriale di Rouen |
|
– Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) |
Istituto nazionale di ricerca in informatica e automazione (INRIA) |
|
– Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) |
Istituto nazionale di ricerca sui trasporti e loro sicurezza (INRETS) |
|
– Instituts régionaux d'administration |
Istituti regionali di amministrazione |
|
– Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen |
Istituto superiore dei materiali e della costruzione meccanica di Saint-Ouen |
|
– Musée Auguste-Rodin |
Museo Auguste-Rodin |
|
– Musée de l'armée |
Museo dell'esercito |
|
– Musée Gustave-Moreau |
Museo Gustave-Moreau |
|
– Musée du Louvre |
Museo del Louvre |
|
– Musée du quai Branly |
Museo del quai Branly |
|
– Musée national de la marine |
Museo nazionale della marina |
|
– Musée national J.-J.-Henner |
Museo nazionale J.-J.-Henner |
|
– Musée national de la Légion d'honneur |
Museo nazionale della Legione d'onore |
|
– Muséum national d'histoire naturelle |
Museo nazionale di storia naturale |
|
– Office de coopération et d'accueil universitaire |
Ufficio di cooperazione e di accoglienza universitaria |
|
– Office français de protection des réfugiés et apatrides |
Ufficio francese di protezione dei profughi e apolidi |
|
– Office national de la chasse et de la faune sauvage |
Ufficio nazionale della caccia e della fauna selvatica |
|
– Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) |
Ufficio nazionale di informazione sugli insegnamenti e le professioni (ONISEP) |
|
– Office des migrations internationales (OMI) |
Ufficio delle migrazioni internazionali (OMI) |
– Office universitaire et culturel français pour l'Algérie |
Ufficio universitario e culturale francese per l'Algeria |
|
– Palais de la découverte |
Palazzo della scoperta |
|
– Parcs nationaux |
Parchi nazionali |
|
– Syndicat des transports parisiens d’Ile-de-France |
Sindacato dei trasporti parigini dell’Ile-de-France |
|
– Thermes nationaux - Aix-les-Bains |
Terme nazionali - Aix-les-Bains |
3. Altri enti pubblici nazionali
|
– Union des groupements d'achats publics (UGAP) |
Unione delle associazioni di acquisti pubblici (UGAP) |
IRLANDA
|
President’s Establishment |
Presidenza della Repubblica |
|
Houses of the Oireachtas [Parliament] and European Parliament |
Camera del Parlamento [Oireachtas] e Parlamento europeo |
|
Department of the Taoiseach [Prime Minister] |
Gabinetto del Primo Ministro [Taoiseach] |
|
Central Statistics Office |
Ufficio Centrale di Statistica |
|
Department of Finance |
Ministero delle Finanze |
|
Office of the Comptroller and Auditor General |
Ufficio del Controllore e Revisore Generale dei Conti |
|
Office of the Revenue Commissioners |
Amministrazione Fiscale e Tributaria |
|
Office of Public Works |
Ufficio dei Lavori Pubblici |
|
State Laboratory |
Laboratorio di Stato |
|
Office of the Attorney General |
Ufficio del Procuratore Generale |
|
Office of the Director of Public Prosecutions |
Ufficio del Direttore della Pubblica Accusa |
|
Valuation Office |
Ufficio "Stime" |
|
Civil Service Commission |
Commissione della Funzione Pubblica |
|
Office of the Ombudsman |
Ufficio del Mediatore |
|
Chief State Solicitor’s Office |
Ufficio dell'Avvocato Generale dello Stato |
|
Department of Justice, Equality and Law Reform |
Ministero della Giustizia, della Parità e delle Riforme legislative |
|
Courts Service |
Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria |
|
Prisons Service |
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria |
|
Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests |
Ufficio "Lasciti e Donazioni a scopo di Beneficenza" |
|
Department of the Environment and Local Government |
Ministero dell'Ambiente e degli Enti Locali |
|
Department of Education and Science |
Ministero dell'Istruzione e delle Scienze |
|
Department of Communications, Marine and Natural Resources |
Ministero delle Comunicazioni, degli Affari Marittimi e delle Risorse Naturali |
|
Department of Agriculture and Food |
Ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione |
|
Department of Transport |
Ministero dei Trasporti |
|
Department of Health and Children |
Ministero della Sanità e dell'Infanzia |
|
Department of Enterprise, Trade and Employment |
Ministero per le Imprese, il Commercio e l'Occupazione |
|
Department of Arts, Sports and Tourism |
Ministero delle Arti, dello Sport e del Turismo |
|
Department of Defence |
Ministero della Difesa |
|
Department of Foreign Affairs |
Ministero degli Affari Esteri |
|
Department of Social and Family Affairs |
Ministero degli Afffari sociali e della Famiglia |
|
Department of Community, Rural and Gaeltacht [Gaelic speaking regions] Affairs |
Ministero degli Affari Comunitari e Rurali e della regione di espressione Gaelica |
|
Arts Council |
Consiglio delle Arti |
|
National Gallery |
Galleria Nazionale |
ITALIA
1. Enti acquirenti
|
1. Presidenza del Consiglio dei ministri |
|
2. Ministero degli affari esteri |
|
3. Ministero dell’interno |
|
4. Ministero della giustizia |
|
5. Ministero della difesa |
|
6.
Ministero
dell’economia e delle finanze (ex Ministero del tesoro e Ministero delle
finanze) |
|
7. Ministero delle attività produttive (ex Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e Ministero del commercio estero) |
|
8. Ministero delle comunicazioni (ex Ministero delle poste e delle telecomunicazioni) |
9. Ministero delle politiche agricole e forestali (ex Ministero delle risorse agricole) |
|
10. Ministero dell’ambiente e tutela del territorio |
|
11. Ministero delle infrastrutture e transporti (ex Ministero dei trasporti e Ministero dei lavori pubblici) |
|
12. Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale) |
|
13. Ministero della salute |
|
14. Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca |
|
15. Ministero per i beni e le attività culturali |
2. Altri enti pubblici nazionali:
|
CONSIP
(Concessionaria Servizi |
LUSSEMBURGO
|
1. Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural: Administration des services techniques de l’agriculture. |
Ministero dell'Agricoltura, della Viticoltura e dello Sviluppo rurale: Amministrazione dei servizi tecnici dell'agricoltura. |
|
2. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Coopération et de la Défense: Armée. |
Ministero degli Affari esteri e del Commercio con l'estero, della Cooperazione e della Difesa: Esercito. |
|
3. Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports: Lycées d’enseignement secondaire et d’enseignement secondaire technique. |
Ministero della Pubblica istruzione, della Formazione professionale e dello Sport: Scuole medie secondarie e tecniche. |
|
4. Ministère de l’Environnement: Administration de l’environnement. |
Ministero dell'Ambiente: Amministrazione dell'ambiente. |
|
5. Ministère d’Etat, département des Communications: Entreprise des P et T (Postes seulement). |
Ministero di Stato, dipartimento delle Comunicazioni: Azienda PT (solamente Poste). |
|
6. Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse: Maisons de retraite de l’Etat, Homes d’enfants. |
Ministero della Famiglia, della Solidarietà sociale e della Gioventù: Case di riposo statali, brefotrofi. |
|
7. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Centre informatique de l’Etat, Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l’Etat. |
Ministero della Funzione pubblica e della Riforma amministrativa: Centro informatico dello Stato, Servizio centrale stampe e forniture per uffici dello Stato. |
|
8. Ministère de la Justice: Etablissements pénitentiaires. |
Ministero della Giustizia: Penitenziari. |
|
9. Ministère de l’Intérieur: Police grand-ducale, Service national de la protection civile. |
Ministero dell'Interno: Polizia granducale, Servizio nazionale della protezione civile. |
|
10. Ministère des Travaux publics: Administration des bâtiments publics; Administration des ponts et chaussées. |
Ministero dei Lavori pubblici: Amministrazione degli edifici pubblici, Amministrazione ponti e strade. |
PAESI BASSI
Ministerie van Algemene Zaken (Ministero degli affari generali)
- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Consiglio consultivo sulla politica governativa)
- Rijksvoorlichtingsdienst: (Servizio d'informazione governativo dei Paesi Bassi)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (Ministero dell'interno e delle relazioni tra le diverse
parti del Regno)
- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
-
Agentschap
- Centrale Archiefselectiedienst (CAS) (Servizio centrale di selezione della documentazione)
- Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (Servizio generale di informazione e di sicurezza)
- Beheerorganisatie GBA (Servizio documenti di viaggio e documentazione del personale)
-
Organisatie
- Korps Landelijke Politiediensten (Corpo nazionale dei servizi di polizia)
Ministerie van
Buitenlandse Zaken (Ministero degli affari esteri)
- Directoraat Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) (Direzione generale per la politica regionale e gli affari consolari)
- Directoraat Generaal Politieke Zaken (DGPZ) (Direzione generale per gli affari politici)
- Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) (Direzione generale per la cooperazione internazionale)
- Directoraat Generaal Europese Samenwerking (DGES) (Direzione generale per la cooperazione europea)
- Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) (Centro per la promozione delle importazioni dai paesi in via di sviluppo)
- Centrale diensten ressorterend onder P/PlvS (servizi di sostegno di competenza del Segretario generale e del Segretario generale aggiunto)
- Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) (le varie missioni estere)
Ministerie van
Defensie (Ministero della difesa)
- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Staf Defensie Interservice Commando (DICO) (Stato maggiore, comando interservizio della difesa per i servizi di sostegno)
- Defensie Telematica Organisatie (DTO) (Organismo per la telematica della difesa)
- Centrale directie van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Servizio infrastrutture della difesa, direzione generale)
- De afzonderlijke regionale directies van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Servizio infrastrutture della difesa, direzioni regionali)
- Directie Materieel Koninklijke Marine (Direzione del materiale, Marina reale olandese)
- Directie Materieel Koninklijke Landmacht (Direzione del materiale, Esercito reale olandese)
- Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht ((Direzione del materiale, Aeronautica reale olandese)
- Landelijk Bevoorradingsbedrijf Koninklijke Landmacht (LBBKL) (Servizio nazionale di approvvigionamento dell'Esercito reale olandese)
- Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) (Organismo per la rete di rifornimento per la difesa)
- Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (Centro logistico, Aeronautica reale olandese)
- Koninklijke Marine, Marinebedrijf (Marina reale olandese, stabilimento di manutenzione)
Ministerie van
Economische Zaken (Ministero dell'economia)
- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Ufficio centrale olandese di statistica)
- Centraal Planbureau (CPB) (Ufficio centrale della pianificazione)
- Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) (Ufficio della proprietà industriale)
- Senter (Senter)
- Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (Controllo statale delle miniere)
- Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) (Autorità olandese garante della concorrenza)
- Economische Voorlichtingsdienst (EVD) (Servizio olandese per il commercio estero)
- Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV (Novem) (Servizo per l'energia e l'ambiente)
- Agentschap Telecom (Agenzia telecomunicazioni)
Ministerie van
Financiën (Ministero delle finanze)
- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Belastingdienst Automatiseringscentrum (Centro informatico fiscale e doganale)
- Belastingdienst (Amministrazione fiscale e doganale):
- de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (le varie direzioni dell'amministrazione fiscale e doganale presenti sul territorio olandese)
- Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD) (Servizio di informazione e indagine fiscale (incluso il servizio di indagine economica)
- Belastingdienst Opleidingen ( Centro di formazione fiscale e doganale)
- Dienst der Domeinen (Servizio per i beni demaniali)
Ministerie van
Justitie (Ministero della giustizia)
- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Dienst Justitiële Inrichtingen (Servizio per gli istituti penitenziari)
- Raad voor de Kinderbescherming (Servizio per l'assistenza e la protezione dell'infanzia)
- Centraal Justitie Incasso Bureau (Servizio centrale di riscossione delle multe)
- Openbaar Ministerie (Ufficio del pubblico ministero)
- Immigratie en Naturalisatiedienst (Servizio per l'immigrazione e la naturalizzazione)
- Nederlands Forensisch Instituut (Istituto olandese di scienza forense)
- Raad voor de Rechtspraak (Consiglio consultivo e direttivo giudiziario)
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (Ministero dell'agricoltura, della gestione del patrimonio naturale e
della pesca)
- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Agentschap Landelijke Service bij Regelingen (LASER) (Servizio nazionale per l'attuazione della normativa) (Agenzia)
- Agentschap Plantenziekte kundige Dienst (PD) (Servizio fitosanitario) (Agenzia)
- Algemene Inspectiedienst (AID) (Servizio ispettivo generale)
- De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (servizi per la politica regionale)
- Agentschap Bureau Heffingen (Ufficio per i prelievi fiscali) (Agenzia)
- Dienst Landelijk Gebied (DLG) (Servizio governativo per lo sviluppo rurale sostenibile)
- De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (le varie direzioni regionali)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
(Ministero dell'istruzione, della cultura e delle scienze)
- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Inspectie van het Onderwijs (Ispettorato dell'istruzione)
- Inspectie Cultuurbezit (Ispettorato del patrimonio culturale)
- Centrale Financiën Instellingen (Servizio centrale di finanziamento delle istituzioni)
- Nationaal archief (Archivi nazionali)
- Rijksdienst voor de archeologie (Ispettorato nazionale per l'archeologia)
- Rijksarchiefinspectie (Ispettorato degli archivi pubblici)
- Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (Consiglio consultivo per la politica scientifica e tecnologica)
- Onderwijsraad (Consiglio dell'istruzione)
- Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Istituto nazionale per la documentazione bellica)
- Instituut Collectie Nederland (Istituto olandese del patrimonio culturale)
- Raad voor Cultuur (Consiglio della cultura)
- Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Servizio olandese per la conservazione dei monumenti)
- Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (Servizio nazionale per il patrimonio archeologico)
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (Ministero degli affari sociali e dell'occupazione)
- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
(Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e dei lavori pubblici)
- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Directoraat-Generaal Luchtvaart (Direzione generale per l'aviazione civile)
- Directoraat-Generaal Goederenvervoer (Direzione generale per il trasporto di merci)
- Directoraat-Generaal Personenvervoer (Direzione generale per il trasporto di persone)
- Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (Direzione generale per i lavori pubblici e le comunicazioni)
- Hoofdkantoor Directoraat-Generaal Rijks Waterstaat (Ufficio centrale per i lavori pubblici e le comunicazioni)
- De afzonderlijke regionale directies van Rijkswaterstaat (ciascun servizio regionale della Direzione generale per i lavori pubblici e le comunicazioni )
- De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (ciascun servizio specializzato della Direzione generale per i lavori pubblici e le comunicazioni )
- Directoraat-Generaal Water (Direzione generale delle acque)
- Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Ispettore generale, Ispettorato olandese per i trasporti e le comunicazioni)
- Divisie Luchtvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Sezione aviazione civile dell'Ispettore generale, Ispettorato olandese per i trasporti e le comunicazioni)
- Divisie Vervoer van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Sezione trasporti terrestri dell'Ispettore generale, Ispettorato olandese per i trasporti e le comunicazioni)
- Divisie Scheepvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Sezione trasporti marittimi dell'Ispettore generale, Ispettorato olandese per i trasporti e le comunicazioni))
- Centrale Diensten (Servizi centrali)
- Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) (Istituto meteorologico reale olandese)
Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministero dell'edilizia abitativa,
dell'assetto territoriale e dell'ambiente)
- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Directoraat-Generaal Wonen (Direzione generale per l'edilizia abitativa)
- Directoraat-Generaal Ruimte (Direzione generale per l'assetto territoriale)
- Directoraat General Milieubeheer (Direzione generale per la tutela dell'ambiente)
- Rijksgebouwendienst (Servizio per gli edifici pubblici)
- VROM inspectie ( Ispettorato)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (Ministero della sanità, del benessere e dello sport)
- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Ispettorato per la tutela della salute e la sanità pubblica nel settore veterninario)
- Inspectie Gezondheidszorg (Ispettorato per l'assistenza sanitaria)
- Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (Ispettorato per i servizi e la protezione della gioventù)
- Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (Istituto nazionale della sanità pubblica e dell'ambiente)
- Sociaal en Cultureel Planbureau (Ufficio di programmazione sociale e culturale)
- Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Agenzia della commissione di valutazione dei medicinali)
Tweede Kamer
der Staten-Generaal (Seconda Camera degli Stati generali)
Eerste Kamer
der Staten-Generaal (Prima Camera degli Stati generali)
Raad van State
(Consiglio di Stato)
Algemene
Rekenkamer (Corte dei conti olandese)
Nationale
Ombudsman (Ombudsman nazionale)
Kanselarij der
Nederlandse Orden (Cancelleria dell'Ordine olandese)
Kabinet der
Koningin (Gabinetto della Regina)
AUSTRIA
|
1. Bundeskanzleramt |
Cancelleria federale |
|
2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten |
Ministero federale degli affari esteri |
|
3. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur |
Ministero federale dell'istruzione, delle scienze e della cultura |
|
4. Bundesministerium für Finanzen |
Ministero federale delle finanze |
|
5. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen |
Ministero federale della salute e delle donne |
|
6. Bundesministerium für Inneres |
Ministero federale dell'interno |
|
7. Bundesministerium für Justiz |
Ministero federale della giustizia |
|
8. Bundesministerium für Landesverteidigung |
Ministero federale della difesa |
|
9. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft |
Ministero federale dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e delle risorse idriche |
|
10. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz |
Ministero federale della sicurezza sociale, delle questioni generazionali e della tutela dei consumatori |
|
11. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie |
Ministero federale dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia |
|
12. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit |
Ministero federale dell'economia e del lavoro |
|
13. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen |
Ufficio federale per la taratura e la misurazione |
|
14. Österreichische Forschungs-und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H |
Arsenal s.r.l., centro austriaco per la ricerca e le prove |
|
15. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge |
Istituto federale per le prove sui veicoli a motore |
|
16. Bundesbeschaffung GmbH |
Appalti federali s.r.l. |
|
17. Bundesrechenzentrum GmbH |
Centro federale per il trattamento dei dati s.r.l. |
PORTOGALLO
|
- Presidência do Conselho de Ministros ; |
Presidenza del Governo |
|
- Ministério das Finanças ; |
Ministero delle finanze |
|
- Ministério da Defesa Nacional ; [39] |
Ministero della difesa |
|
- Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas ; |
Ministro degli affari esteri e delle comunità portoghesi all'estero |
|
- Ministério da Administração Interna ; |
Ministero dell'interno |
|
- Ministério da Justiça ; |
Ministero della giustizia |
|
- Ministério da Economia ; |
Ministero dell'economia |
|
- Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas; |
Ministero dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca |
|
- Ministério da Educação; |
Ministero dell'istruzione |
|
- Ministério da Ciência e do Ensino Superior; |
Ministero delle scienze e dell'istruzione superiore |
|
- Ministério da Cultura; |
Ministero della cultura |
|
- Ministério da Saúde; |
Ministero della sanità |
|
- Ministério da Segurança Social e do Trabalho; |
Ministero della previdenza sociale e del lavoro |
|
- Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação; |
Ministero dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa |
|
- Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente. |
Ministero dei centri urbani, dell'assetto territoriale e dell'ambiente |
FINLANDIA
|
OIKEUSKANSLERINVIRASTO – JUSTITIEKANSLERSÄMBETET |
UFFICIO DEL CANCELLIERE DELLA GIUSTIZIA |
|
KAUPPA-JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ — HANDELS-OCH INDUSTRIMINISTERIET |
MINISTERO DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA |
|
Kuluttajavirasto – Konsumentverket |
Agenzia dei consumatori finlandese |
|
Kilpailuvirasto – Konkurrensverket |
Autorità finlandese garante della concorrenza |
|
Kuluttajavalituslautakunta – Konsumentklagonämnden |
Commissione per i reclami dei consumatori |
|
Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen |
Commissione nazionale dei brevetti e delle registrazioni |
|
LIIKENNE-JA VIESTINTÄMINISTERIÖ –KOMMUNIKATIONSMINISTERIET |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI |
|
Viestintävirasto – Kommunikationsverket |
Autorità finlandese di regolamentazione in materia di comunicazioni |
|
MAA-JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ – JORD-OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE |
|
Elintarvikevirasto – Livsmedelsverket |
Agenzia nazionale per i prodotti alimentari |
|
Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket |
Agrimensura nazionale della Finlandia |
|
OIKEUSMINISTERIÖ – JUSTITIEMINISTERIET |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
|
Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå |
Ufficio dell'Ombudsman sulla protezione dei dati |
|
Tuomioistuimet – domstolar |
Tribunali ordinari |
|
Korkein oikeus – Högsta domstolen |
Corte suprema |
|
Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen |
Corte amministrativa suprema |
|
Hovioikeudet – hovrätter |
Corti d'appello |
|
Käräjäoikeudet – tingsrätter |
Tribunali distrettuali |
|
Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar |
Tribunali amministrativi |
|
Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen |
Tribunale economico |
|
Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen |
Tribunale del lavoro |
|
Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen |
Tribunali competenti in materia di previdenza sociale |
|
Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet |
Amministrazione penitenziaria |
|
OPETUSMINISTERIÖ — UNDERVISNINGSMINISTERIET |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |
|
Opetushallitus — Utbildningsstyrelsen |
Commissione nazionale dell'istruzione |
|
Valtion elokuvatarkastamo — Statens filmgranskningsbyrå |
Commissione nazionale per la classificazione dei film |
|
PUOLUSTUSMINISTERIÖ – FÖRSVARSMINISTERIET |
MINISTERO DELLA DIFESA |
|
Puolustusvoimat [40] – Försvarsmakten |
Forze della difesa finlandesi |
|
SISÄASIAINMINISTERIÖ – INRIKESMINISTERIET |
