GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO                                            PARLAMENTO EUROPEO

(DEMOCRATICI-CRISTIANI) E DEMOCRATICI EUROPEI

Delegazione Italiana  FORZA ITALIA - P

Ufficio di Roma

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

EUROINFORMAZIONI

 

 

PER PICCOLA E MEDIA IMPRESA - INDUSTRIA - COMMERCIO  ARTIGIANATO - SERVIZI - ENTI TERRITORIALI LOCALI

 

 

 

 

BREVI DALL’EUROPA

DAL PARLAMENTO EUROPEO

DALLE ALTRE ISTITUZIONI DELL'UE

RECEPIMENTO LEGISLAZIONE UE

DALLA GAZZETTA UFFICIALE (GUCE)

BANDI - INVITI - AVVISI

EUROCOOPERAZIONI - RICERCA PARTNERS

 

 

25 gennaio 2007

n° 145

 

Lettera informativa della Delegazione Italiana Forza Italia - P del Gruppo PPE/DE

_____________________________________________________________________________


GRUPPO PPE/DE - Delegazione Italiana di FORZA ITALIA - P

Ufficio di Roma

 

 

 

 

“EUROINFORMAZIONI”

per la Piccola e Media Impresa- Industria - Commmercio - Artigianato

Servizi - Enti Territoriali Locali

 

Con informazioni ricavate da pubblicazioni ufficiali delle Istituzioni Europee

 

 

 

*****************************************

 

 

 

Con questa "lettera" si intende fornire un servizio informativo rivolto a tutti i cittadini ed in particolare a chi riveste cariche istituzionali, a chi lavora nel settore delle Piccole e Medie Imprese, dell’Industria, del Commercio, dell’Artigianato, dei Servizi e degli Enti Territoriali Locali in cui l’informazione “Europa” risulta essere di vitale importanza.

Viste le gravi carenze esistenti in Italia nel settore, si autorizza e si auspica la riproduzione e l’ulteriore diffusione di queste note informative. Operare nella nuova “dimensione europea” è oggi infatti una necessità per la sopravvivenza e la crescita di ogni attività sociale ed imprenditoriale.

 

 

 

 

EUROINFORMAZIONI E’ ANCHE SU INTERNET:

 

http://www.euroinformazioni.org

 

 

 

 

*****************************************

 

 

 

Si ringraziano tutti coloro che direttamente o indirettamente contribuiscono alla realizzazione di questa lettera informativa ed in particolare l’Eurosportello Veneto del Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto per la preziosa e diretta collaborazione.

 


 

BREVI DALL'EUROPA

 

 

 

 

FAR CONOSCERE IL TUO CV ALLA COMMISSIONE EUROPEA IN MODO FACILE ED EFFICACE? ORA PUOI

 

La Direzione Generale “Personale e amministrazione” della Commissione europea ha dedicato un’area del suo spazio web all’inserimento dei curriculum vitae da parte dei cittadini all’interno della banca dati della Commissione. “EU CV online” è il modo più rapido ed efficace di far conoscere il proprio CV ai servizi europei. I dati inseriti saranno consultabili dai dirigenti e dai responsabili delle risorse umane della Commissione, che potranno ricercare i profili più adatti alle esigenze dell’istituzione.

Il servizio on line è disponibile in inglese, francese e tedesco. La banca dati è gestita dalla Commissione ma per il futuro è prevista l’entrata nel sistema di altre istituzioni europee ed internazionali.

Per ulteriori informazioni: http://europa.eu.int/italia/news/10e326a8460.html .

Inserisci il tuo CV: http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/application_en.htm

 

 

 

PARTE IL PROGRAMMA QUADRO PER LA COMPETITIVITÀ E L'INNOVAZIONE

 

Il Consiglio europeo di fine ottobre ha adottato la decisione che introduce il Programma quadro per la competitività e l'innovazione per il 2007-2013 (CIP).

Il Programma Quadro Innovazione e Competitività è stato istituito per:

a) promuovere la competitività delle imprese, in particolare delle PMI;

b) promuovere l'innovazione, compresa l'eco-innovazione;

c) accelerare lo sviluppo di una società dell’informazione sostenibile competitiva, innovativa e capace d’integrazione;

d) promuovere l’efficienza energetica e fonti energetiche nuove e rinnovabili in tutti i settori, compreso quello dei trasporti.

Gli obiettivi del programma quadro sono perseguiti mediante l’attuazione di tre programmi specifici:

1) il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità, che ingloba i precedenti programma MAP (per la promozione dell’impresa e dell’imprenditorialità), “Innovation” (strumento che fino alla fine del 2006 rientra nel VI programma d’azione per la RST - Strutturare il SER) e la sezione Ambiente del programma LIFE III;

2) il programma di sostegno alla politica in materia di TIC, che ricomprende in un quadro armonizzato le azioni sostenute dai programmi precedenti in questo settore, quali Modinis, eTen, eContent (nb: eContentplus, approvato nel 2005 continua ad esistere come programma autonomo fino al 31/12/2008);

3) il programma Energia intelligente - Europa che ricomprende la gran parte dei programmi specifici previsti dal precedente programma EIE, attualmente in vigore, ovvero SAVE (uso razionale dell’energia), ALTENER (energie rinnovabili) e STEER (aspetti energetici dei trasporti).

I tre programmi sono gestiti in modo parzialmente autonomo.

I Beneficiari: diversificati in base ai programmi e alle attività. Al programma potranno partecipare anche soggetti provenienti da paesi terzi diversi da quelli indicati nelle aree geografiche, qualora ciò sia consentito dagli accordi e dalle procedure e conformemente alle stesse.

Entità del contributo: Il programma può assegnare:

- co-finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti selezionati sulla base di inviti a presentare proposte;

- prestiti agevolati e garanzie su prestiti.

Modalità e procedura: per l’attuazione del programma la Commissione adotta piani annuali di lavoro per i singoli programmi specifici. Dopo l'entrata in vigore del programma la Commissione pubblicherà un manuale per gli utenti che espone in un quadro chiaro, semplice e trasparente i principi generali della partecipazione dei beneficiari al programma quadro.

Scadenza: 01/01/2007 - 31/12/2013

Referente:Commissione europea - DG Imprese e industria

Risorse finanziarie disponibili: 3.196 milioni di euro (a prezzi del 2004) [3.621 milioni a prezzi attuali].

