GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO
PARLAMENTO EUROPEO
(DEMOCRATICI-CRISTIANI) E DEMOCRATICI EUROPEI
Delegazione
Italiana FORZA ITALIA - P
Ufficio di Roma

EUROINFORMAZIONI
PER
PICCOLA E MEDIA IMPRESA - INDUSTRIA - COMMERCIO
ARTIGIANATO - SERVIZI - ENTI TERRITORIALI LOCALI
BREVI DALL’EUROPA
DAL PARLAMENTO EUROPEO
DALLE ALTRE ISTITUZIONI DELL'UE
RECEPIMENTO LEGISLAZIONE UE
DALLA GAZZETTA UFFICIALE (GUCE)
BANDI - INVITI - AVVISI
EUROCOOPERAZIONI - RICERCA PARTNERS
25
gennaio 2007
n° 145
Lettera informativa della Delegazione Italiana
Forza Italia - P del Gruppo PPE/DE
_____________________________________________________________________________
GRUPPO PPE/DE - Delegazione
Italiana di FORZA ITALIA - P
Ufficio di Roma
“EUROINFORMAZIONI”
per la Piccola e Media Impresa- Industria -
Commmercio - Artigianato
Servizi - Enti Territoriali Locali
Con informazioni ricavate da
pubblicazioni ufficiali delle Istituzioni Europee
*****************************************
Con questa "lettera" si
intende fornire un servizio informativo rivolto a tutti i cittadini ed in
particolare a chi riveste cariche istituzionali, a chi lavora nel settore delle
Piccole e Medie Imprese, dell’Industria, del Commercio, dell’Artigianato, dei
Servizi e degli Enti Territoriali Locali in cui l’informazione “Europa” risulta
essere di vitale importanza.
Viste le gravi carenze esistenti
in Italia nel settore, si autorizza e si auspica la riproduzione e l’ulteriore
diffusione di queste note informative. Operare nella nuova “dimensione europea”
è oggi infatti una necessità per la sopravvivenza e la crescita di ogni
attività sociale ed imprenditoriale.
EUROINFORMAZIONI E’
ANCHE SU INTERNET:
http://www.euroinformazioni.org
*****************************************
Si ringraziano tutti coloro che
direttamente o indirettamente contribuiscono alla realizzazione di questa
lettera informativa ed in particolare l’Eurosportello Veneto del Centro Estero
delle Camere di Commercio del Veneto per la preziosa e diretta collaborazione.
BREVI DALL'EUROPA
FAR
CONOSCERE IL TUO CV ALLA COMMISSIONE EUROPEA IN MODO FACILE ED EFFICACE? ORA
PUOI
Il
servizio on line è disponibile in inglese, francese e tedesco. La banca dati è
gestita dalla Commissione ma per il futuro è prevista l’entrata nel sistema di
altre istituzioni europee ed internazionali.
Per
ulteriori informazioni: http://europa.eu.int/italia/news/10e326a8460.html .
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il tuo CV: http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/application_en.htm
PARTE
IL PROGRAMMA QUADRO PER LA COMPETITIVITÀ E L'INNOVAZIONE
Il
Consiglio europeo di fine ottobre ha adottato la decisione che introduce il
Programma quadro per la competitività e l'innovazione per il 2007-2013 (CIP).
Il
Programma Quadro Innovazione e Competitività è stato istituito per:
a)
promuovere la competitività delle imprese, in particolare delle PMI;
b)
promuovere l'innovazione, compresa l'eco-innovazione;
c)
accelerare lo sviluppo di una società dell’informazione sostenibile
competitiva, innovativa e capace d’integrazione;
d)
promuovere l’efficienza energetica e fonti energetiche nuove e rinnovabili in
tutti i settori, compreso quello dei trasporti.