MINISTERO DELL'INTERNO |
|
Väestörekisterikeskus –Befolkningsregistercentralen |
Centro anagrafico |
|
Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen |
Ufficio investigativo nazionale |
|
Liikkuva poliisi – Rörliga polisen |
Polizia stradale nazionale |
|
Rajavartiolaitos [41] –Gränsbevakningsväsendet |
Guardia di frontiera |
|
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ |
MINISTERO DEGLI AFFARI SOCIALI E DELLA SANITA' |
|
Työttömyysturvalautakunta – Arbetslöshetsnämnden |
Commissione di ricorso per la disoccupazione |
|
Tarkastuslautakunta – Prövningsnämnden |
Tribunale di ricorso |
|
Lääkelaitos – Läkemedelsverket |
Agenzia nazionale per i medicinali |
|
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården |
Autorità nazionale per le questioni medico-legali |
|
Tapaturmavirasto – Olycksfallsverket |
Ufficio nazionale di indennizzo degli infortuni |
|
Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen |
Autorità per la sicurezza nucleare |
|
TYÖMINISTERIÖ – ARBETSMINISTERIET |
MINISTERO DEL LAVORO |
|
Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå |
Ufficio nazionale dei conciliatori |
|
Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande |
Centri nazionali di accoglienza per i richiedenti asilo |
|
Työneuvosto – Arbetsrådet i Finland |
Consiglio del lavoro |
|
ULKOASIAINMINISTERIÖ – UTRIKESMINISTERIET |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
|
VALTIOVARAINMINISTERIÖ – FINANSMINISTERIET |
MINISTERO DELLE FINANZE |
|
Valtiontalouden tarkastusvirasto – Statens revisionsverk |
Corte dei conti |
|
Valtiokonttori – Statskontoret |
Tesoreria dello Stato |
|
Valtion työmarkkinalaitos – Statens arbetsmarknadsverk |
Ufficio del mercato del lavoro statale |
|
Verohallinto – Skatteförvaltningen |
Amministrazione tributaria |
|
Tullilaitos – Tullverket |
Dogane |
|
Valtion vakuusrahasto – Statsgarantifonden |
Fondo nazionale di garanzia |
|
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ – MILJÖMINISTERIET |
MINISTERO DELL'AMBIENTE |
SVEZIA
A
|
Akademien för de fria konsterna |
Accademia reale di belle arti |
|
Alkoholinspektionen |
Commissione nazionale per l'alcol |
|
Alkoholsortimentsnämnden |
Commissione nazionale sulla gamma di bevande alcoliche |
|
Allmänna pensionsfonden |
Fondo pensionistico nazionale svedese |
|
Allmänna reklamationsnämnd |
Commissione nazionale per i reclami dei consumatori |
|
Ambassader |
Ambasciate |
|
Arbetsdomstolen |
Tribunale del lavoro |
|
Arbetsgivarverk, statens |
Ente nazionale dei datori di lavoro pubblici |
|
Arbetslivsfonden |
Fondo per la vita lavorativa |
|
Arbetslivsinstitutet |
Istituto nazionale per la vita lavorativa |
|
Arbetsmarknadsstyrelsen |
Direzione nazionale del mercato del lavoro |
|
Arbetsmiljöfonden |
Fondo per l'ambiente di lavoro |
|
Arbetsmiljöinstitutet |
Istituto nazionale per la salute sul lavoro |
|
Arbetsmiljönämnd, statens |
Commissione per la sicurezza e la salute sul lavoro dei dipendenti pubblici |
|
Arbetsmiljöverket |
Ente svedese per l'ambiente di lavoro |
|
Arkitekturmuseet |
Museo svedese di architettura |
|
Arrendenämnder (12) |
Tribunali regionali delle locazioni (12) |
B
|
Banverket |
Amministrazione ferroviaria nazionale |
|
Barnombudsmannen |
Ufficio dell'Ombudsman per l'infanzia |
|
Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens |
Comitato nazionale per la valutazione tecnologica dell'assistenza sanitaria |
|
Besvärsnämnden för rättshjälp |
Commissione per i ricorsi di patrocinio gratuito |
|
Biografbyrå, statens |
Commissione nazionale dei censori cinematografici |
|
Biografiskt lexikon, svenskt |
Dizionario biografico svedese |
|
Birgittaskolan |
Scuola Birgitta |
|
Blekinge tekniska högskola |
Istituto di tecnologia di Blekinge |
|
Bokföringsnämnden |
Commissione nazionale dei principi contabili |
|
Bostadskreditnämnd, statens (BKN) |
Commissione nazionale per la garanzia dei crediti edilizi |
|
Boverket |
Commissione nazionale per le abitazioni, le costruzioni e la pianificazione |
|
Brottsförebyggande rådet |
Consiglio nazionale per la prevenzione del crimine |
|
Brottsoffermyndigheten |
Autorità di sostegno e risarcimento alle vittime del crimine |
|
Brottsskadenämnden |
Commissione per il risarcimento dei danni causati da reati |
|
Byggforskningsrådet |
Consiglio per la ricerca edilizia |
C
|
Centrala försöksdjursnämnden |
Commissione centrale per gli animali da laboratorio |
|
Centrala studiestödsnämnden |
Commissione nazionale degli aiuti agli studenti |
|
Centralnämnden för fastighetsdata |
Commissione centrale per i dati immobiliari |
D
|
Danshögskolan |
Isituto universitario di danza |
|
Datainspektionen |
Commissione per l'ispezione dei dati |
|
Delegationen för utländska investeringar Sverige, ISA |
Agenzia per gli investimenti stranieri in Svezia |
|
Departementen |
Ministeri |
|
Domstolsverket |
Amministrazione giudiziaria nazionale |
|
Dramatiska institutet |
Istituto universitario di cinematografia, radiotelevisione e teatro |
E
|
Ekeskolan |
Scuola Eke |
|
Ekobrottsmyndigheten |
Ufficio della criminalità economica |
|
Ekonomistyrningsverket |
Autorità nazionale di gestione finanziaria |
|
Elsäkerhetsverket |
Commissione nazionale per la sicurezza elettrica |
|
Energimyndigheten, statens |
Amministrazione nazionale svedese per l'energia |
|
EU/FoU-rådet |
Consiglio svedese per la R&S dell’UE |
|
Exportkreditnämnden |
Commissione per la garanzia dei crediti all'esportazione |
|
Exportråd, Sveriges |
Consiglio svedese per gli scambi con l'estero |
F
|
Fastighetsmäklarnämnden |
Commissione di controllo degli agenti immobiliari |
|
Fastighetsverk, statens |
Ente nazionale degli immobili |
|
Fideikommissnämnden |
Consiglio del patrimonio inalienabile |
|
Finansinspektionen |
Autorità di vigilanza finanziaria |
|
Fiskeriverket |
Ente nazionale della pesca |
|
Flygmedicincentrum |
Centro medico aereo |
|
Flygtekniska försöksanstalten |
Istituto per la ricerca aeronautica |
Folkhälsoinstitut,statens |
Istituto della sanità pubblica |
|
Fonden för fukt-och mögelskador |
Organismo nazionale per l'aiuto ai proprietari di piccoli edifici privati |
|
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas |
Consiglio svedese di ricerca per l'ambiente, le scienze agricole e l'assetto territoriale |
|
Fortifikationsverket |
Ente nazionale delle fortificazioni |
|
Förlikningsmannaexpedition, statens |
Ufficio nazionale dei conciliatori |
|
Försvarets forskningsanstalt |
Istituto nazionale di ricerca della difesa |
|
Försvarets materielverk |
Amministrazione del materiale della difesa |
|
Försvarets radioanstalt |
Istituto nazionale di sorveglianza radio della difesa |
|
Försvarshistoriska museer, statens |
Musei nazionali svedesi di storia militare |
|
Försvarshögskolan |
Accademia nazionale della difesa |
|
Försvarsmakten |
Forze armate svedesi |
|
Försäkringskassorna (21) |
Uffici delle assicurazioni sociali (21) |
G
|
Gentekniknämnden |
Commissione consultiva svedese di ingegneria genetica |
|
Geologiska undersökning, Sveriges |
Rilevamento geologico della Svezia |
|
Geotekniska institut, statens |
Istituto geotecnico svedese |
|
Giftinformationscentralen |
Centro svedese di informazione sui veleni |
|
Glesbygdsverket |
Ente nazionale per lo sviluppo delle zone rurali |
|
Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning |
Istituto grafico e Scuola superiore delle comunicazioni |
|
Granskningsnämnden för radio och TV |
Commissione svedese della radiodiffusione |
|
Göteborgs universitet |
Università di Göteborg |
H
|
Handelsflottans kultur-och fritidsråd |
Servizio svedese dei marittimi pubblici |
|
Handelsflottans pensionsanstalt |
Istituto pensionistico della marina mercantile |
|
Handikappombudsmannen |
Ufficio dell'ombudsman sulla disabilità |
|
Handikappråd, statens |
Consiglio nazionale dei disabili |
|
Haverikommission, statens |
Commissione per le indagini sugli incidenti |
|
Historiska museer, statens |
Musei di storia naturale |
|
Hjälpmedelsinstitutet |
Istituto svedese sull'handicap |
|
Hovrätterna (6) |
Corti d'appello (6) |
|
Hyresnämnder (12) |
Tribunali regionali per le locazioni (12) |
|
Häktena (30) |
Case di correzione (30) |
|
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd |
Comitato sulla responsabilità medica |
|
Högskolan Dalarna |
Istituto universitario di Dalarna |
|
Högskolan i Borås |
Istituto universitario di Borås |
|
Högskolan i Gävle |
Istituto universitario di Gävle |
|
Högskolan i Halmstad |
Istituto universitario di Halmstad |
|
Högskolan i Kalmar |
Istituto universitario di Kalmar |
|
Högskolani Karlskrona/Ronneby |
Istituto universitario di Karlskrona/Ronneby |
|
Högskolan i Kristianstad |
Istituto universitario di Kristianstad |
|
Högskolan i Skövde |
Istituto universitario di Skövde |
|
Högskolani Trollhättan/Uddevalla |
Istituto universitario di Trollhättan/Uddevalla |
|
Högskolan på Gotland |
Istituto universitario di Gotland |
|
Högskoleverket |
Ente nazionale per l'istruzione superiore |
|
Högsta domstolen |
Corte suprema |
I
|
Idrottshögskolan i Stockholm |
Istituto universitario dell'educazione fisica e dello sport di Stoccolma |
|
Inspektionen för strategiska produkter |
Ispettorato nazionale dei prodotti strategici |
|
Institut för byggnadsforskning, statens |
Istituto della ricerca edilizia |
|
Institut för ekologisk hållbarhet, statens |
Istituto svedese per la sostenibilità ecologica |
|
Institut för kommunikationsanalys, statens |
Istituto svedese dell'analisi dei trasporti e delle comunicazioni |
|
Institut för psykosocial miljömedicin, statens |
Istituto nazionale dei fattori psicosociali e della salute |
|
Institut för särskilt utbildningsstöd |
Servizio nazionale svedese di assistenza alla formazione |
|
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering |
Ufficio per la valutazione delle politiche del mercato del lavoro |
|
Institutet för rymdfysik |
Istituto svedese di fisica spaziale |
|
Institutionsstyrelse, Statens |
Commissione nazionale dell'assistenza in istituti |
|
Insättnigsgarantinämnden |
Commissione per la garanzia dei depositi |
|
Integrationsverket |
Ente nazionale per l'integrazione |
|
Internationella adoptionsfrågor, Statens nämnd för |
Commissione nazionale per le adozioni internazionali |
|
Internationella programkontoret för utbildningsområdet |
Ufficio del programma internazionale per l'istruzione e la formazione |
J
|
Jordbruksverk, statens |
Ente nazionale per l'agricoltura |
|
Justitiekanslern |
Ufficio del Cancelliere della giustizia |
|
Jämställdhetsombudsmannen |
Ufficio dell'ombudsmannen per le pari opportunità |
K
|
Kammarkollegiet |
Agenzia dei servizi giuridici, finanziari e amministrativi |
|
Kammarrätterna (4) |
Corti d'appello amministrative (4) |
|
Karlstads universitet |
Università di Karlstad |
|
Karolinska Institutet |
Istituto Karolinska |
|
Kemikalieinspektionen |
Ispettorato nazionale delle sostanze chimiche |
|
Kommerskollegium |
Commissione nazionale degli scambi |
|
Koncessionsnämnden för miljöskydd |
Commissione nazionale della franchigia per la protezione ambientale |
|
Konjunkturinstitutet |
Istituto nazionale della ricerca economica |
|
Konkurrensverket |
Ente nazionale per la concorrenza |
|
Konstfack |
Accademia di arti, mestieri e design |
|
Konsthögskolan |
Accademia delle belle arti |
|
Konstmuseer, statens |
Musei nazionali d'arte |
|
Konstnärsnämnden |
Commissione delle sovvenzioni per l'arte |
|
Konstråd, statens |
Consiglio nazionale dell'arte |
|
Konsulat |
Consolati |
|
Konsumentverket |
Ente nazionale consumatori |
|
Kriminaltekniska laboratorium, statens |
Laboratorio nazionale di scienza forensee |
|
Kriminalvårdens regionkanslier (4) |
Uffici correzionali regionali (4) |
|
Kriminalvårdsanstalterna (35) |
Istituti penitenziari nazionali/locali (35) |
|
Kriminalvårdsstyrelsen |
Amministrazione nazionale penitenziaria e di sorveglianza |
|
Kristinaskolan |
Scuola Kristina |
|
Kronofogdemyndigheterna (10) |
Servizi di esecuzione (10) |
|
Kulturråd, statens |
Consiglio nazionale degli affari culturali |
|
Kungl. Biblioteket |
Biblioteca reale |
|
Kungl. Konsthögskolan |
Istituto universitario reale di belle arti |
|
Kungl. Musikhögskolan |
Istituto universitario reale di musica di Stoccolma |