Il budget disponibile sarà ripartito fra i tre programmi specifici secondo i seguenti criteri:

a) il 60% per la realizzazione del programma per l’innovazione e l’imprenditorialità (di cui circa 1/5 per la promozione dell’eco-innovazione);

b) il 20% per la realizzazione del programma di sostegno alla politica in materia di TIC;

c) il 20% per la realizzazione del programma Energia intelligente/Europa.

Aree Geografiche UE coinvolte a 27: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Paesi specifici/Regioni specifiche: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia (incluso il Kosovo) e Turchia.

EFTA/SEE:Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

 

 

 

DALLA UE UN NO AI CIBI GENETICAMENTE MODIFICATI

 

Al fine di tutelare la salute dei consumatori e la biodiversità, l’Unione europea ha adottato una politica di estremo rigore nei riguardi dei prodotti geneticamente manipolati, basata sul “principio di preacauzione” che limita l’utilizzo di quei ritrovati scientifici che non offrono sufficienti garanzie circa le conseguenze che possono provocare se immessi nel mercato. Tale impostazione è stata ulteriormente ribadita dal Commissario europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, Mariann Ficher Boel, la quale ha negato la possibilità che in Europa si possa concedere l’autorizzazione all’importazione e alla vendita di carni e latticini provenienti da animali clonati, come accaduto in America. Nel contenzioso tra UE e Stati Uniti non trova ancora soluzione, tra l’altro, il problema dell’import di alcuni alimenti e primo fra tutti il riso OGM. Il riso importato dagli USA negli ultimi anni risulta contaminato: la varietà LL601, per esempio, è stata individuata 87 volte in 14 paesi. L’Austria è il paese con il maggior numero di contaminazioni, seguita da Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Olanda, Malta, Svezia, Italia, Irlanda, Finlandia, Belgio, Cipro e Francia. Per arginare il fenomeno della contaminazione, la Commissione europea ha stabilito che tutte le importazioni nell’UE di riso a grani lunghi provenienti dagli Stati Uniti dovranno essere automaticamente sottoposte ad analisi di laboratorio miranti a verificare che non contengano OGM. Le analisi dovranno essere effettuate anche quando le partite di riso sono accompagnate da un certificato dell’esportatore che attesti l’assenza di materiale transgenico (GMO-free), perché l’UE non considera ormai più affidabili i certificati. Il disaccordo principale tra UE e USA riguarda la soglia tecnica di individuazione della presenza di OGM, che gli Stati Uniti reputano debba essere pari allo 0,1% mentre l’Unione europea chiede sia diminuita allo 0,01%.

In Italia, intanto, la Regione Lazio si dichiara OGM-free prevedendo, con legge regionale, il divieto di coltivare prodotti ed allevare animali geneticamente modificati e somministrarli in mense, ospedali, istituti scolastici e uffici regionali di ogni tipo.

 

 

 

UE, NESSUN OBBLIGO DI INDICAZIONE DI ORIGINE IN ETICHETTA

 

L’Unione europea ha bocciato la legge che obbliga l’indicazione in etichetta dell’origine della materia prima del prodotto alimentare. Il 17 novembre è scaduto il termine per l’Italia per abrogare la legge 204/2004: la normativa italiana in materia di origine delle merci non è in linea con l’articolo 28 del Trattato Ue e con la direttiva del 2000 relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari. L’obbligo di “etichetta trasparente”, secondo l’UE contrasta con le regole della concorrenza in quanto “incita il consumatore a preferire i prodotti italiani”, la provenienza della materia prima può essere indicata ma solo “qualora il consumatore possa essere indotto in errore circa l’origine del prodotto”.

Attualmente l’origine è obbligatoria per carni bovine e di pollame, pesce, prodotti ortofrutticoli, miele, latte fresco.

 

 


 

DAL PARLAMENTO EUROPEO

 

 

Tutti i documenti approvati sono disponibili

per n° di documento o per data di approvazione sul sito: http.www.europarl.eu.int/activities/expert/ta/search.do?language=IT

 

 

STRASBURGO  -  SESSIONE  11 - 14 DICEMBRE 2006

 

 

AMBIENTE

 

 

REACH: LA CHIMICA È SOTTO CONTROLLO

 

-       Doc. A6-0352/2006 - Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

-       Doc. A6-0345/2006 - Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. …/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce l'Agenzia europea delle sostanze chimiche

Procedura: Codecisione, seconda lettura - Dibattito: 11.12.2006 - Votazione: 13.12.2006

 

Il Parlamento, approvando il compromesso negoziato con il Consiglio, ha dato il via libera al nuovo regolamento sulle sostanze chimiche, noto come REACH. I produttori saranno obbligati a registrare tutte le sostanze chimiche prodotte e importate in quantità superiori a una tonnellata all'anno. Per le sostanze più pericolose, i fabbricanti dovranno sottoporre un piano di sostituzione con alternative più sicure. Se queste non esistono, dovranno presentare un piano di ricerca volto a trovarle.

 

Il regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, più nota con l'acronimo REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals), è stata avanzata dalla Commissione nell'ottobre 2003 con lo scopo di sostituire più di quaranta testi legislativi esistenti con un unico provvedimento. L'obiettivo è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione. Il provvedimento, che si fonda sul principio di precauzione, stabilisce quindi disposizioni che si applicano alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di tali sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, e all'immissione sul mercato di preparati.

Il testo intende superare l'attuale distinzione tra prodotti chimici nuovi ed esistenti. I primi riguardano circa 3.000 sostanze commercializzate dopo il 1981 (anno in cui è stata introdotto l'obbligo di richiedere un'autorizzazione), mentre tra i secondi si contano circa 100.000 sostanze poste sul mercato prima di tale data. Secondo la Commissione, le informazioni sulla sicurezza del 99% di questi ultimi prodotti sono inadeguate. Il regolamento intende quindi portare alla valutazione della sicurezza di circa 30.000 sostanze commercializzate prima del 1981 e prodotte o importate in quantità superiori a 1 tonnellata all'anno. D'altra parte, invertendo l'onere della prova, impone ai produttori o agli importatori di dimostrare che la commercializzazione dei loro prodotti chimici può avvenire senza pericolo per la salute umana e l'ambiente. Ad oggi, questo compito era affidato alle autorità pubbliche.