Gli
obiettivi del programma quadro sono perseguiti mediante l’attuazione di tre
programmi specifici:
1) il
programma per l’innovazione e l’imprenditorialità, che ingloba i precedenti
programma MAP (per la promozione dell’impresa e dell’imprenditorialità),
“Innovation” (strumento che fino alla fine del 2006 rientra nel VI programma
d’azione per
2) il
programma di sostegno alla politica in materia di TIC, che ricomprende in un
quadro armonizzato le azioni sostenute dai programmi precedenti in questo
settore, quali Modinis, eTen, eContent (nb: eContentplus, approvato nel 2005
continua ad esistere come programma autonomo fino al 31/12/2008);
3) il
programma Energia intelligente - Europa che ricomprende la gran parte dei
programmi specifici previsti dal precedente programma EIE, attualmente in
vigore, ovvero SAVE (uso razionale dell’energia), ALTENER (energie rinnovabili)
e STEER (aspetti energetici dei trasporti).
I tre
programmi sono gestiti in modo parzialmente autonomo.
I
Beneficiari: diversificati in base ai programmi e alle attività. Al programma
potranno partecipare anche soggetti provenienti da paesi terzi diversi da
quelli indicati nelle aree geografiche, qualora ciò sia consentito dagli
accordi e dalle procedure e conformemente alle stesse.
Entità
del contributo: Il programma può assegnare:
-
co-finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti selezionati
sulla base di inviti a presentare proposte;
-
prestiti agevolati e garanzie su prestiti.
Modalità
e procedura: per l’attuazione del programma
Scadenza:
01/01/2007 - 31/12/2013
Referente:Commissione
europea - DG Imprese e industria
Risorse
finanziarie disponibili: 3.196 milioni di euro (a prezzi del 2004) [3.621
milioni a prezzi attuali].
Il
budget disponibile sarà ripartito fra i tre programmi specifici secondo i seguenti
criteri:
a) il
60% per la realizzazione del programma per l’innovazione e l’imprenditorialità
(di cui circa 1/5 per la promozione dell’eco-innovazione);
b) il
20% per la realizzazione del programma di sostegno alla politica in materia di
TIC;
c) il
20% per la realizzazione del programma Energia intelligente/Europa.
Aree
Geografiche UE coinvolte a 27: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia,
Ungheria. Paesi specifici/Regioni specifiche: Albania, Bosnia-Erzegovina,
Croazia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia (incluso il
Kosovo) e Turchia.
EFTA/SEE:Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
DALLA UE UN NO AI CIBI GENETICAMENTE
MODIFICATI
Al fine
di tutelare la salute dei consumatori e la biodiversità, l’Unione europea ha
adottato una politica di estremo rigore nei riguardi dei prodotti geneticamente
manipolati, basata sul “principio di preacauzione” che limita l’utilizzo di
quei ritrovati scientifici che non offrono sufficienti garanzie circa le
conseguenze che possono provocare se immessi nel mercato. Tale impostazione è
stata ulteriormente ribadita dal Commissario europeo per l’Agricoltura e lo
Sviluppo Rurale, Mariann Ficher Boel, la quale ha negato la possibilità che in
Europa si possa concedere l’autorizzazione all’importazione e alla vendita di
carni e latticini provenienti da animali clonati, come accaduto in America. Nel
contenzioso tra UE e Stati Uniti non trova ancora soluzione, tra l’altro, il
problema dell’import di alcuni alimenti e primo fra tutti il riso OGM. Il riso
importato dagli USA negli ultimi anni risulta contaminato:
In
Italia, intanto,
UE, NESSUN OBBLIGO DI INDICAZIONE DI
ORIGINE IN ETICHETTA
L’Unione
europea ha bocciato la legge che obbliga l’indicazione in etichetta
dell’origine della materia prima del prodotto alimentare. Il 17 novembre è
scaduto il termine per l’Italia per abrogare la legge 204/2004: la normativa
italiana in materia di origine delle merci non è in linea con l’articolo 28 del
Trattato Ue e con la direttiva del 2000 relativa all’etichettatura dei prodotti
alimentari. L’obbligo di “etichetta trasparente”, secondo l’UE contrasta con le
regole della concorrenza in quanto “incita il consumatore a preferire i
prodotti italiani”, la provenienza della materia prima può essere indicata ma
solo “qualora il consumatore possa essere indotto in errore circa l’origine del
prodotto”.