|
Kungl. Tekniska högskolan |
Reale Politecnico |
|
Kustbevakningen |
Guardia costiera nazionale |
|
Kvalitets-och kompetensråd, statens |
Consiglio nazionale per la qualità e lo sviluppo |
|
Kärnkraftinspektion, statens |
Ispettorato nazionale dell'energia nucleare |
L
|
Lagrådet |
Consiglio sulla legislazione |
|
Lantbruksuniveritet, Sveriges |
Università svedese di scienze agricole |
|
Lantmäteriverket |
Ente nazionale per l'agrimensura |
|
Linköpings universitet |
Università di Linköping |
|
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet |
Arsenale reale |
|
Livsmedelsverk, statens |
Ente nazionale dell'alimentazione |
|
Ljud- och bildarkiv, statens |
Archivio nazionale delle immagini e dei suoni |
|
Lotteriinspektionen |
Commissione nazionale delle lotterie |
|
Luftfartsverket |
Ente per l'aviazione civile |
|
Luleå tekniska universitet |
Università di tecnologia di Luleå |
|
Lunds universitet |
Università di Lund |
|
Läkemedelsverket |
Ente per i prodotti medicinali |
|
Länsarbetsnämnderna (20) |
Commissioni provinciali del lavoro (20) |
|
Länsrätterna (23) |
Tribunali amministrativi provinciali (23) |
|
Länsstyrelserna (21) |
Direzioni amministrative provinciali (21) |
|
Lärarhögskolan i Stockholm |
Istituto universitario di scienze dell'educazione di Stoccolma |
M
|
Malmö högskola |
Università di Malmö |
|
Manillaskolan |
Scuola Manilla, scuola speciale per bambini sordi o sordastri |
|
Marknadsdomstolen |
Tribunal economico |
|
Medlingsinstitutet |
Ufficio nazionale di mediazione |
|
Meteorologiska och hyrologiska institut, Sveriges |
Istituto meteorologico e idrologico svedese |
|
Migrationsverket |
Ente nazionale per la migrazione |
|
Mlitärhögskolor |
Accademie militari |
|
Mtthögskolan |
Università della Svezia centrale |
|
Moderna museet |
Museo moderno |
|
Museer för världskultur, statens |
Musei nazionali della cultura mondiale |
|
Musiksamlingar, statens |
Biblioteca musicale nazionale |
|
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning |
Autorità svedese per la formazione professionale avanzata |
|
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet |
Autorità svedese per l'istruzione a distanza |
|
Mälardalens högskola |
Istituto universitario di Mälardalen |
N
|
Nationalmuseum |
Museo nazionale delle belle arti |
|
Nationellt centrum för flexibelt lärande |
Centro nazionale per l'apprendimento flessibile |
|
Naturhistoriska riksmuseet |
Museo di storia naturale |
|
Naturvårdsverket |
Ente nazionale di protezione dell'ambiente |
|
Nordiska Afrikainstitutet |
Istituto nordico di studi africani |
|
Notarienämnden |
Commissione dei notai |
|
Nämnden för offentlig upphandling |
Commissione nazionale degli appalti pubblici |
O
|
Ombudsmannen mot diskriminering på grundav sexuell läggning |
Ufficio dell'ombudsman contro le discriminazioni fondate sulle tendenze sessuali |
|
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering |
Ufficio dell'ombudsman contro le discriminazioni fondate sull'origine etnica |
|
Operahögskolan i Stockholm |
Istituto universitario della lirica di Stoccolma |
P
|
Patent- och registreringsverket |
Ufficio di registrazione e brevetti |
|
Patentbesvärsrätten |
Tribunale dei ricorsi sui brevetti |
|
Pensionsverk, statens |
Ente nazionale delle pensioni dei dipendenti pubblici |
|
Person- och adressregisternämnd, statens |
Commissione nazionale dell'anagrafe |
|
Pliktverk, Totalförsvarets |
Amministrazione nazionale del servizio militare e civile |
|
Polarforskningssekretariatet |
Segretariato svedese per la ricerca sul polo |
|
Polismyndigheter (21) |
Autorità di polizia (21) |
|
Post- och telestyrelsen |
Servizio nazionale di poste e telecomunicazioni |
|
Premiepensionsmyndigheten |
Autorità per le pensioni a premio |
|
Presstödsnämnden |
Commissione delle sovvenzioni alla stampa |
R
|
Radio- och TV–verket |
Ente della radiotelevisione |
|
Regeringskansliet |
Uffici governativi |
|
Regeringsrätten |
Corte suprema amministrativa |
|
Revisorsnämnden |
Commissione di controllo dei commercialisti |
|
Riksantikvarieämbetet |
Commissione centrale dei beni culturali |
|
Riksarkivet |
Archivi nazionali |
|
Riksbanken |
Banca di Svezia |
|
Riksdagens förvaltningskontor |
Dipartimento amministrativo del Parlamento svedese |
|
Riksdagens ombudsmän |
Ombudsman parlamentari |
|
Riksdagens revisorer |
Revisori dei conti parlamentari |
|
Riksförsäkringsverket |
Ente nazionale delle assicurazioni sociali |
|
Riksgäldskontoret |
Ufficio del debito nazionale |
|
Rikspolisstyrelsen |
Direzione nazionale di polizia |
|
Riksrevisionsverket |
Ente nazionale della revisione contabile |
|
Riksskatteverket |
Ente nazionale tributario |
|
Rikstrafiken |
Ente nazionale dei trasporti pubblici |
|
Riksutställningar, Stiftelsen |
Servizio delle esposizioni itineranti |
|
Riksåklagaren |
Ufficio del pubblico ministero |
|
Rymdstyrelsen |
Commissione nazionale dello spazio |
|
Råd för byggnadsforskning, statens |
Consiglio nazionale per la ricerca edilizia |
|
Rådet för grundläggande högskoleutbildning |
Consiglio per l'istruzione universitaria di base |
|
Räddningsverk, statens |
Ente nazionale dei servizi di soccorso |
|
Rättshjälpsmyndigheten |
Autorità nazionale per il patrocinio gratuito |
|
Rättsmedicinalverket |
Ente nazionale della medicina legale |
S
|
Sameskolstyrelsen och sameskolor |
Direzione scolastica sami e scuole sami |
|
Sametinget |
Parlamento sami |
|
Sjöfartsverket |
Ente nazionale marittimo |
|
Sjöhistoriska museer, statens |
Musei nazionali marittimi |
|
Skattemyndigheterna (10) |
Uffici tributari (10) |
|
Skogsstyrelsen |
Direzione nazionale delle foreste |
|
Skolverk, statens |
Ente nazionale per l'istruzione |
|
Smittskyddsinstitutet |
Istituto svedese per il controllo delle malattie infettive |
|
Socialstyrelsen |
Direzione nazionale della salute e del benessere |
|
Specialpedagogiska institutet |
Istituto svedese per l'istruzione collegata a esigenze specifiche |
|
Specialskolemyndigheten |
Autorità nazionale per le scuole speciali per sordi e sordastri |
|
Språk- och folkminnesinstitutet |
Istituto di dialettologia, onomastica e ricerca sul folklore |
|
Sprängämnesinspektionen |
Ispettorato nazionale sulle sostanze esplosive e infiammabili |
|
Statens personregisternämnd, SPAR-nämnden |
Commissione nazionale dell'anagrafe |
|
Statistiska centralbyrån |
Istituto nazionale di statistica |
|
Statskontoret |
Ufficio nazionale per la gestione pubblica |
|
Stockholms universitet |
Università di Stoccolma |
|
Strålskyddsinstitut, statens |
Istituto nazionale per la protezione radiologica |
|
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll |
Direzione nazionale per l'accreditamento e la valutazione della conformità |
|
Styrelsen för internationell utvecklings- samarbete, SIDA |
Direzione nazionale per la cooperazione internazionale allo sviluppo |
|
Styrelsen för psykologiskt försvar |
Direzione nazionale per la difesa psicologica |
|
Svenska institutet |
Istituto svedese |
|
Säkerhetspolisen |
Servizio svedese di sicurezza |
|
Södertörns högskola |
Istituto universitario di Stoccolma sud (Södertörn) |
T
|
Talboks- och punktskriftsbiblioteket |
Biblioteca dei libri parlanti e delle pubblicazioni Braille |
|
Teaterhögskolan |
Istituto universitario di recitazione |
|
Tekniska museet, stiftelsen |
Museo nazionale della scienza e della tecnologia |
|
Tingsrätterna (72) |
Tribunali di primo grado (72) |
|
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet |
Commissione per le proposte di nomina di giudici |
|
Totalförsvarets forskningsinstitut |
Istituto nazionale di ricerca per la difesa |
|
Transportforskningsberedningen |
Comitato di ricerca per i trasporti |
|
Transportrådet |
Consiglio dei trasporti |
|
Tullverket |
Amministrazione doganale |
|
Turistdelegationen |
Autorità svedese per il turismo |
U
|
Umeå universitet |
Università di Umeå |
|
Ungdomsstyrelsen |
Direzione nazionale della gioventù |
|
Uppsala universitet |
Università di Uppsala |
|
Utlänningsnämnden |
Commissione per gli stranieri |
|
Utsädeskontroll, statens |
Istituto nazionale di certificazione e analisi delle sementi |
V
|
Valmyndigheten |
Autorità elettorale |
|
Vatten- och avloppsnämnd, statens |
Commissione nazionale per l'approvvigionamento idrico e le acque reflue |
|
Vattenöverdomstolen |
Corte d'appello per i diritti in materia di acque |
|
Verket för högskoleservice (VHS) |
Ente nazionale per l'istruzione superiore |
|
Verket för innovationssystem (VINNOVA) |
Ente nazionale per i sistemi innovativi |
|
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) |
Ente nazionale per lo sviluppo delle imprese |
|
Vetenskapsrådet |
Consiglio nazionale delle ricerche |
|
Veterinärmedicinska anstalt, statens |
Istituto nazionale veterinario |
|
Vägverket |
Amministrazione nazionale delle strade |
|
Vänerskolan |
Scuola del Väner |
|
Växjö universitet |
Università di Växjö |
|
Växtsortnämnd, statens |
Commissione nazionale delle varietà vegetali |
Å
|
Åklagarmyndigheterna |
Uffici regionali del pubblico ministero (6) |
|
Åsbackaskolan |
Scuola di Åsbacka |
Ö
|
Örebro universitet |
Università di Örebro |
|
Östervångsskolan |
Scuola di Östervång |
|
Överbefälhavaren |
Comandante supremo delle forze armate |
|
Överstyrelsen för civil beredskap |
Direzione nazionale della pianificazione civile di emergenza |
REGNO UNITO
|
- Cabinet Office |
- Gabinetto del Primo Ministro |
|
Civil
Service College |
Scuola
superiore di pubblica amministrazione |
|
Office of
the Parliamentary Counsel |
Ufficio
legislativo |
|
- Central Office of |
- Ufficio centrale |
|
- Charity Commission |
- Commissione per il riconoscimento delle
fondazioni benefiche |
|
- Crown Prosecution Service |
- Pubblica accusa |
|
- Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure
Only) |
- Commissariato per il Demanio della Corona
(solo voto della spesa) |
|
- HM Customs and Excise |
- Amministrazione delle dogane e delle accise |
|
- Department for Culture, Media and Sport |
- Ministero della cultura, dei mezzi di
comunicazione e dello sport |
|
British
Library |
Biblioteca
Britannica |
|
British
Museum |
Museo
Britannico |
|
Historic
Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage) |
Commissione
per gli edifici e monumenti storici in Inghilterra (Patrimonio nazionale
inglese) |
|
Imperial
War Museum |
Museo imperiale
della guerra |
|
Museums
and Galleries Commission |
Commissione
per i musei e le gallerie |
|
National
Gallery |
Galleria
nazionale |
|
National
Maritime Museum |
Museo
marittimo nazionale |
|
National
Portrait Gallery |
Galleria
nazionale dei ritratti |
|
Natural
History Museum |
Museo di
storia naturale |
|
Royal
Commission on Historical Manuscripts |
Regia
Commissione per i manoscritti storici |
|
Royal
Commission on Historical Monuments of England |
Regia
Commissione per i monumenti storici dell'Inghilterra |
|
Royal
Fine Art Commission (England) |
Regia
Commissione per le belle arti (Inghilterra) |
|
Science
Museum |
Museo
della scienza |
|
Tate
Gallery |
Galleria
Tate |
|
Victoria
and Albert Museum |
Museo
Vittoria e Alberto |
|
Wallace
Collection |
Collezione
Wallace |
|
-
Department for Education and Skills |
-
Ministero dell'istruzione e delle specializzazioni professionali |
|
Higher
Education Funding Council for England |
Consiglio
per il finanziamento dell'istruzione superiore in Inghilterra |
|
-
Department for Environment, Food and Rural Affairs |
-
Ministero dell'ambiente, dell'alimentazione e delle questioni rurali |
|
Agricultural
Dwelling House Advisory Committees |
Comitati
consultivi per gli abitati agricoli |
|
Agricultural
Land Tribunals |
Tribunali
agrari |
|
Agricultural
Wages Board and Committees |
Commissione
e Comitati per i salari agricoli |
|
Cattle
Breeding Centre |
Centro
per la riproduzione del bestiame |
|
Countryside
Agency |
Agenzia
rurale |
|
Plant
Variety Rights Office |
Ufficio
dei ritrovati vegetali |
|
Royal
Botanic Gardens, Kew |
Orti
botanici reali, Kew |
|
Royal
Commission on Environmental Pollution |
Regia
Commissione per l'inquinamento ambientale |
|
- Department of Health |
- Ministero della sanità |
||
|
Central
Council for Education and Training in Social Work |