 

Il relatore è riuscito a negoziare in extremis un compromesso con il Consiglio sostenuto da PPE/DE, PSE, ALDE/ADLE e UEN che - essendo stato confermato dalla Plenaria con 529 voti favorevoli, 98 contrari e 24 astensioni - permetterà al regolamento di entrare in vigore il 1° giugno 2007. Tuttavia, alcuni suoi elementi - come quelli relativi alla registrazione delle sostanze, alla condivisione dei dati, alla valutazione, all'autorizzazione e all'agenzia - saranno d'applicazione a partire dall'anno successivo. Prima del voto, il relatore ha sottolineato che l'adozione del compromesso avrebbe lanciato un «messaggio forte» agli europei sul fatto che, dal 1° giugno, REACH «comincerà a camminare» e produrrà risultati importanti per la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente ma anche per la competitività del sistema europeo.

Il Presidente JOSEP BORRELL ha dichiarato: «questo voto, su uno dei testi più complessi della storia dell'UE, mette in atto una normativa essenziale per preservare la salute pubblica e l'ambiente contro i rischi delle sostanze chimiche, senza inficiare la competitività europea. Offre ai cittadini europei una vera protezione contro la moltitudine di sostanze tossiche presenti nella vita di tutti i giorni in Europa».

 

Obbligo di diligenza

Grazie all'insistenza del Parlamento, il regolamento prevede il principio dell'obbligo di diligenza a carico di fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli. In forza a tale principio, l'industria dovrebbe fabbricare le sostanze, importarle, usarle o immetterle sul mercato «con tutta la responsabilità e la cura necessarie a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla salute umana e all'ambiente». Inoltre, per evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, tutte le informazioni disponibili e pertinenti sulle sostanze (in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli) dovrebbero essere raccolte per agevolare l'individuazione di proprietà pericolose, e raccomandazioni sulle misure di gestione dei rischi dovrebbero essere sistematicamente trasmesse attraverso le catene di approvvigionamento.

 

Registrazione e relazione sulla sicurezza chimica

Il regolamento prevede un obbligo generale che impone a qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno di presentare una domanda di registrazione all'Agenzia per i prodotti chimici che avrà sede a Helsinki. Ai fini della registrazione, è necessario fornire una fascicolo tecnico contenente una serie di informazioni, ad esempio, in merito alla fabbricazione e all'uso della sostanza, alla sua classificazione e all'etichettatura e alle istruzioni sulla sicurezza d'uso. A seguito della registrazione, il dichiarante sarà tenuto ad aggiornare senza indebito ritardo la sua registrazione con tutte le nuove informazioni pertinenti.

Per tutte le sostanze soggette a registrazione in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno per dichiarante, dev'essere fornita una relazione sulla sicurezza chimica che documenta la valutazione realizzata in base a precise disposizioni indicate in un allegato dello stesso regolamento. Tale esercizio, oltre a trattare dei pericoli per la salute umana e dei pericoli fisico-chimici e per l'ambiente, dovrà comprendere anche la valutazione del carattere persistente, bioaccumulabile e tossico (TBT) e molto persistente e molto bioaccumulabile delle sostanze (vPvB). In seguito, dovrà essere valutata l'esposizione e la caratterizzazione dei rischi.

Per un periodo di cinque anni, tuttavia, tale obbligo non si applica alle sostanze fabbricate nella Comunità o importate a fini di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi da un fabbricante, importatore o produttore di articoli, per proprio conto o in collaborazione con i clienti, in quantitativi non superiori a quanto richiesto da tali attività. A tal fine, i soggetti interessati, dovranno notificare all'Agenzia per le sostanze chimiche (istituita dallo stesso regolamento) una serie di informazioni sulle sostanze e l'elenco dei clienti. L'Agenzia, peraltro, potrà decidere di prorogare l'esenzione di cinque anni se viene dimostrato che la proroga è giustificata dal programma di ricerca e sviluppo. Nel caso di sostanze destinate a essere utilizzate esclusivamente nella messa a punto di medicinali per uso umano o veterinario, o di sostanze che non sono immesse sul mercato, tale proroga potrà raggiungere i dieci anni.

Il regolamento si attiene al principio "una sostanza, una registrazione". Pertanto prevede che, qualora uno o più soggetti intendano fabbricare e/o importare nell'UE una sostanza che deve essere registrata, dovrà essere effettuata la trasmissione di una serie di informazioni del fascicolo tecnico da un solo dichiarante, che assumerà il ruolo di capofila e che agirà con il consenso degli altri soggetti.

La Commissione, entro dodici anni dall'entrata in vigore del regolamento, dovrà valutare se estendere o meno l'obbligo di realizzare la valutazione chimica anche alle sostanze che sono fabbricate o importate in quantitativi inferiori alle dieci tonnellate. Tuttavia, in forza al compromesso con il Consiglio, tale periodo è ridotto a sette anni per le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. Nel procedere alla revisione, inoltre, la Commissione dovrà tenere conto dei costi per i fabbricanti e per gli importatori connessi con l'elaborazione della relazione di sicurezza, della ripartizione dei costi tra gli attori della catena di approvvigionamento e gli utilizzatori a valle e, infine, dei benefici per la salute umana e l'ambiente. Le disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale sono stati poi rafforzati estendendo da tre a sei anni la protezione dei dati.

 

Autorizzazione e sostituzione delle sostanze pericolose

Il regolamento intende garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente problematiche siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide. A tal fine, tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle che richiedono autorizzazioni dovranno analizzare la disponibilità di alternative, considerarne i rischi ed esaminare la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione.

Le sostanze soggette alla procedura di autorizzazione sono quelle considerate più pericolose. Ossia quelle che, in base ai criteri di classificazione, sono considerate cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, nonché persistenti, bioaccumulabili e tossiche (TBT) oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). Un'autorizzazione è necessaria anche per le sostanze come quelle che perturbano i sistema endocrino o quelle aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, con proprietà diverse da quelle già citate, per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi sulla salute umana o per l'ambiente.