Attualmente
l’origine è obbligatoria per carni bovine e di pollame, pesce, prodotti
ortofrutticoli, miele, latte fresco.
DAL PARLAMENTO EUROPEO
Tutti i documenti approvati sono
disponibili
per n° di documento o per data di
approvazione sul sito: http.www.europarl.eu.int/activities/expert/ta/search.do?language=IT
STRASBURGO - SESSIONE
11 - 14 DICEMBRE 2006
AMBIENTE
REACH: LA CHIMICA È SOTTO CONTROLLO
- Doc. A6-0352/2006 - Raccomandazione
per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le
sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE
del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE
e 2000/21/CE
- Doc. A6-0345/2006 - Raccomandazione
per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
per adattarla al regolamento (CE) n. …/2006 concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
e che istituisce l'Agenzia europea delle sostanze chimiche
Procedura: Codecisione, seconda lettura - Dibattito:
11.12.2006 - Votazione: 13.12.2006
Il Parlamento, approvando il compromesso negoziato
con il Consiglio, ha dato il via libera al nuovo regolamento sulle sostanze
chimiche, noto come REACH. I produttori saranno obbligati a registrare tutte le
sostanze chimiche prodotte e importate in quantità superiori a una tonnellata
all'anno. Per le sostanze più pericolose, i fabbricanti dovranno sottoporre un
piano di sostituzione con alternative più sicure. Se queste non esistono,
dovranno presentare un piano di ricerca volto a trovarle.
Il regolamento
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche, più nota con l'acronimo REACH (Registration,
Evaluation and Authorisation of CHemicals), è stata avanzata dalla Commissione
nell'ottobre 2003 con lo scopo di sostituire più di quaranta testi legislativi
esistenti con un unico provvedimento. L'obiettivo è di assicurare un elevato
livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusa la promozione
di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze
comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno,
rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione. Il provvedimento,
che si fonda sul principio di precauzione, stabilisce quindi disposizioni che
si applicano alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di tali
sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, e
all'immissione sul mercato di preparati.
Il testo intende superare
l'attuale distinzione tra prodotti chimici nuovi ed esistenti. I primi
riguardano circa 3.000 sostanze commercializzate dopo il 1981 (anno in cui è
stata introdotto l'obbligo di richiedere un'autorizzazione), mentre tra i
secondi si contano circa 100.000 sostanze poste sul mercato prima di tale data.
Secondo la Commissione, le informazioni sulla sicurezza del 99% di questi
ultimi prodotti sono inadeguate. Il regolamento intende quindi portare alla
valutazione della sicurezza di circa 30.000 sostanze commercializzate prima del
1981 e prodotte o importate in quantità superiori a 1 tonnellata all'anno.
D'altra parte, invertendo l'onere della prova, impone ai produttori o agli
importatori di dimostrare che la commercializzazione dei loro prodotti chimici
può avvenire senza pericolo per la salute umana e l'ambiente. Ad oggi, questo
compito era affidato alle autorità pubbliche.
Il relatore è riuscito a
negoziare in extremis un compromesso con il Consiglio sostenuto da PPE/DE, PSE,
ALDE/ADLE e UEN che - essendo stato confermato dalla Plenaria con 529 voti
favorevoli, 98 contrari e 24 astensioni - permetterà al regolamento di entrare
in vigore il 1° giugno 2007. Tuttavia, alcuni suoi elementi - come quelli
relativi alla registrazione delle sostanze, alla condivisione dei dati, alla
valutazione, all'autorizzazione e all'agenzia - saranno d'applicazione a
partire dall'anno successivo. Prima del voto, il relatore ha sottolineato che
l'adozione del compromesso avrebbe lanciato un «messaggio forte» agli europei
sul fatto che, dal 1° giugno, REACH «comincerà a camminare» e produrrà risultati
importanti per la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente ma anche per la
competitività del sistema europeo.