Consiglio
centrale dell'istruzione e formazione ai lavori sociali |
||
|
Dental
Practice Board |
Consiglio
di odontoiatria |
||
|
National
Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for England |
Consiglio
nazionale per le professioni infermieristiche e ostetriche e per l'attività
professionale dei paramedici stranieri in Inghilterra |
||
|
National
Health Service Strategic Health Authorities and Trusts |
Autorità
d'indirizzo sanitario e trust del Servizio sanitario nazionale |
|
||
|
Prescription
Pricing Authority |
Autorità
per la fissazione dei prezzi dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale |
|
||
|
Public
Health Service Laboratory Board |
Consiglio
di vigilanza sui laboratori del Servizio sanitario nazionale |
|
||
|
UK
Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting |
Consiglio
centrale del Regno Unito per le professioni infermieristiche e ostetriche e
per l'attività professionale dei paramedici stranieri |
|
||
|
- Department for International Development |
- Ministero per lo sviluppo internazionale |
|
||
|
- Department for National Savings |
- Dipartimento del risparmio nazionale |
|
||
|
- Department for Transport |
- Ministero dei trasporti |
|
||
|
Maritime
and Coastguard Agency |
Agenzia
per la sicurezza marittima e la Guardia costiera |
|
||
|
- Department for Work and Pensions |
- Ministero del lavoro e delle pensioni |
|
Disability
Living Allowance Advisory Board |
Commissione
consultiva per i sussidi d'invalidità |
|
Independent
Tribunal Service |
Servizio
indipendente di assistenza per i ricorsi |
|
Medical
Boards and Examining Medical Officers (War Pensions) |
Commissioni
mediche e medici legali (pensioni di guerra) |
|
Occupational
Pensions Regulatory Authority |
Autorità
di regolamentazione per le pensioni integrative |
|
Regional
Medical Service |
Servizio
medico regionale |
|
Social
Security Advisory Committee |
Commissione
consultiva per la sicurezza sociale |
|
- Department of the Procurator General and Treasury
Solicitor |
- Dipartimento del Procuratore Generale e
dell'Avvocato del Tesoro |
|
Legal
Secretariat to the Law Officers |
Segreteria
legale degli Avvocati della Corona |
|
- Department of Trade and Industry |
- Ministero del commercio e dell'industria |
|
Central
Transport Consultative Committees |
Commissioni
consultive centrali per i trasporti |
|
Competition
Commission |
Autorità
garante per la concorrenza |
|
Electricity
Committees |
Commissioni
per l'energia elettrica |
|
Employment
Appeal Tribunal |
Tribunale
d'appello in materia di lavoro |
|
Employment
Tribunals |
Tribunali
del lavoro |
|
Gas
Consumers' Council |
Consiglio
dei consumatori di gas |
|
National
Weights and Measures Laboratory |
Laboratorio
metrologico nazionale |
|
Office of
Manpower Economics |
Ufficio
per la retribuzione della forza lavoro |
|
Patent
Office |
Ufficio
Brevetti |
|
- Export Credits Guarantee Department |
- Dipartimento per la garanzia dei crediti
all'esportazione |
|
||
|
- Foreign and Commonwealth Office |
- Ministero degli affari esteri e del Commonwealth |
|
||
|
Wilton
Park Conference Centre |
Centro
conferenze di Wilton Park |
|
||
|
- Government Actuary's Department |
- Dipartimento dell'Attuario del Governo |
|
||
|
- Government Communications Headquarters |
- Quartiere generale per le comunicazioni del
Governo |
|
||
|
- Home Office |
- Ministero dell'interno |
|
||
|
Boundary
Commission for England |
Commissione
sulle circoscrizioni elettorali in Inghilterra |
|
||
|
Gaming
Board for Great Britain |
Autorità
per lotterie, scommesse e case da gioco in Gran Bretagna |
|
||
|
Inspectors
of Constabulary |
Ispettorato
per le forze di polizia |
|
||
|
Parole
Board and Local Review Committees |
Organo
consultivo sulle liberazioni condizionali e Commissioni locali di riesame |
|
||
|
- House of Commons |
- Camera dei Comuni |
|
||
|
- House of Lords |
- Camera dei Pari del Regno |
|
||
|
- Inland Revenue, Board of |
- Consiglio dell'Amministrazione fiscale |
||
|
- Lord Chancellor's Department |
- Ufficio del Lord Cancelliere |
||
|
Circuit
Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales) |
Uffici
dei circuiti giudiziari e tribunali penali locali, tribunali civili locali e
tribunali misti (Inghilterra e Galles) |
||
|
Combined
Tax Tribunal |
Tribunale
fiscale congiunto |
||
|
Council
on Tribunals |
Consiglio
di vigilanza sui tribunali |
||
|
Court of
Appeal - Criminal |
Corte
penale d'appello |
||
|
Immigration
Appellate Authorities |
Autorità
d'appello in materia d'immigrazione |
|
Immigration
Adjudicators |
Primi
giudici d'appello in materia d'immigrazione |
|
Immigration
Appeals Tribunal |
Tribunali
d'appello in materia d'immigrazione |
|
Lands
Tribunal |
Tribunale
degli espropri per pubblica utilità |
|
Law
Commission |
Commissione
di riforma della legge |
|
Legal Aid
Fund (England and Wales) |
Fondo per
il patrocinio a spese dello Stato (Inghilterra e Galles) |
|
Office of
the Social Security Commissioners |
Commissariato
di sicurezza sociale |
|
Pensions
Appeal Tribunals |
Tribunali
d'appello in materia pensionistica |
|
Public
Trust Office |
Ufficio
pubblico di amministrazione sotto tutela dei beni degli incapaci |
|
Supreme
Court Group (England and Wales) |
Raggruppamento
della Corte suprema (Inghilterra e Galles) |
|
Transport
Tribunal |
Tribunale
dei trasporti |
|
- Ministry of Defence |
- Ministero della difesa |
|
Meteorological
Office |
Ufficio meteorologico |
|
Defence
Procurement Agency |
Agenzia degli acquisti per la difesa |
|
- National Assembly for Wales |
- Assemblea nazionale del Galles |
|
Higher Education Funding
Council for Wales |
Consiglio per il
finanziamento dell'istruzione superiore in Galles |
|
Local Government Boundary
Commission for Wales |
Commissione sulle
circoscrizioni elettorali del Governo locale in Galles |
|
Royal Commission for
Ancient and Historical Monuments in Wales |
Regia Commissione per i
monumenti archeologici e storici in Galles |
|
Valuation Tribunals (Wales) |
Tribunali d'appello in
materia d'imposte immobiliari (Galles) |
|
Welsh National Health
Service Authorities and Trusts |
Autorità e trust del
Servizio sanitario nazionale gallese |
|
Welsh Rent Assessment
Panels |
Comitati di valutazione dei
canoni di locazione in Galles |
|
Welsh National Board for
Nursing, Midwifery and Health Visiting |
Consiglio nazionale gallese
per le professioni infermieristiche e ostetriche e per l'attività
professionale dei paramedici stranieri |
|
- National Audit Office |
- Ufficio nazionale di revisione dei conti |
|
- National Investment and Loans Office |
- Ufficio nazionale Investimenti e prestiti |
|
- Northern Ireland Assembly Commission |
- Commissione dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord |
|
- Northern Ireland Court Service |
- Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria dell'Irlanda del Nord |
|
Coroners Courts |
Organi giudiziari di mero
accertamento dei fatti |
|
County Courts |
Tribunali civili locali |
|
Court of Appeal and High
Court of Justice in Northern Ireland |
Corte d'appello e Alta
Corte di giustizia dell'Irlanda del Nord |
|
Crown Court |
Tribunali penali locali |
|
Enforcement of Judgements
Office |
Ufficio per l'esecuzione
delle sentenze |
|
Legal Aid Fund |
Fondo per il patrocinio a
spese dello Stato |
|
Magistrates Courts |
Tribunali penali con
parziali competenze civili |
|
Pensions Appeals Tribunals |
Tribunali d'appello in
materia pensionistica |
|
- Northern Ireland, Department for Employment
and Learning |
- Ministero
dell'occupazione e dell'istruzione dell'Irlanda del Nord |
|
||
|
- Northern Ireland, Department for Regional
Development |
- Ministero
dello sviluppo regionale dell'Irlanda del Nord |
|
||
|
- Northern Ireland, Department for Social
Development |
- Ministero
dello sviluppo sociale dell'Irlanda del Nord |
|
||
|
- Northern Ireland, Department of Agriculture
and Rural Development |
- Ministero
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale dell'Irlanda del Nord |
|
||
|
- Northern Ireland, Department of Culture,
Arts and Leisure |
- Ministero
della cultura, delle arti e delle attività ricreative dell'Irlanda del Nord |
|
||
|
- Northern Ireland, Department of Education |
- Ministero dell'istruzione dell'Irlanda del Nord |
|
||
|
-
Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment |
-
Ministero dell'impresa, del commercio e dell'investimento dell'Irlanda del
Nord |
|
||
|
-
Northern Ireland, Department of the Environment |
-
Ministero dell'ambiente dell'Irlanda del Nord |
|
||
|
-
Northern Ireland, Department of Finance and Personnel |
-
Ministero delle finanze e del personale dell'amministrazione dell'Irlanda del
Nord |
|
||
|
-
Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety |
-
Ministero della salute, dei servizi sociali e dell'igiene pubblica
dell'Irlanda del Nord |
||
|
-
Northern Ireland, Department of Higher and Further Education, Training and
Employment |
-
Ministero dell'università e dell'insegnamento superiore, della formazione e
dell'occupazione dell'Irlanda del Nord |
||
|
-
Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister |
-
Gabinetto del Primo Ministro e del Vice Primo Ministro dell'Irlanda del Nord |
||
|
- Northern Ireland Office |
- Ufficio per l'Irlanda del Nord |
||
|
Crown
Solicitor's Office |
Ufficio
dell'Avvocato della Corona |
||
|
Department
of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland |
Dipartimento
del Direttore della Pubblica accusa per l'Irlanda del Nord |
||
|
Forensic
Science Agency of Northern Ireland |
Agenzia
di scienze forensi dell'Irlanda del Nord |
||
|
Office of
Chief Electoral Officer for Northern Ireland |
Ufficio
del Commissario elettorale per l'Irlanda del Nord |
||
|
Police
Service of Northern Ireland |
Corpo di
polizia dell'Irlanda del Nord |
||
|
Probation
Board for Northern Ireland |
Organo
consultivo sulla libertà vigilata per l'Irlanda del Nord |
||
|
State
Pathologist Service |
Ufficio
di medicina legale dello Stato |
||
|
- Office of Fair Trading |
- Ufficio per le pratiche commerciali leali |
||
|
- Office for National Statistics |
- Ufficio nazionale di statistica |
||
|
National
Health Service Central Register |
Registro
centrale del Servizio sanitario nazionale |
||
|
Office of
the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service
Commissioners |
Ufficio
del Mediatore parlamentare per i rapporti con l'Amministrazione e dei
Mediatori per i rapporti con il Servizio sanitario |
||
|
-
Office of the Deputy Prime Minister |
- Gabinetto del Vice Primo Ministro |
||
|
Rent
Assessment Panels |
Comitati
di valutazione dei canoni di locazione |
||
|
- Paymaster General's Office |
Ragioneria
di Stato |
||
|
- Postal Business of the Post Office |
- Divisione postale della Posta |
||
|
- Privy Council Office |
- Consiglio privato della Corona |
||
|
- Public Record Office |
- Archivio di Stato |
||
|
- Royal Commission on Historical Manuscripts |
- Regia Commissione sui manoscritti storici |
||
|
- Royal Hospital, Chelsea |
- Regio ospedale, Chelsea |
|
||
|
- Royal Mint |
- Zecca del Regno |
|
||
|
- Rural Payments Agency |
- Agenzia per i pagamenti rurali |
|
||
|
- Scotland, Auditor-General |
- Revisore generale dei conti della Scozia |
|
||
|
-
Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service |
- Ufficio della Pubblica accusa della Scozia |
|
||
|
- Scotland, General Register Office |
- Ufficio centrale dell'Anagrafe in Scozia |
|
||
|
- Scotland, Queen's and Lord Treasurer's
Remembrancer |
- Amministratore dei lasciti alla Corona in Scozia |
|
||
|
- Scotland, Registers of Scotland |
- Conservatoria dei registri in Scozia |
|
||
|
- The Scotland Office |
- Dipartimento per la Scozia |
|
||
|
- The Scottish Executive Corporate Services |
- Segreteria dell'Esecutivo scozzese |
|
||
|
- The Scottish Executive Education Department |
- Ministero dell'istruzione dell'Esecutivo scozzese |
|
National
Galleries of Scotland |
Gallerie
nazionali della Scozia |
|
National
Library of Scotland |
Biblioteca
nazionale della Scozia |
|
National
Museums of Scotland |
Musei
nazionali della Scozia |
|
Scottish
Higher Education Funding Council |
Consiglio