Queste sostanze saranno inserite in un allegato del regolamento attraverso una procedura che prevede un importante ruolo per l'Agenzia. Prima di assumere una decisione sull'inclusione di sostanze nell'allegato, l'Agenzia, tenuto conto del parere del comitato degli Stati membri, dovrà raccomandare le sostanze prioritarie da includere, ossia quelle che hanno proprietà PBT o vPvB, o quelle il cui uso è fortemente dispersivo o che sono prodotte in grandi quantitativi. L'agenzia redigerà quindi una raccomandazione, da rinnovare almeno ogni due anni, e la pubblicherà su un sito web prima di trasmetterla alla Commissione, invitando le parti interessate a formulare osservazioni.

E' comunque alla Commissione che spetta la competenza di decidere sulle domande di autorizzazione. Per le sostanze per le quali è possibile stabilire una soglia di sicurezza, questa è rilasciata se il rischio per la salute umana o per l'ambiente dovuto all'uso di una determinata sostanza a motivo delle sue proprietà è adeguatamente controllato e documentato dalla relazione sulla sicurezza chimica del richiedente, tenendo conto del comitato per la valutazione dei rischi. Rilasciando l'autorizzazione, comprese le eventuali condizioni, la Commissione terrà conto di tutti gli scarichi, emissioni e fuoriuscite noti al momento della decisione.

Il regolamento, d'altra parte, stabilisce che per le sostanze per le quali non è possibile stabilire una soglia di sicurezza sia possibile rilasciare un'autorizzazione «solo se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi» che il suo uso comporta e «se non esistono sostanze o tecnologie alternative». E' anche precisato che una decisione in tale senso può essere assunta solo dopo aver preso in considerazione il rischio che presentano gli usi della sostanza, comprese l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di gestione dei rischi proposte, i vantaggi socioeconomici derivanti dal suo uso e le conseguenze socioeconomiche di un rifiuto di autorizzazione (comprovati dal richiedente o da altre parti interessate), l'analisi delle alternative proposte dal richiedente o di un eventuale piano di sostituzione presentato dal richiedente e degli eventuali contributi trasmessi da terzi e, infine, le informazioni disponibili sui rischi che le eventuali sostanze o tecnologie alternative presentano per la salute umana o per l'ambiente. E' poi precisato che, nel valutare se esistano idonee sostanze o tecnologie alternative, la Commissione dovrà prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti e, in particolare, se il passaggio alle alternative comporterebbe una riduzione dei rischi complessivi per la salute umana e per l'ambiente, tenendo conto dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure di gestione dei rischi nonché la fattibilità tecnica ed economica delle alternative per il richiedente.

Le autorizzazioni, che avranno una validità da determinare caso per caso, saranno oggetto di una revisione di durata limitata. Il regolamento, d'altra parte, prevede che il titolare di un'autorizzazione dovrà inoltrare una versione aggiornata dell'analisi delle alternative, comprendenti informazioni circa eventuali attività pertinenti di ricerca e sviluppo svolte dal richiedente, se del caso, e gli eventuali piani di sostituzione presentati. Se la versione aggiornata dell'analisi delle alternative indica che esiste un'alternativa idonea, dovrà presentare un piano di sostituzione comprendente un calendario delle azioni proposte dal richiedente. Se non può dimostrare che il rischio è adeguatamente controllato, dovrà inoltrare anche una versione aggiornata dell'analisi socioeconomica contenuta nella domanda originaria. Nel momento in cui può dimostrare che il rischio è adeguatamente controllato, inoltrerà invece una versione aggiornata della relazione sulla sicurezza chimica.

 

Restrizioni

Un allegato del regolamento (XVII) elenca una serie di restrizioni imperative applicate a talune sostanze ai fini della fabbricazione, dell'immissione sul mercato e dell'utilizzazione. Inoltre, quando la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato di sostanze comportano «un rischio inaccettabile» per la salute umana o per l'ambiente, che richiede un'azione a livello comunitario, è prevista la possibilità di imporre nuove restrizioni o la modificazione delle restrizioni esistenti attraverso una dettagliata procedura che vede la partecipazione dell'Agenzia, di alcuni suoi comitati e della Commissione.

 

Valutazione e benessere degli animali

Il regolamento intende portare alla valutazione della sicurezza di circa 30.000 sostanze commercializzate prima del 1981 e prodotte o importate in quantità superiori a 1 tonnellata all'anno. Al fine di garantire un approccio armonizzato, l'Agenzia, in cooperazione con gli Stati membri, dovrà definire dei criteri per la determinazione dell'ordine di priorità delle sostanze da sottoporre ad una valutazione più approfondita. L'ordine di priorità è stabilito in funzione dei rischi che le sostanze presentano. I criteri dovranno tenere conto delle informazioni relative ai pericoli (come ad esempio l'affinità strutturale tra la sostanza in questione e sostanze notoriamente problematiche o sostanze persistenti e bioaccumulabili) che lasciano supporre che la sostanza o uno o più dei suoi prodotti di trasformazione presentino proprietà problematiche o siano persistenti o bioaccumulabili, alle informazioni sull'esposizione e al tonnellaggio, incluso il tonnellaggio complessivo risultante dalle registrazioni presentate da più dichiaranti.

All'agenzia spetterà anche esaminare le proposte di sperimentazione destinate alla produzione di informazioni relative a una sostanza, formulate in una registrazione. Il regolamento stabilisce che andrà considerata prioritaria la registrazione di sostanze che presentano o che possono presentare proprietà PBT, vPvB, sensibilizzanti e/o cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).

Come richiesto dai deputati, il compromesso riconosce tra gli obiettivi di REACH la promozione di metodi alternativi alla sperimentazione animale per testare gli effetti delle sostanze. Al fine di evitare una duplicazione dei test già realizzati sugli animali, le parti interessate avranno 45 giorni per manifestarsi prima che sia avviato un nuovo progetto di sperimentazione animale. I metodi alternativi, inoltre, dovranno essere convalidati dalla Commissione, dopo essere stati riconosciuti dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche o da altre istituzioni internazionali. La Commissione, inoltre, dovrà presentare ogni tre anni una relazione sul ricorso a questi test alternativi e, se lo ritiene necessario, potrà sottoporre nuove proposte legislative.

 

Comunicazione delle informazioni e condivisione dei dati

Il regolamento prevede una serie di disposizioni volte a promuovere la diffusione e lo scambio di informazioni e la condivisione di dati tra gli operatori del settore. Il compromesso contempla anche una clausola relativa all'obbligo di informare il pubblico sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti. La catena di distribuzione, compresi i consumatori che lo richiedono, dovrà quindi essere informata della presenza di qualsiasi sostanza chimica presente in quantità superiore allo 0,1% del peso totale dei prodotti. La Commissione, inoltre, dovrà esaminare la possibilità di stabilire un marchio europeo di qualità dei prodotti chimici.