Il Presidente JOSEP BORRELL ha dichiarato: «questo voto, su uno dei testi più complessi
della storia dell'UE, mette in atto una normativa essenziale per preservare la
salute pubblica e l'ambiente contro i rischi delle sostanze chimiche, senza
inficiare la competitività europea. Offre ai cittadini europei una vera
protezione contro la moltitudine di sostanze tossiche presenti nella vita di
tutti i giorni in Europa».
Obbligo di diligenza
Grazie all'insistenza del
Parlamento, il regolamento prevede il principio dell'obbligo di diligenza a
carico di fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze, in
quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli. In forza a tale
principio, l'industria dovrebbe fabbricare le sostanze, importarle, usarle o
immetterle sul mercato «con tutta la responsabilità e la cura necessarie a
garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni
alla salute umana e all'ambiente». Inoltre, per evitare effetti nocivi sulla
salute umana e sull'ambiente, tutte le informazioni disponibili e pertinenti
sulle sostanze (in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli)
dovrebbero essere raccolte per agevolare l'individuazione di proprietà
pericolose, e raccomandazioni sulle misure di gestione dei rischi dovrebbero
essere sistematicamente trasmesse attraverso le catene di approvvigionamento.
Registrazione e relazione sulla
sicurezza chimica
Il regolamento prevede un
obbligo generale che impone a qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza
in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi
pari o superiori a 1 tonnellata all'anno di presentare una domanda di
registrazione all'Agenzia per i prodotti chimici che avrà sede a Helsinki. Ai
fini della registrazione, è necessario fornire una fascicolo tecnico contenente
una serie di informazioni, ad esempio, in merito alla fabbricazione e all'uso
della sostanza, alla sua classificazione e all'etichettatura e alle istruzioni
sulla sicurezza d'uso. A seguito della registrazione, il dichiarante sarà
tenuto ad aggiornare senza indebito ritardo la sua registrazione con tutte le
nuove informazioni pertinenti.
Per tutte le sostanze
soggette a registrazione in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate
all'anno per dichiarante, dev'essere fornita una relazione sulla sicurezza chimica che documenta la valutazione
realizzata in base a precise disposizioni indicate in un allegato dello stesso
regolamento. Tale esercizio, oltre a trattare dei pericoli per la salute umana
e dei pericoli fisico-chimici e per l'ambiente, dovrà comprendere anche la
valutazione del carattere persistente, bioaccumulabile e tossico (TBT) e molto
persistente e molto bioaccumulabile delle sostanze (vPvB). In seguito, dovrà
essere valutata l'esposizione e la caratterizzazione dei rischi.
Per un periodo di cinque
anni, tuttavia, tale obbligo non si applica alle sostanze fabbricate nella
Comunità o importate a fini di attività di ricerca e sviluppo orientate ai
prodotti e ai processi da un fabbricante, importatore o produttore di articoli,
per proprio conto o in collaborazione con i clienti, in quantitativi non
superiori a quanto richiesto da tali attività. A tal fine, i soggetti
interessati, dovranno notificare all'Agenzia per le sostanze chimiche (istituita
dallo stesso regolamento) una serie di informazioni sulle sostanze e l'elenco
dei clienti. L'Agenzia, peraltro, potrà decidere di prorogare l'esenzione di
cinque anni se viene dimostrato che la proroga è giustificata dal programma di
ricerca e sviluppo. Nel caso di sostanze destinate a essere utilizzate
esclusivamente nella messa a punto di medicinali per uso umano o veterinario, o
di sostanze che non sono immesse sul mercato, tale proroga potrà raggiungere i
dieci anni.
Il regolamento si attiene
al principio "una sostanza, una
registrazione". Pertanto prevede che, qualora uno o più soggetti
intendano fabbricare e/o importare nell'UE una sostanza che deve essere
registrata, dovrà essere effettuata la trasmissione di una serie di
informazioni del fascicolo tecnico da un solo dichiarante, che assumerà il
ruolo di capofila e che agirà con il consenso degli altri soggetti.