per il finanziamento dell'istruzione superiore in Scozia |
|
- The Scottish Executive Development Department |
- Ministero dello sviluppo dell'Esecutivo scozzese |
|
-
The Scottish Executive Enterprise and Lifelong Learning Department |
-
Ministero per le imprese e la formazione permanente dell'Esecutivo scozzese |
|
- The Scottish Executive Finance |
- Ministero delle finanze dell'Esecutivo scozzese |
|
- The Scottish Executive Health Department |
- Ministero della sanità dell'Esecutivo scozzese |
|
Local
Health Councils |
Consigli
sanitari locali |
|
National
Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland |
Consiglio
nazionale per le professioni infermieristiche e ostetriche e per l'attività
professionale dei paramedici stranieri in Scozia |
|
Scottish
Council for Postgraduate Medical Education |
Consiglio
scozzese per i corsi di specializzazione medica postuniversitaria |
|
Scottish
National Health Service Authorities and Trusts |
Autorità
e trust del Servizio sanitario nazionale scozzese |
|
- The Scottish Executive Justice Department |
- Ministero della giustizia dell'Esecutivo scozzese |
|
Accountant
of Court's Office |
Ufficio
di vigilanza sull'amministrazione sotto tutela dei beni degli incapaci |
|
High
Court of Justiciary |
Alta
Corte di giustizia |
|
Court of
Session |
Corte di
Sessione |
|
HM
Inspectorate of Constabulary |
Ispettorato
di SM per le forze di polizia |
|
Lands
Tribunal for Scotland |
Tribunale
degli espropri per pubblica utilità in Scozia |
|
Parole
Board for Scotland and Local Review Committees |
Organo
consultivo sulle liberazioni condizionali in Scozia e Commissioni locali di
riesame |
|
Pensions
Appeal Tribunals |
Tribunali
d'appello in materia pensionistica |
|
Scottish
Land Court |
Tribunale
agrario della Scozia |
|
||
|
Scottish
Law Commission |
Commissione
scozzese di riforma della legge |
|
||
|
Sheriff
Courts |
Tribunali
delle circoscrizioni sceriffali |
|
||
|
Scottish
Criminal Record Office |
Casellario
giudiziale scozzese |
|
||
|
Scottish
Crime Squad |
Polizia
criminale scozzese |
|
||
|
Scottish
Fire Service Training Squad |
Corpo
scozzese di addestramento dei vigili del fuoco |
|
||
|
Scottish
Police College |
Accademia
scozzese di polizia |
|
||
|
Social
Security Commissioners' Office |
Commissariato
scozzese di sicurezza sociale |
|
||
|
- The Scottish Executive Rural Affairs Department |
- Ministero delle questioni rurali dell'Esecutivo
scozzese |
|
||
|
Crofters
Commission |
Commissione
per gli affittuari agricoli |
|
||
|
Red Deer
Commission |
Commissione
per il cervo rosso |
|
||
|
Rent
Assessment Panel and Committees |
Comitato
e Commissioni di valutazione dei canoni di locazione |
|
||
|
Royal
Botanic Garden, Edinburgh |
Orto
botanico reale, Edimburgo |
|
||
|
Royal
Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland |
Regia
Commissione per i monumenti archeologici e storici in Scozia |
||
|
Royal
Fine Art Commission for Scotland |
Regia
Commissione per le belle arti della Scozia |
||
|
- The Scottish Executive Secretariat |
- Segreteria dell'Esecutivo scozzese |
||
|
- The Scottish Parliamentary Body Corporate |
- Segreteria del Parlamento scozzese |
||
|
- Scottish Record Office |
- Archivio di Stato scozzese |
||
|
- HM Treasury |
- Tesoreria di SM |
||
|
- Office of Government Commerce |
- Ufficio per l'attività commerciale del Governo |
||
|
-
The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales) |
-
Ufficio per il Galles (Ufficio del Sottosegretario di Stato per il Galles) |
||
___________________
ALLEGATO V
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 7
PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA [42]
Capitolo 25: Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi
Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri
Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
eccettuati:
ex 27.10: Carburanti speciali
Capitolo
28: Prodotti chimici inorganici;
composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi
radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi
eccettuati:
ex 28.09: Esplosivi
ex 28.13: Esplosivi
ex 28.14: Gas lacrimogeni
ex 28.28: Esplosivi
ex 28.32: Esplosivi
ex 28.39: Esplosivi
ex 28.50: Prodotti tossicologici
ex 28.51: Prodotti tossicologici
ex 28.54: Esplosivi
Capitolo 29: Prodotti chimici organici
eccettuati:
ex 29.03: Esplosivi
ex 29.04: Esplosivi
ex 29.07: Esplosivi
ex 29.08: Esplosivi
ex 29.11: Esplosivi
ex 29.12: Esplosivi
ex 29.13: Prodotti tossicologici
ex 29.14: Prodotti tossicologici
ex 29.15: Prodotti tossicologici
ex 29.21: Prodotti tossicologici
ex 29.22: Prodotti tossicologici
ex 29.23: Prodotti tossicologici
ex 29.26: Esplosivi
ex 29.27: Prodotti tossicologici
ex 29.29: Esplosivi
Capitolo 30: Prodotti farmaceutici
Capitolo 31: Concimi
Capitolo
32: Estratti per concia e per
tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e
tinture; mastici; inchiostri
Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
Capitolo
34: Saponi, prodotti organici
tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere
artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti
simili, paste per modelli e “cere per l'odontoiatria”
Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche
eccettuati:
ex 38.19: prodotti tossicologici
Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze
eccettuati:
ex 39.03: esplosivi
Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori
eccettuati:
ex 40.11: Pneumatici per automobili
Capitolo 41: Pelli e cuoio
Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili con tenitori; lavori di budella
Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno
Capitolo 45: Sughero e suoi lavori
Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio
Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone:
Capitolo 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche:
Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
eccettuati
Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
Capitolo 69: Prodotti ceramici
Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro
Capitolo 71: Perle
fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli
preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste
materie; minuterie di fantasia
Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio
Capitolo 74: Rame
Capitolo 75: Nichel
Capitolo 76: Alluminio
Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio)
Capitolo 78: Piombo
Capitolo 79: Zinco
Capitolo 80: Stagno
Capitolo 81: Altri metalli comuni
Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni
eccettuati:
ex 82.05: Utensili ex 82.07: Pezzi per utensili
Capitolo 83: Lavori diversi di metalli comuni
eccettuati:
ex 84.06: Motori
ex 84.08: Altri propulsori
ex 84.45: Macchine
ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
ex 84.55: Pezzi della voce 84.53
ex 84.59: Reattori nucleari
Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici
eccettuati:
ex 85.13: Telecomunicazioni
ex 85.15: Apparecchi di trasmissione
Capitolo 86: Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione
eccettuati:
ex 86.02: Locomotive blindate
ex 86.03: Altre locomotive blindate
ex 86.05: Vetture blindate
ex 86.06: Carri officine
ex 86.07: Carri
eccettuati:
ex 87.08: Carri da combattimento e autoblinde
ex 87.01: Trattori
ex 87.02: Veicoli militari
ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne
ex 87.09: Motocicli
ex 87.14: Rimorchi
Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale
eccettuati:
ex 89.01A: Navi da guerra
ex 89.03: Congegni galleggianti
Capitolo 90: Strumenti
e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di
verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici
eccettuati:
ex 90.05: Binocoli
ex 90.13: Strumenti vari, laser
ex 90.14: Telemetri
ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici
ex 90.11: Microscopi
ex 90.17: Strumenti per la medicina
ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia
ex 90.19: Apparecchi di ortopedia
ex 90.20: Apparecchi a raggi X (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
Capitolo 91: Orologeria
Capitolo
92: Strumenti musicali;
apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di
registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione;
parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili
eccettuati:
ex 94.01A: Sedili per aerodine
Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)
Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci
Capitolo 98: Lavori diversi
__________
ALLEGATO VI
DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
a) "specifiche
tecniche", nel caso di appalti pubblici di lavori, l'insieme delle
prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei capitolati d'oneri, che
definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una
fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una
fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati
dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i
livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le
esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della
conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le
procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i
simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e
l'etichettatura nonché i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono
altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le
condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i
metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che
l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione
generale o particolare, in relazione alle opere finite ed ai materiali o alle parti
che la compongono;
b) "specifiche tecniche", nel caso
di appalti pubblici di forniture o di servizi, le specifiche contenute in un
documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un
servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale,
la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa
l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà
d'uso, l’uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi
le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di
vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova,
l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione,
nonché le procedure di valutazione della conformità;
2) "norma", la specifica tecnica, approvata da un organismo di normalizzazione, la cui osservanza non è obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua e che rientri in una delle seguenti categorie:
- norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico,
- norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e disponibile al pubblico,
- norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico;
3) "omologazione tecnica europea", la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto e di determinate condizioni d’applicazione e di impiego. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo designato a tale scopo dallo Stato membro;
4) "specifica tecnica comune", una specifica tecnica stabilita conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5) "riferimento tecnico", qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme ufficiali, secondo procedure adattate all’evoluzione delle esigenze di mercato.
____________
ALLEGATO VII
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI
ALLEGATO VII A
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI
DI
APPALTI PUBBLICI
AVVISO
DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL PROFILO DI COMMITTENTE
1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice
2. Nome dell'amministrazione aggiudicatrice
3. Indirizzo Internet del "profilo di committente" (URL)
4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV
AVVISO DI PREINFORMAZIONE
1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richieste informazioni complementari, nonché – per gli appalti di servizi e di lavori – dei servizi, ad esempio il pertinente sito internet governativo, presso i quali possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente nel luogo in cui l'appalto deve essere eseguito in materia di fiscalità, protezione dell’ambiente, tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell’ambito di programmi di occupazione protetti.