 

Agenzia europea per le sostanze chimiche

Il regolamento istituisce l'Agenzia europea per le sostanze chimiche che ha lo scopo «di gestire e, in alcuni casi, di realizzare gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi» del regolamento e «di assicurare la coerenza a livello comunitario in relazione a tali aspetti».  Più in particolare, l'Agenzia dovrà fornire agli Stati membri e alle istituzioni della Comunità la consulenza scientifica e/o tecnica migliore possibile sulle questioni relative alle sostanze chimiche che sono di sua competenza e che le sono deferite a norma delle disposizioni del regolamento. Oltre ad eseguire i compiti già citati in precedenza nell'ambito della registrazione, della valutazione e delle restrizioni, l'Agenzia realizzerà e terrà aggiornate una o più banche dati sulle sostanze registrate e fornirà consulenza e assistenza ai fabbricanti e agli importatori ai fini della registrazione.

In forza al compromesso, due membri del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, che avrà la propria sede a Helsinki, saranno nominati dal Parlamento europeo e il direttore esecutivo dovrà sottoporsi a un'audizione di fronte al Parlamento prima di essere nominato. Le richieste dei deputati riguardo alle garanzie di indipendenza dei membri nei confronti dell'industria e alla pubblicazione delle dichiarazioni d'interesse, d'altra parte, non sono state accolte dal compromesso.

 

L'Assemblea ha inoltre approvato la seguente relazione:

-       Doc. A6-0446/2006 - Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

Confermando l'accordo cui sono giunti Parlamento e Consiglio nell'ambito del comitato di conciliazione, l'Aula ha approvato la direttiva sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. Il provvedimento armonizza metodi di valutazione dell'inquinamento e impone agli Stati membri di prendere tutte le misure necessarie al fine di prevenire le immissioni di sostanze pericolose nelle acque sotterranee e di invertire la tendenza per quelle già compromesse.

 

 

 

SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

 

 

TV E NUOVI MEDIA SENZA FRONTIERE MA CON LA PUBBLICITÀ

Doc. A6-0399/2006

 

Relazione su sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

Procedura: Codecisione, prima lettura - Dibattito: 12.12.2006 - Votazione: 13.12.2006

 

Il Parlamento si è espresso sulla proposta volta ad attualizzare la direttiva "TV senza frontiere" per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e promuovere opere europee. Pur mantenendo l'affollamento pubblicitario al 20%, porta a ogni 30 minuti la cadenza degli spot. Pubblicità e televendite andranno nettamente distinte dai programmi e il product placement sarà consentito a determinate condizioni. Particolare attenzione è rivolta alla tutela dei minori da contenuti pornografici e violenti.

 

La Commissione europea ha presentato una proposta di aggiornamento della cosiddetta direttiva “TV senza frontiere” del 1989 che intende alleggerire la normativa che grava sui fornitori europei di servizi televisivi e di tipo televisivo e rendere più flessibile il finanziamento dei contenuti audiovisivi con nuove forme di pubblicità. La proposta prevede l'introduzione di pari condizioni di concorrenza per tutte le società che forniscono servizi di tipo televisivo, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per distribuirli. Questo nuovo approccio politico, secondo la Commissione, dovrebbe accelerare l'avvento di un mercato unico uniforme dei servizi televisivi e di tipo televisivo e promuovere l'industria europea dei contenuti.

Adottando la relazione, il Parlamento ricorda anzitutto che i servizi di media audiovisivi «sono nel contempo beni culturali ed economici». L'importanza crescente che rivestono per le società e la democrazia, soprattutto a garanzia della libertà dell'informazione, del pluralismo delle opinioni e dei mezzi di informazione, l'istruzione e la cultura, pertanto, giustifica l'applicazione e il rispetto di norme specifiche a tali servizi. In particolare «affinché siano preservate le libertà e i diritti fondamentali» e sia garantita la protezione dei minori e delle persone vulnerabili o disabili. A suo parere, inoltre, per assicurare la trasparenza e la prevedibilità sui mercati dei media e abbassare le barriere d'accesso, «occorre rispettare i principi fondamentali del mercato comune», come la legislazione sulla concorrenza e la parità di trattamento, «tenendo conto dell'importanza di condizioni omogenee e di un autentico mercato europeo della radiodiffusione».

La direttiva, andando oltre il settore televisivo "classico", abbraccia quindi tutti i servizi media audiovisivi. Un emendamento precisa che con "servizio di media audiovisivo" si intende un servizio «prestato sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media» e il cui obiettivo principale è la fornitura «di programmi» consistenti in immagini animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche «e/o comunicazioni commerciali audiovisive». In tale definizione, è inoltre aggiunto, non rientrano né i servizi nei quali la fornitura di contenuto audiovisivo è secondaria e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi, né la stampa nei formati cartaceo ed elettronico.

I deputati modificano anche le definizioni di servizi lineari e servizi a richiesta (on demand) proposte dalla Commissione. Pertanto, con "trasmissione televisiva" o "servizio lineare", si dovrà intendere un servizio di media audiovisivo nel quale «una sequenza cronologica di programmi è trasmessa a un numero indeterminato di potenziali telespettatori, in un dato momento deciso dal fornitore di servizi di media sulla base di un palinsesto fisso dei programmi». Fra i servizi lineari, un emendamento precisa che, attualmente, si annoverano in particolare la televisione analogica e digitale, il live streaming (trasmissione continua in diretta), il webcasting (trasmissione televisiva su internet) e il video a richiesta in differita.

Con “servizio a richiesta" o "servizio non lineare", si intende invece un servizio di media audiovisivo «costituito da un'offerta di contenuti audiovisivi compilata o elaborata da un fornitore di servizi di media e nel quale l'utente richiede individualmente la fornitura di un particolare programma, sulla base di una gamma di contenuti e in un momento scelto dall'utente», o che non è contemplato dalla definizione di servizio lineare. Questa distinzione tra tipo di servizi è necessaria in quanto i fornitori di servizi on demand saranno sottoposti a una normativa più flessibile rispetto a quelli che propongono servizi lineari che, invece, dovranno rispettare una normativa più rigorosa.