La Commissione, entro
dodici anni dall'entrata in vigore del regolamento, dovrà valutare se estendere
o meno l'obbligo di realizzare la valutazione chimica anche alle sostanze che
sono fabbricate o importate in quantitativi inferiori alle dieci tonnellate.
Tuttavia, in forza al compromesso con il Consiglio, tale periodo è ridotto a
sette anni per le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la
riproduzione. Nel procedere alla revisione,
inoltre, la Commissione dovrà tenere conto dei costi per i fabbricanti e per
gli importatori connessi con l'elaborazione della relazione di sicurezza, della
ripartizione dei costi tra gli attori della catena di approvvigionamento e gli
utilizzatori a valle e, infine, dei benefici per la salute umana e l'ambiente.
Le disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale sono stati poi
rafforzati estendendo da tre a sei anni la protezione dei dati.
Autorizzazione e sostituzione delle
sostanze pericolose
Il regolamento intende
garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo
che i rischi che presentano le sostanze estremamente problematiche siano
adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente
sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano
economicamente e tecnicamente valide. A tal fine, tutti i fabbricanti,
importatori e utilizzatori a valle che richiedono autorizzazioni dovranno analizzare
la disponibilità di alternative, considerarne i rischi ed esaminare la
fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione.
Le sostanze soggette alla
procedura di autorizzazione sono quelle considerate più pericolose. Ossia
quelle che, in base ai criteri di classificazione, sono considerate
cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, nonché persistenti,
bioaccumulabili e tossiche (TBT) oppure molto persistenti e molto
bioaccumulabili (vPvB). Un'autorizzazione è necessaria anche per le sostanze
come quelle che perturbano i sistema endocrino o quelle aventi proprietà
persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto
bioaccumulabili, con proprietà diverse da quelle già citate, per le quali è
scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi sulla salute umana
o per l'ambiente.
Queste sostanze saranno
inserite in un allegato del regolamento attraverso una procedura che prevede un
importante ruolo per l'Agenzia. Prima di assumere una decisione sull'inclusione
di sostanze nell'allegato, l'Agenzia, tenuto conto del parere del comitato
degli Stati membri, dovrà raccomandare le sostanze prioritarie da includere,
ossia quelle che hanno proprietà PBT o vPvB, o quelle il cui uso è fortemente
dispersivo o che sono prodotte in grandi quantitativi. L'agenzia redigerà
quindi una raccomandazione, da rinnovare almeno ogni due anni, e la pubblicherà
su un sito web prima di trasmetterla alla Commissione, invitando le parti
interessate a formulare osservazioni.
E' comunque alla Commissione
che spetta la competenza di decidere sulle domande di autorizzazione. Per le
sostanze per le quali è possibile stabilire una soglia di sicurezza, questa è
rilasciata se il rischio per la salute umana o per l'ambiente dovuto all'uso di
una determinata sostanza a motivo delle sue proprietà è adeguatamente
controllato e documentato dalla relazione sulla sicurezza chimica del
richiedente, tenendo conto del comitato per la valutazione dei rischi.
Rilasciando l'autorizzazione, comprese le eventuali condizioni, la Commissione
terrà conto di tutti gli scarichi, emissioni e fuoriuscite noti al momento
della decisione.
Il regolamento, d'altra
parte, stabilisce che per le sostanze per le quali non è possibile stabilire
una soglia di sicurezza sia possibile rilasciare un'autorizzazione «solo se
risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi» che il suo uso
comporta e «se non esistono sostanze o tecnologie alternative». E' anche
precisato che una decisione in tale senso può essere assunta solo dopo aver
preso in considerazione il rischio che presentano gli usi della sostanza,
comprese l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di gestione dei rischi
proposte, i vantaggi socioeconomici
derivanti dal suo uso e le conseguenze socioeconomiche di un rifiuto di
autorizzazione (comprovati dal richiedente o da altre parti interessate), l'analisi delle alternative proposte
dal richiedente o di un eventuale piano di sostituzione presentato dal
richiedente e degli eventuali contributi trasmessi da terzi e, infine, le
informazioni disponibili sui rischi che le eventuali sostanze o tecnologie
alternative presentano per la salute umana o per l'ambiente. E' poi precisato
che, nel valutare se esistano idonee sostanze o tecnologie alternative, la
Commissione dovrà prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti e, in
particolare, se il passaggio alle alternative comporterebbe una riduzione dei
rischi complessivi per la salute umana e per l'ambiente, tenendo conto
dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure di gestione dei rischi nonché la
fattibilità tecnica ed economica delle alternative per il richiedente.