3. Per gli appalti pubblici di lavori: natura ed entità dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in cui l'opera sia ripartita in più lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera; se disponibile, stima dell'importo minimo e massimo dei lavori previsti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
Per gli appalti pubblici di forniture: natura e quantità o valore dei prodotti da fornire, numero di riferimento della nomenclatura, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
Per gli appalti pubblici di servizi: importo complessivo previsto delle commesse per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato II A; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
4. Date provvisoriamente previste per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti, nel caso degli appalti pubblici di servizi per categoria.
5. Se del caso, indicazione che si tratta di un accordo quadro.
6. Se del caso , altre informazioni.
7. Data di spedizione dell'avviso oppure di spedizione dell'avviso di pubblicazione del presente avviso sul profilo di committente.
8. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo.
BANDO DI GARA
Procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate.
1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Indicare, se del caso , se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell’ambito di programmi di occupazione protetti.
3. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure ristrette e negoziate).
c) Eventualmente, indicazione se si tratta di un accordo quadro.
d) Eventualmente, indicare se si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
e) Eventualmente, ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure aperte, ristrette o negoziate, come previsto all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a).
4. Forma dell'appalto.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi.
5. 6. a) Appalti pubblici di lavori:
- natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera. Specificare, in particolare, le opzioni per lavori complementari e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni, così come il numero di eventuali rinnovi del contratto. Se l'opera o l'appalto sono suddivisi in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura,
- indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti,
- nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell'accordo, il valore complessivo stimato dei lavori per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.
b) Appalti pubblici di forniture:
- Natura dei prodotti da fornire, specificando in particolare gli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, oppure per una combinazione di tali scopi; numero di riferimento alla nomenclatura. Quantità dei prodotti da fornire, specificando eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
- Nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire altresì, se noto, il calendario dei successivi appalti pubblici di forniture previsti.
- Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle forniture per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.
c) Appalti pubblici di servizi:
- categoria del servizio e sua descrizione. Numero(i) di riferimento della nomenclatura. Quantità dei servizi da prestare. Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire una indicazione di massima del calendario, se noto, dei successivi appalti pubblici di servizi previsti.
Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle prestazioni per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare,
- indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.
Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione,
- menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
7. Se l'appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti.
8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori, per il completamento delle forniture o per la prestazione dei servizi o durata dell'appalto di lavori/forniture/servizi; per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori, per la consegna delle forniture o per la prestazione dei servizi.
9. Ammissione o divieto di varianti.
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto.
11. Nel caso delle procedure aperte:
a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari;
b) eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale domanda;
c) eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti.
12. a) termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (procedure aperte).
b) termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (procedure ristrette e negoziate).
c) indirizzo cui devono essere trasmesse.
d) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
13. Nel caso delle procedure aperte:
a) persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;
b) data, ora e luogo di tale apertura.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l'esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l'esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione personale dell'operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti.
18. Per gli accordi quadro: numero ed eventualmente numero massimo previsto di operatori economici che ne faranno parte, durata dell'accordo quadro previsto precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni.
19. Per il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara indicare, se del caso, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.
20. Per le procedure ristrette, il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo ed, se del caso, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di candidati.
21. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte).
22. Se del caso, nome e indirizzo degli operatori economici già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice (procedure negoziate).
23. Criteri di cui all'articolo 53 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: "prezzo più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa". I criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.
24. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
25. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII o menzione della sua mancata pubblicazione.
26. Data di spedizione del bando di gara.
27. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo.
AVVISO
DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Nome e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione.
4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato d'oneri e i documento complementari relativi al sistema dinamico di acquisizione.
5. Oggetto dell'appalto: descrizione mediante il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura "CPV" e quantità o entità dell'appalto da aggiudicare.
6. Termine per la presentazione delle offerte indicative.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 28).
3. Appalti pubblici di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.
Appalti pubblici di forniture: natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; numero di riferimento della nomenclatura.
Appalti pubblici di servizi: categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della nomenclatura; quantità di servizi oggetto della commessa.
4. Data di aggiudicazione dell'appalto.
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
6. Numero di offerte ricevute.
7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi.
11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII.
12. Data d'invio del presente avviso.
13. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
ALLEGATO VII B
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI
1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Luogo di esecuzione
b) Oggetto della concessione; natura ed entità delle prestazioni.
3. a) Termine ultimo per la presentazione delle candidature.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
4. Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere.
5. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
6. Eventualmente, percentuale minima dei lavori affidati a terzi.
7. Data di spedizione del bando.
8. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
ALLEGATO VII C
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA DEL CONCESSIONARIO DEI LAVORI CHE NON È UN'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. a) Luogo di esecuzione.
b) Natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali dell'opera.
2. Termine di esecuzione eventualmente imposto.
3. Nome e indirizzo dell'organismo presso il quale si possono richiedere i capitolati d'oneri e i documenti complementari.
4. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
5. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
6. Requisiti di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve possedere.
7. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
8. Data di spedizione del bando.
ALLEGATO VII D
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI PER I CONCORSI DI SERVIZI
BANDO DI CONCORSO
1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti complementari.
2. Descrizione del progetto.
3. Natura del concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso di concorsi aperti: termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5. Nel caso di concorsi ristretti:
a) numero previsto di partecipanti;
b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
c) criteri di selezione dei partecipanti;
d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. Se del caso, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.
7. Criteri che verranno applicati in sede di valutazione dei progetti.
8. Se del caso, nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati.
9. Indicare se la decisione della commissione giudicatrice è vincolante o meno per l'amministrazione aggiudicatrice.
10. Se del caso, numero e valore dei premi.
11. Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti.
12. Indicare se gli appalti conseguenti al concorso saranno o non saranno affidati al(ai) vincitore(i) del concorso.
13. Data di spedizione del bando.
AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DI UN CONCORSO
1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Descrizione del progetto.
3. Numero complessivo dei partecipanti.
4. Numero di partecipanti stranieri.
5. Vincitore o vincitori del concorso.
6. Se del caso, premi assegnati.
7. Riferimento del bando di concorso.
8. Data di spedizione dell'avviso.
_____________
ALLEGATO VIII
CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE
1. Pubblicazione di bandi e avvisi
a) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma richiesta dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, relativa all'utilizzazione di modelli uniformi per la pubblicazione di bandi e avvisi di appalti pubblici [43]. Anche gli avvisi di preinformazione previsti all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma, pubblicati sul profilo di committente quale previsto al punto 2, lettera b), rispettano questa forma, come l'avviso che annuncia tale pubblicazione.
b) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee o dalle amministrazioni aggiudicatrici qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati sul profilo di committente ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, primo comma.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicando il loro "profilo di committente" come specificato al punto 2, lettera b).
c) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma all'amministrazione aggiudicatrice la pubblicazione di cui all'articolo 36, paragrafo 8.
2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive
a) Le amministrazioni aggiudicatrici sono incoraggiate a pubblicare integralmente il capitolato d'oneri e i documenti complementari su Internet.
b) Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 35 , paragrafo 1, primo comma, informazioni sugli appalti in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra informazione generale utile come persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e-mail).
3. Forma e modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica
La forma e le modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: "http://simap.eu.int".
______________
ALLEGATO
IX
REGISTRI
ALLEGATO IX A [44]
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI
I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti per ogni Stato membro sono:
- per il Belgio, “Registre du Commerce”, “Handelsregister”,
- per la Danimarca, “Erhvervs-og Selskabsstyrelsen”
- per la Germania, “Handelsregister” e “Handewerksrolle”,
- per la Grecia, "Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων"” - MEFTT del Ministero dell'ambiente, dell'assetto del territorio e dei lavori pubblici (ΥΠΕΧΩΔΕ),
- per la Spagna, “Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda”,
- per la Francia, “Registre du commerce et des sociétés” e “Repertoire des métiers”,
- per l'Irlanda, l’imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del “Registrar of Companies” o del "Registrar of Friendly Societies" o, in mancanza, una attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.
- per l’Italia, “Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato”,
- per il Lussemburgo, “Registre aux firmes” e “Rôle de la chambre des métiers”,
- per i Paesi Bassi, “Handelsregister”,
- per l’Austria, “Firmenbuch”, "Generberegister" e "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammers"
- per il Portogallo, “Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário”,
- per la Finlandia, “Kaupparekisteri”/“Handelregistret”,
- per la Svezia, “aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren”.
- per il Regno Unito, l’imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del “Registrar of Companies” o, in mancanza, una attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.
ALLEGATO IX B
APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE
I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti:
- per il Belgio, “Registre du Commerce”, “Handelsregister”,
- per la Danimarca, “ Erhvervs-og Selskabsstyrelsen”,
- per la Germania, “Handelsregister” e “Handwerksrolle”,
- per la Grecia, il "Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο"
- per la Spagna, “Registro Mercantil” oppure, nel caso delle persone fisiche non iscritte, un'attestazione che specifichi che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione in questione,
- per la Francia, “Registre du commerce et des sociétés” e “Repertoire des métiers”,
- per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del “Registrar of Companies” o del “Registrar of Friendly Societies” o, in mancanza, una attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,
- per l’Italia, “Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato”, e “Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato”,
- per il Lussemburgo, “Registre aux firmes” e “Rôle de la chambre des métiers”,
- per i Paesi Bassi, “Handelsregister”,
- per l’Austria, “Firmenbuch”, “Gewerberegister”, “Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”,
- per il Portogallo, “Registo Nacional das Pessoas Colectivas”,
- per la Finlandia, “Kaupparekisteri”/“Handelregistret”,
- per la Svezia, “aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren”.
- per il Regno Unito, l’imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del “Registrar of Companies” che individui che l’attività del fornitore è “incorporated” o “registered” o, in mancanza, una attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.
ALLEGATO IX C
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI
I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti sono:
- per il Belgio, “Registre du Commerce”, “Handelsregister”, e “Ordres professionnels - Beroepsorden”,
- per la Danimarca, “Erhvervs - og Selskabstyrelsen”,
- per la Germania, “Handelsregister” “Handwerksrolle”, “Vereinsregister”, "Partnerschaftsregister" e "Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder",
- per la Grecia, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A, registro professionale " Μητρώο Μελετητών" nonché " Μητρώο Γραφείων Μελετών",
- per la Spagna, “Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda”,
- per la Francia, “Registre du commerce et des sociétés” e “Repertoire des métiers”,
- per l’Irlanda, l’imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del “Registrar of Companies” o del “Registrar of Friendly Societies” o, in mancanza, un’attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,
- per l’Italia, “Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato”, e “Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato”, o il “Consiglio nazionale degli ordini professionali”,
- per il Lussemburgo, “Registre aux firmes” e “Rôle de la chambre des métiers”,
- per i Paesi Bassi, “Handelsregister”,
- per l’Austria, “Firmenbuch”, “Gewerberegister”, “Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”,
- per il Portogallo, “Registro Nacional das Pessoas Colectivas”,
- per la Finlandia, “Kaupparekisteri”/“Handelregistret”,
- per la Svezia, “aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren”.
- per il Regno Unito, l’imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del “Registrar of Companies” o, in mancanza, un’attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,
________________
ALLEGATO X
REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA
DELLE OFFERTE, DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE O DEI PIANI E PROGETTI
NEI CONCORSI
I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:
a) le firme elettroniche relative alle offerte, alle domande di partecipazione e all'invio di piani e progetti siano conformi alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 1999/93/CE;
b) l'ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti possano essere stabilite con precisione;
c) si possa ragionevolmente assicurare che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
d) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia chiaramente rilevabile;
e) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
f) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate possa permettere l'accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso;
g) l'azione simultanea delle persone autorizzate possa dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;
h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti resti no accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza.