 

Norme "etiche" rigorose per la pubblicità

Le "comunicazioni commerciali audiovisive" sono definite dai deputati come immagini in movimento, sonore o meno, che «sono trasmesse come parte di un servizio di media audiovisivo o, nel caso di canali dedicati alle televendite, come un servizio di media audiovisivo», allo scopo di promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica. Gli Stati membri dovranno anzitutto assicurare che queste comunicazioni rispettino «i principi stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

Più in particolare, le comunicazioni commerciali audiovisive non devono violare la dignità umana, offendere discriminando la razza, il genere, la nazionalità, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza oppure per la protezione dell'ambiente. Non devono poi violare i diritti dei bambini. E' anche precisato il divieto di qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva avente per oggetto sigarette e altri prodotti a base di tabacco. Le comunicazioni commerciali sulle bevande alcoliche, inoltre, «non devono rivolgersi ai minori né incoraggiare il consumo smodato di tali bevande». I deputati introducono anche il divieto di pubblicità per medicinali e cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica.

Propongono poi un emendamento che stabilisce il divieto della pornografia - «incluse le rappresentazioni suscettibili di incitare all'odio fondato sul sesso» - in tutte le forme di comunicazione commerciale e di televendita.  Queste, inoltre, non devono arrecare un pregiudizio morale e fisico ai minorenni e, pertanto, non sono consentite pubblicità volte ad «esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, né quelle che li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri» ad acquistarli. Non possono neanche sfruttare la particolare fiducia che essi ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrare minori che si trovano in situazioni di pericolo.

Ma non solo, facendo proprio un emendamento proposto dal PPE/DE e dall'ALDE/ADLE, il Parlamento chiede agli Stati membri di incoraggiare i fornitori di servizi media ad elaborare un codice di condotta concernente i programmi per bambini che contengono o sono interrotti da pubblicità, sponsorizzazioni o qualunque altra forma di commercializzazione di cibi e bevande «malsani e inadeguati, come quelli ad elevato contenuto di grassi, zuccheri e sale, e di bevande alcoliche».

 

Chiara distinzione tra pubblicità e programmi

Ai sensi della proposta di direttiva, le comunicazioni commerciali devono essere chiaramente identificabili come tali e, aggiungono i deputati, «distinguibili dal contenuto editoriale». Fermo restando l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, è anche precisato, la pubblicità televisiva, le televendite e le telepromozioni «devono essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali. Dette comunicazioni, inoltre, «devono rispettare l'integrità e le interruzioni naturali del programma durante il quale sono trasmesse».

E' anche precisato che sono proibite le comunicazioni commerciali «occulte» e quelle che ricorrono a «tecniche subliminali». A quest'ultimo proposito, i deputati precisano che «il volume sonoro della pubblicità, nonché dei programmi o delle sequenze che la precedono e la seguono, non deve superare il volume medio di altri parti del programma». Tale obbligo, è anche precisato, implica sia la responsabilità dei pubblicitari sia quella delle emittenti, «che devono assicurarsi che i pubblicitari lo rispettino allorché forniscono i loro messaggi».

 

Spot ogni 30 minuti e massimo 20% di pubblicità all'ora

Accogliendo un emendamento avanzato da PPE/DE e ALDE/ADLE, il Parlamento chiede che la pubblicità e gli spot di televendita possano essere inseriti solo «tra» i programmi ma, che a determinate condizioni, possano anche essere inseriti «nel corso» di un programma «in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità - tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso - e i diritti degli aventi diritto». Più precisamente, accogliendo un emendamento avanzato dall'ALDE/ADLE con un solo voto di scarto (324 favorevoli, 323 contrari e 12 astenuti), il Parlamento propone che la trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari possa essere interrotta da pubblicità e/o televendite «una volta ogni segmento programmato di 30 minuti». La proposta della Commissione prevedeva la possibilità di un'interruzione ogni 35 minuti, mentre gli orientamenti del Consiglio prevedono pause pubblicitarie ogni 30 minuti. La commissione cultura invece proponeva interruzioni ogni 30 minuti per i programmi di bambini e i notiziari di una durata superiore alla mezz'ora e ogni 45 minuti per i film televisivi, i film e le opere teatrali, i concerti e le opere liriche.

Come proposto dalla Commissione, il Parlamento conferma che «in una data ora di orologio», il tempo di trasmissione dedicato alle forme brevi di pubblicità, come gli spot pubblicitari, «non può superare il 20%». Tale disposizione, statuisce però un emendamento proposto dall'ALDE/ADLE e accolto dall'Aula, non si applica ai messaggi diffusi dall'emittente che pubblicizza i propri programmi, alle televendite, ai programmi sponsorizzati nonché, ove applicabile, agli inserimenti di prodotti. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, inoltre, devono restare un'eccezione, ad esclusione di quelli inseriti nei programmi sportivi.

Diversi emendamenti tesi a rendere meno frequenti e meno lunghe le interruzioni pubblicitarie sono stati respinti dall'Aula. E' il caso, ad esempio, della proposta della GUE/NGL di imporre un termine di 20 minuti tra ogni successiva interruzione all'interno di un programma con spot pubblicitari o di telepromozioni o televendite. Non è stato nemmeno accolto un emendamento avanzato dal PSE di includere le telepromozioni nel tetto del 20% orario, di fissare al 20% del tempo di trasmissione quotidiana la proporzione massima di trasmissione destinata agli spot di televendita e pubblicitari e alle altre forme di pubblicità nonché di limitare al 15% del tempo di trasmissione quotidiano la durata complessiva degli spot pubblicitari.

 

Product placement vietato in principio, ma possibile in film e fiction

I concetti di "inclusione di prodotti" e di "inserimento di temi" sono precisati da un emendamento. Si tratta di un «intervento di un'impresa o di un organismo qualsiasi nella sceneggiatura di un film o di una fiction al fine di promuovere un prodotto, un servizio o una marca». I deputati, in proposito, pongono il principio di vietare queste pratiche, in particolare nei notiziari e nei programmi di attualità, nei programmi per bambini, nei documentari e nei programmi di consulenza. In deroga a questo principio, tuttavia, prevedono che gli Stati membri possano autorizzare espressamente l'inserimento di prodotti in opere cinematografiche, in film e in serie per la televisione e in trasmissioni sportive. Oppure se si tratta di "aiuti alla produzione", ossia qualora non siano effettuati pagamenti, ma determinati beni o servizi siano forniti gratuitamente in vista del loro inserimento in un programma. Non è invece stato accolto dal Parlamento un emendamento presentato dalla GUE/NGL che intendeva vietare ai servizi media audiovisivi per bambini l'inserimento di prodotti.