Le autorizzazioni, che
avranno una validità da determinare caso per caso, saranno oggetto di una
revisione di durata limitata. Il regolamento, d'altra parte, prevede che il
titolare di un'autorizzazione dovrà inoltrare una versione aggiornata
dell'analisi delle alternative, comprendenti informazioni circa eventuali
attività pertinenti di ricerca e sviluppo svolte dal richiedente, se del caso,
e gli eventuali piani di sostituzione presentati. Se la versione aggiornata
dell'analisi delle alternative indica che esiste un'alternativa idonea, dovrà
presentare un piano di sostituzione
comprendente un calendario delle azioni proposte dal richiedente. Se non può
dimostrare che il rischio è adeguatamente controllato, dovrà inoltrare anche
una versione aggiornata dell'analisi socioeconomica contenuta nella domanda
originaria. Nel momento in cui può dimostrare che il rischio è adeguatamente
controllato, inoltrerà invece una versione aggiornata della relazione sulla
sicurezza chimica.
Restrizioni
Un allegato del
regolamento (XVII) elenca una serie di restrizioni imperative applicate a
talune sostanze ai fini della fabbricazione, dell'immissione sul mercato e
dell'utilizzazione. Inoltre, quando la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul
mercato di sostanze comportano «un rischio inaccettabile» per la salute umana o
per l'ambiente, che richiede un'azione a livello comunitario, è prevista la
possibilità di imporre nuove restrizioni o la modificazione delle restrizioni
esistenti attraverso una dettagliata procedura che vede la partecipazione
dell'Agenzia, di alcuni suoi comitati e della Commissione.
Valutazione e benessere degli
animali
Il regolamento intende
portare alla valutazione della sicurezza di circa 30.000 sostanze
commercializzate prima del 1981 e prodotte o importate in quantità superiori a
1 tonnellata all'anno. Al fine di garantire un approccio armonizzato,
l'Agenzia, in cooperazione con gli Stati membri, dovrà definire dei criteri per
la determinazione dell'ordine di priorità delle sostanze da sottoporre ad una
valutazione più approfondita. L'ordine di priorità è stabilito in funzione dei
rischi che le sostanze presentano. I criteri dovranno tenere conto delle informazioni
relative ai pericoli (come ad esempio l'affinità strutturale tra la sostanza in
questione e sostanze notoriamente problematiche o sostanze persistenti e
bioaccumulabili) che lasciano supporre che la sostanza o uno o più dei suoi
prodotti di trasformazione presentino proprietà problematiche o siano
persistenti o bioaccumulabili, alle informazioni sull'esposizione e al
tonnellaggio, incluso il tonnellaggio complessivo risultante dalle
registrazioni presentate da più dichiaranti.
All'agenzia spetterà anche
esaminare le proposte di sperimentazione destinate alla produzione di
informazioni relative a una sostanza, formulate in una registrazione. Il
regolamento stabilisce che andrà considerata prioritaria la registrazione di
sostanze che presentano o che possono presentare proprietà PBT, vPvB,
sensibilizzanti e/o cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).
Come richiesto dai
deputati, il compromesso riconosce tra gli obiettivi di REACH la promozione di
metodi alternativi alla sperimentazione animale per testare gli effetti delle
sostanze. Al fine di evitare una duplicazione dei test già realizzati sugli
animali, le parti interessate avranno 45 giorni per manifestarsi prima che sia
avviato un nuovo progetto di sperimentazione animale. I metodi alternativi,
inoltre, dovranno essere convalidati dalla Commissione, dopo essere stati
riconosciuti dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche o da altre
istituzioni internazionali. La Commissione, inoltre, dovrà presentare ogni tre
anni una relazione sul ricorso a questi test alternativi e, se lo ritiene
necessario, potrà sottoporre nuove proposte legislative.