_____________
ALLEGATO XI
|
Direttiva |
Termini di recepimento e di attuazione |
|
92/50/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1) Austria, Finlandia, Svezia* |
1° luglio 1993 1° gennaio 1995 |
|
93/36/CEE (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1) Austria, Finlandia, Svezia* |
13 giugno 1994 1° gennaio 1995 |
|
93/37/CEE (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54) codificazione delle direttive: - 71/305/CEE (GU L 185 del 16.8.1971, pag. 5): |
|
|
- CE – 6 - DK, IRL, UK - Grecia - Spagna, Portogallo - Austria, Finlandia, Svezia* |
30 luglio 1972 1° gennaio 1973 1° gennaio 1981 1° gennaio 1986 1° gennaio 1995 |
|
- 89/440/CEE (GU L 210 del 21.7.1989, pag. 1): |
|
|
- CE –9 - Grecia, Spagna, Portogallo - Austria, Finlandia, Svezia* |
19 luglio 1990 1° marzo 1992 1° gennaio 1995 |
|
97/52/CE (GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1) |
13 ottobre 1998 |
*SEE: 1° gennaio 1994
____________
ALLEGATO XII
TAVOLA DI CONCORDANZA [45]
|
Presente direttiva |
Direttiva 93/37/CEE |
Direttiva 93/36/CEE |
Direttiva 92/50/CEE |
Altri atti |
|
|
Art. 1, par. 1 |
Art. 1, prima riga, adattato |
Art. 1, prima riga, adattato |
Art. 1, prima riga, adattato |
|
|
|
Art. 1, par. 2, lettera a) |
Art. 1, lettera a), prima parte di frase
|
Art. 1, lettera a), prima e ultima
parte della prima frase |
Art. 1, lettera a) |
|
Modificato |
|
Art. 1, par. 2, lettera b) |
Art. 1, lettera a) e lettera c),
adattato |
- |
- |
|
|
|
Art. 1, par. 2, lettera c), primo comma |
- |
Art. 1, lettera a), seconda parte della
prima frase e seconda frase, adattato |
- |
|
|
|
Art. 1, par. 2, lettera c), secondo
comma |
- |
Art. 1, lettera a), adattato |
- |
|
|
|
Art. 1, par. 2, lettera d), primo comma
|
- |
- |
- |
|
Nuovo |
|
Art. 1, par. 2, lettera d), secondo
comma |
- |
- |
Art. 2, adattato |
|
|
|
Art. 1, par. 2, lettera d),
terzo comma |
- |
- |
sedicesimo considerando adattato |
|
|
|
Art. 1, par. 3 |
Art. 1, lettera d) |
- |
- |
|
|
|
Art. 1, par. 4 |
- |
- |
- |
|
Nuovo |
|
Art. 1, par. 5 |
- |
- |
- |
|
Nuovo |
|
Presente direttiva |
Direttiva 93/37/CEE |
Direttiva 93/36/CEE |
Direttiva 92/50/CEE |
Altri atti |
|
Art. 1, par. 6 |
- |
- |
- |
|
Nuovo |
|
Art. 1, par. 7 |
- |
- |
- |
|
Nuovo |
|
Art. 1, par. 8, primo comma |
- |
- |
Art. 1, lettera c), prima frase
adattato |
|
|
|
Art. 1, par. 8, secondo comma |
- |
- |
- |
|
Nuovo |
|
Art. 1, par. 8, |
Art. 1, lettera h) |
Art. 1, lettera c) |
Art. 1, lettera c), seconda frase |
|
Modificato |
|
Art. 1, par. 9 |
Art. 1, lettera b), adattato |
Art. 1 lettera b), adattato |
Art. 1, lettera b), adattato |
|
|
|
Art. 1, par. 10 |
- |
- |
- |
|
Nuovo |
|
Art. 1, par. 11, primo comma |
Art. 1, lettera e), adattato |
Art. 1, lettera d), adattato |
Art. 1, lettera d), adattato |
|
|
|
Art. 1, par. 11, secondo comma |
Art. 1, lettera f), adattato |
Art. 1, lettera e), adattato |
Art. 1, lettera e), adattato |
|
|
|
Art. 1, par. 11, terzo comma |
- |
- |
- |
|
Nuovo |
|
Art. 1, par. 11, quarto comma |
Art. 1, lettera g), adattato |
Art. 1, lettera f), adattato |
Art. 1, lettera f), adattato |
|
|
|
Art. 1, par. 11, quinto comma |
- |
- |
Art. 1, lettera g), adattato |
|
|
|
Art. 1, par. 12 |
- |
- |
- |
|
Nuovo |
|
Art. 1, par. 13 |
- |
- |
- |
|
Nuovo |
|
Art. 1, par. 14 |
- |
- |
- |
|
Nuovo |
|
Art. 1, par. 15 |
- |
- |
- |
|
Nuovo |
|
Art. 2 |
Art. 6, par. 6 |
Art. 5, par. 7 |
Art. 3, par. 2 |
|
Modificato |
|
Art. 3 |
- |
Art. 2, par. 2 |
- |
|
|
|
Art. 4, par. 1 |
Nuovo |
Nuovo |
Art. 26, par. 2 e 3, adattato |
|
|
|
Art. 4, par. 2 |
Art. 21 modificato |
Art. 18 adattato |
Art. 26, par. 1 modificato |
|
|
|
Presente direttiva |
Direttiva 93/37/CEE |
Direttiva 93/36/CEE |
Direttiva 92/50/CEE |
Altri atti |
|
|
Art. 5 |
Art. 33 bis adattato |
Art. 28 modificato |
Art. 38 bis adattato |
|
|
|
Art. 6 |
- |
Art. 15, par. 2 |
- |
|
Modificato |
|
Art. 7, lettere a) e b) |
- |
Art. 5, par. 1, lettera a), adattato |
Art. 7, par. 1, lettera a), adattato |
|
|
|
Art. 7, lettera c) |
Art. 6, par. 1, lettera a), adattato |
- |
- |
|
|
|
Art. 8 |
Art. 2 e art. 6, par. 1,
lettera b), adattato |
- |
Art. 3, par. 3 e art. 7, par. 1,
lettera a), adattato |
|
|
|
Art. 9, par. 1, primo comma |
- |
Art. 5, par. 5 |
Art. 7, par. 2 e 7 |
|
Modificato |
|
Art. 9, par. 1, secondo comma |
- |
- |
- |
|
Nuovo |
|
Art. 9, par. 2 |
- |
Art. 5, par. 1, lettera b) |
- |
|
Modificato |
|
Art. 9, par. 3 |
Art. 6, par. 4 |
Art. 5, par. 6 |
Art. 7, par. 3, seconda parte di frase |
|
|
|
Art. 9, par. 4 |
Art. 6, par. 5, adattato |
|
|
|
|
|
Art. 9, par. 5, lettera a) |
Art. 6, par. 3, adattato |
- |
Art. 7, par. 4, terzo comma, adattato |
|
|
|
Art. 9, par. 5, lettera b) |
- |
Art. 5, par. 4 |
- |
|
Modificato |
|
Art. 9, par. 6 |
- |
Art. 5, par. 2 |
- |
|
|
|
Art. 9, par. 7 |
- |
Art. 5, par. 3 |
Art. 7, par. 6 |
|
|
|
Art. 9, par. 8, lettera a) |
- |
- |
Art. 7, par. 4, |
|
Modificato |
|
Art. 9, par. 8, lettera b) |
- |
- |
Art. 7, par. 5, |
|
Modificato |
|
Art. 9, par. 9 |
- |
- |
- |
|
Nuovo |
|
Presente direttiva |
Direttiva 93/37/CEE |
Direttiva 93/36/CEE |
Direttiva 92/50/CEE |
Altri atti |
|
|
Art. 10 |
Nuovo |
Art. 3 adattato |
Art. 4, par. 1 adattato |
|
|
|
Art. 11 |
- |
- |
- |
|
Nuovo |
|
Art. 12 |
Art. 4, lettera a) |
Art. 2, lettera a) |
Art. 1, lettera a) ii) |
|
Modificato |
|
Art. 13 |
- |
- |
- |
|
Nuovo |
|
Art. 14 |
Art. 4, lettera b) |
Art. 2, par. 1, lettera b) |
Art. 4, par. 2 |
|
|
|
Art. 15, lettera a) |
Art. 5, lettera a) adattato |
Art. 4, lettera a) adattato |
Art. 5, lettera a) adattato |
|
|
|
Art. 15, lettere b) e c) |
Art. 5, lettere b) e c) |
Art. 4, lettere b) e c) |
Art. 5, lettere b) e c) |
|
|
|
Art. 16 |
- |
- |
Art. 1, lettera a), da iii) a
ix),adattato |
|
|
|
Art. 17 |
- |
- |
- |
|
Nuovo |
|
Art. 18 |
- |
- |
Art. 6 |
|
Modificato |
|
Art. 19 |
- |
- |
- |
|
Nuovo |
|
Art. 20 |
- |
- |
Art. 8 |
|
|
|
Art. 21 |
|
|
Art. 9 |
|
|
|
Art. 22 |
- |
- |
Art. 10 |
|
|
|
Art. 23 |
Art. 10 |
Art. 8 |
Art. 14 |
|
Modificato |
|
Art. 24, par. da 1 a 4, primo comma |
Art. 19 |
Art. 16, par. 1, |
Art. 24, par. 1 |
|
Modificato |
|
Art. 24, par. 4, secondo comma |
- |
Art. 16, par. 2, adattato |
Art. 24, par. 2, adattato |
|
|
|
Art. 25, primo comma |
Art. 20, primo comma |
Art. 17, primo comma |
Art. 25, primo comma |
|
Modificato |
|
Art. 25, secondo comma |
Art. 20, secondo comma |
Art. 17, secondo comma |
Art. 25, secondo comma |
|
|
|
Art. 26 |
- |
- |
- |
|
Nuovo |
|
Art. 27, primo comma |
Art. 23, par. 1 |
- |
Art. 28, par. 1 |
|
Modificato |
|
Art. 27, secondo e terzo comma |
Art. 23, par. 2 |
- |
Art. 28, par. 2 |
|
|
|
Presente direttiva |
Direttiva 93/37/CEE |
Direttiva 93/36/CEE |
Direttiva 92/50/CEE |
Altri atti |
|
|
Art. 28, primo comma |
Art. 7, par. 1 adattato |
Art. 6, par. 1 adattato |
Art. 11, par. 1 adattato |
|
|
|
Art. 28, secondo comma |
Art. 7, par. 4 |
Art. 6, par. 4 |
Art. 11, par. 4 |
|
Modificato |
|
Art. 29 |
- |
- |
- |
|
Nuovo |
|
Art. 30, par. 1, lettera a) |
Art. 7, par. 2, lettera a) |
Art. 6, par. 2 |
Art. 11, par. 2, lettera a) |
|
|
|
Art. 30, par 1, lettera b) |
Art. 7, par. 2, lettera c) |
Nuovo |
Art. 11, par. 2, lettera b) |
|
|
|
Art. 30, par. 1, lettera c) |
|
- |
Art. 11, par. 2, lettera c) |
|
|
|
Art. 30, par. 1, lettera d) |
Art. 7, par. 2, lettera b) |
- |
- |
|
|
|
Art. 30, paragrafi 2, 3 e 4 |
- |
- |
- |
|
Nuovo |
|
Art. 31, punto 1), lettera a) |
Art. 7, par. 3 lettera a) |
Art. 6, par. 3, lettera a) |
Art. 11, par. 3, lettera a) |
|
|
|
Art. 31, punto 1), lettera b) |
Art. 7, par. 3, lettera b) |
Art. 6, par. 3, lettera c) |
Art. 11, par. 3, lettera b) |
|
|
|
Art. 31, punto 1), lettera c) |
Art. 7, par. 3, lettera c) |
Art. 6, par. 3, lettera d) |
Art. 11, par. 3, lettera d) |
|
|
|
Art. 31, punto 2), lettera a) |
- |
Art. 6, par. 3, lettera b) |
- |
|
|
|
Art. 31, punto 2), lettera b) |
- |
Art. 6, par. 3, lettera e) |
- |
|
|
|
Art. 31, punto 2, lettera c) |
- |
Nuovo |
- |
|
|
|
Art. 31, punto 2), lettera d) |
- |
Nuovo |
- |
|
|
|
Art. 31, punto 3) |
- |
- |
Art. 11, par. 3, lettera c) |
|