D'altra parte, il Parlamento propone che ai programmi contenenti l'inserimento di prodotti venga imposto di rispettare una serie di requisiti. Ad esempio, occorre che il loro contenuto e, nel caso della radiodiffusione televisiva, la loro programmazione, non siano in alcun caso influenzati in modo tale da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriali del fornitore dei servizi di media. I programmi, inoltre, non devono invitare direttamente all'acquisto, al noleggio o alla locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi e non debbono mettere «indebitamente in evidenza» il prodotto in questione.

E' poi necessario che i telespettatori siano chiaramente informati dell'inserimento di prodotti e, a tal fine, tali programmi devono poter essere «opportunamente identificati» all'inizio e alla fine del programma e con un segnale almeno ogni 20 minuti nel corso del programma. In ogni caso, i programmi non possono contenere inserimento di prodotti o aiuti alla produzione per tabacco o sigarette oppure di prodotti che provengono da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti del tabacco. E neppure di medicinali specifici o cure mediche disponibili esclusivamente su prescrizione medica.

 

Sì allo sponsoring, ma a determinate condizioni

La proposta di direttiva prevede anche che i servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati debbano rispettare una serie di prescrizioni. Più precisamente, secondo la formulazione proposta dai deputati, il contenuto dei servizi e, nel caso della radiodiffusione televisiva, la programmazione, non devono in alcun caso essere influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media. Inoltre, i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione. Pertanto, i programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi.

D'altra parte è sancito il divieto di sponsorizzare servizi o programmi da parte di imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di tabacco o altri prodotti a base di tabacco. Inoltre, se è consentita la promozione del nome o dell'immagine di un impresa che produce e vende farmaci o cure mediche, è vietata quella relativa a medicinali specifici o cure mediche che si possono ottenere solamente previa prescrizione medica. Infine, notiziari e programmi di attualità non possono essere sponsorizzati.

 

Una televisione responsabile che tutela minori e disabili. No a violenza e pornografia.

In forza a un emendamento, gli Stati membri dovranno adottare le misure atte a garantire che le trasmissioni dei fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione «non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni», in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Dovranno altresì assicurare che non sia trasmessa in alcun caso della pedopornografia, «pena sanzioni di tipo amministrativo e penale».

I deputati, inoltre, invitano la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare le parti interessate dell'industria dei media e promuovere, quale ulteriore misura di tutela dei minori, un sistema comunitario di identificazione, valutazione e filtraggio di contenuti. A loro parere occorre anche promuovere misure per dare ai genitori e alle badanti migliori possibilità di controllo sui programmi che contengono violenza gratuita e pornografia. A tale fine, propongono i deputati, occorrerebbe riflettere sulla fattibilità tecnica e giuridica di una segnaletica armonizzata dei contenuti.

Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero promuovere la produzione e la programmazione di programmi idonei ai minori e atti a migliorare le loro conoscenze sui mezzi di comunicazione. D'altra parte, con un emendamento, i deputati chiedono agli Stati membri di adottare misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi «diventino gradualmente accessibili per le persone con disabilità visiva e auditiva».

 

Mercato unico dell'audiovisivo e promozione delle opere europee

In forza al principio del paese d'origine, nel quadro del mercato comune, tutte le trasmissioni aventi la loro origine nella Comunità e che devono essere captate nella medesima, in particolare quelle destinate ad un altro Stato membro, devono rispettare le normative che lo Stato membro d'origine applica alle trasmissioni per il pubblico nel suo territorio. Gli Stati membri devono quindi assicurare la libertà di ricezione e non ostacolare la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva.

Ma sono previste delle deroghe eccezionali a questo principio nel rispetto di precise condizioni e, al riguardo, è anche definita una procedura per comporre le controversie che prevede anche una sorta di "legittimazione" da parte della Commissione delle misure prese dagli Stati membri. Questi ultimi d'altra parte, conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla direttiva e, aggiungono i deputati, «purché tali norme non siano in contrasto con i principi generali del diritto dell'UE».

Inoltre, «in virtù del principio del libero accesso all'informazione» sancito dalla Carta dei diritti fondamentali, e fatti salvi gli accordi contrattuali esistenti tra gli organismi di radiodiffusione, ciascuno Stato membro dovrà provvedere a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, compresi gli estratti destinati a trasmissioni transfrontaliere, le emittenti stabilite in altri Stati membri non siano private dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione. L'emittente che concede l'accesso, è peraltro precisato dai deputati, «ha diritto a un adeguato compenso per i costi tecnici sostenuti». Mentre le emittenti possono scegliere liberamente brevi estratti dell'attualità a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare almeno la fonte. Tali estratti, puntualizza un emendamento, «sono utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale».

Gli Stati membri, inoltre, devono assicurare che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati e tenendo debito conto dei diversi strumenti di fornitura, «lo sviluppo e la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse». Per quanto riguarda i servizi di media audiovisivi non lineari, è puntualizzato da un emendamento, il sostegno e la promozione potrebbero assumere la forma di un numero minimo di opere europee proporzionale alla resa economica, oppure di una quota minima di opere europee e di opere europee create da produttori indipendenti dalle emittenti nei cataloghi di "video su richiesta", o ancora di una presentazione attraente delle opere europee e di opere create da tali produttori indipendenti nelle guide elettroniche ai programmi.

 

Pluralismo dei media e posizioni dominanti

Un emendamento afferma che per promuovere un'industria audiovisiva europea forte, competitiva e integrata e potenziare il pluralismo dei media in tutta l'Unione europea, permane essenziale che solo uno Stato membro abbia la competenza giurisdizionale su un fornitore di servizi di media audiovisivi e che il pluralismo dell'informazione sia un principio fondamentale dell'Unione europea. I deputati ritengono pertanto essenziale che «gli Stati membri impediscano l'emergere di posizioni dominanti che comportino limitazioni del pluralismo e della libertà dell'informazione nei media nonché dell'informazione in genere, ad esempio adottando misure per garantire un accesso non discriminatorio alle offerte di servizi di media audiovisivi nel pubblico interesse (tra l'altro, attraverso obblighi di ridiffusione)».

 

 

 

 

ISTITUZIONI

 

 

CONFERMA DEI NUOVI COMMISSARI BULGARO E RUMENO

 

-       Docc. B6-0644, 0645/2006 - Proposta di decisione - Nomina dei commissari bulgaro e rumeno

Procedura: Proposta di decisione

-       Doc. A6-0442/2006 - Relazione sulla proposta nomina di Nadezhda Sandolova a membro della Corte dei conti

-       Doc. A6-0443/2006 - Relazione su sulla proposta nomina di Ovidiu Ispir a membro della Corte dei conti

Procedura: Consultazione legislativa - Votazione: 12.12.2006

 

L'Aula ha approvato a larghissima maggioranza la nomina di Meglena Kuneva e Leonard Orban come membri della Commissione a partire dal 1° gennaio 2007. La prima, di nazionalità bulgara, sarà responsabile della protezione dei consumatori, mentre il nuovo commissario rumeno avrà il portafoglio del multilinguismo. Il Consiglio potrà adesso procedere alla nomina formale dei commissari. E' anche stata approvata la nomina dei membri bulgaro e rumeno della Corte dei conti.

 

Nomina dei nuovi commissari

La nomina di Meglena Kuneva è stata approvata con 583 voti favorevoli, 21 contrari e 28 astensioni. Quella di Leonard Orban con 595 voti favorevoli, 16 contrari e 29 astensioni.

 

Nomina dei membri della Corte dei conti

Con 356 voti favorevoli, 229 contrari e 51 astensioni, il Parlamento ha dato parere favorevole alla nomina del membro rumeno della Corte, Ovidiu Ispir. Il membro bulgaro, Nadezhda Sandalova, ha invece ottenuto 561 voti favorevoli, 32 contrari e 38 astensioni.

 

 

 

BILANCIO

 

 

APPROVATO IL BILANCIO 2007

Doc. A6-0451/2006

 

Relazione sul progetto generale 2007, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)

Procedura: Bilancio - Dibattito: 12.12.2006 - Votazione: 13.12.2006

 

Il Parlamento europeo ha approvato in seconda lettura il bilancio per il 2007 che è stato firmato oggi dal Presidente Borrell, dalla Commissione europea e dalla Presidenza finlandese dell'Unione europea. I crediti d'impegno per l'anno prossimo ammonteranno a 126,5 miliardi di euro e quelli di pagamento a 115,5 miliardi, pari allo 0,99% del reddito nazionale lordo dell'UE. Il bilancio 2007, il primo dell'UE con 27 Stati membri, è superiore del 3,2% rispetto quello dell'anno precedente.

 

Nel corso dell'esame di tale bilancio, sia il paventato taglio del personale della Commissione sia le spese per la politica estera e di sicurezza comune (PESC) sono stati al centro delle discussioni. Alla fine, il Parlamento si è opposto alla proposta di soppressione di posti nell'amministrazione formulata dalla Presidenza finlandese ed è riuscito ad avere l'impegno del Consiglio a fornirgli in tempo utile tutte le informazioni utili sulle azioni che riguardano la PESC. A riprova della compattezza creatisi in seno ai gruppi politici, tutta la Sezione III che riguarda il bilancio gestito dalla Commissione è stata votata in blocco.

Nel corso del dibattito svoltosi in Aula, il relatore aveva dichiarato che «nell'ambito del principio "value for money", una serie di elementi innovatori sono stati inseriti nella procedura standard di bilancio per migliorare la redditività delle spese dell'Unione europea, assicurando così una migliore efficacia per i suoi cittadini. Il nostro compito, adesso, consiste nel rafforzare tale approccio, mettendo in atto un meccanismo di valutazione annua delle prestazioni dei programmi specifici». Il relatore si è quindi rallegrato della convergenza con la Commissione, che ha portato ad una dichiarazione comune che sottolinea la necessità di integrare tale principio nella procedura annuale di bilancio.

 

 

 

POLITICA DELL'OCCUPAZIONE

 

 

FONDO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE DI PIÙ AMPIA PORTATA

Doc. A6-0385/2006

 

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Procedura: Codecisione, prima lettura - Dibattito: 12.12.2006

 

Il Parlamento ha approvato l'istituzione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Tale Fondo potrà utilizzare fino a 500 milioni di euro l'anno per aiutare i lavoratori licenziati a seguito dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale che portano a un notevole aumento delle importazioni o a delocalizzazioni industriali.

 

Negoziati informali con il Consiglio hanno portato alla definizione di un compromesso in merito alla proposta di regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Il compromesso accoglie gran parte dei suggerimenti avanzati dai deputati con la relazione adottata a ottobre dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali. La Plenaria, sottoscrivendo l'accordo, permette che il regolamento entri in vigore già il 1° gennaio 2007.

La relazione sottolinea che, nonostante gli effetti positivi sulla crescita e l'occupazione, la globalizzazione può anche comportare conseguenze negative per i lavoratori più vulnerabili e meno qualificati in determinati settori. Per i deputati, l'assistenza fornita dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), dovrebbe offrire solidarietà e sostegno a singoli lavoratori licenziati a seguito di cambiamenti strutturali del commercio mondiale. Il FEG, è infatti precisato, non deve finanziare la ristrutturazione di imprese o settori né misure passive di protezione sociale.

Il contributo finanziario di solidarietà europea dev'essere invece destinato a sovvenzionare misure attive per il mercato del lavoro che possano far parte di un insieme coordinato di servizi personalizzati miranti a reinserire nel mercato del lavoro i lavoratori licenziati. Ad esempio, l’assistenza nella ricerca di un impiego, l’orientamento professionale, la formazione e la riqualificazione su misura, la certificazione dell'esperienza acquisita, l’assistenza per la ricollocazione professionale e la promozione dell’imprenditorialità. Il Fondo avrà ugualmente l'obiettivo di stimolare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nell'Unione europea.

 

 

 

DIRITTI DELLE DONNE/PARI OPPORTUNITÀ

 

 

FONDATO L'ISTITUTO EUROPEO PER L'UGUAGLIANZA DI GENERE