Comunicazione delle informazioni e
condivisione dei dati
Il regolamento prevede
una serie di disposizioni volte a promuovere la diffusione e lo scambio di
informazioni e la condivisione di dati tra gli operatori del settore. Il
compromesso contempla anche una clausola relativa all'obbligo di informare il
pubblico sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti. La catena di
distribuzione, compresi i consumatori che lo richiedono, dovrà quindi essere
informata della presenza di qualsiasi sostanza chimica presente in quantità
superiore allo 0,1% del peso totale dei prodotti. La Commissione, inoltre,
dovrà esaminare la possibilità di stabilire un marchio europeo di qualità dei
prodotti chimici.
Agenzia europea per le sostanze
chimiche
Il regolamento istituisce
l'Agenzia europea per le sostanze chimiche che ha lo scopo «di gestire e, in
alcuni casi, di realizzare gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi»
del regolamento e «di assicurare la coerenza a livello comunitario in relazione
a tali aspetti». Più in particolare,
l'Agenzia dovrà fornire agli Stati membri e alle istituzioni della Comunità la
consulenza scientifica e/o tecnica migliore possibile sulle questioni relative
alle sostanze chimiche che sono di sua competenza e che le sono deferite a
norma delle disposizioni del regolamento. Oltre ad eseguire i compiti già
citati in precedenza nell'ambito della registrazione, della valutazione e delle
restrizioni, l'Agenzia realizzerà e terrà aggiornate una o più banche dati
sulle sostanze registrate e fornirà consulenza e assistenza ai fabbricanti e
agli importatori ai fini della registrazione.
In forza al compromesso,
due membri del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, che avrà la propria
sede a Helsinki, saranno nominati dal Parlamento europeo e il direttore
esecutivo dovrà sottoporsi a un'audizione di fronte al Parlamento prima di
essere nominato. Le richieste dei deputati riguardo alle garanzie di
indipendenza dei membri nei confronti dell'industria e alla pubblicazione delle
dichiarazioni d'interesse, d'altra parte, non sono state accolte dal
compromesso.
L'Assemblea ha inoltre
approvato la seguente relazione:
-
Doc.
A6-0446/2006 - Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque
sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento
Confermando l'accordo cui sono giunti Parlamento e
Consiglio nell'ambito del comitato di conciliazione, l'Aula ha approvato la
direttiva sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal
deterioramento. Il provvedimento armonizza metodi di valutazione
dell'inquinamento e impone agli Stati membri di prendere tutte le misure
necessarie al fine di prevenire le immissioni di sostanze pericolose nelle
acque sotterranee e di invertire la tendenza per quelle già compromesse.
SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE
TV E NUOVI MEDIA SENZA FRONTIERE MA CON LA PUBBLICITÀ
Doc. A6-0399/2006
Relazione su sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività
televisive
Procedura: Codecisione, prima lettura - Dibattito:
12.12.2006 - Votazione: 13.12.2006
Il Parlamento si è espresso sulla proposta volta ad attualizzare la
direttiva "TV senza frontiere" per tenere conto dell'evoluzione
tecnologica e promuovere opere europee. Pur mantenendo l'affollamento
pubblicitario al 20%, porta a ogni 30 minuti la cadenza degli spot. Pubblicità
e televendite andranno nettamente distinte dai programmi e il product placement sarà consentito a
determinate condizioni. Particolare attenzione è rivolta alla tutela dei minori
da contenuti pornografici e violenti.
La Commissione europea ha presentato una proposta
di aggiornamento della cosiddetta direttiva “TV senza frontiere” del 1989 che
intende alleggerire la normativa che grava sui fornitori europei di servizi
televisivi e di tipo televisivo e rendere più flessibile il finanziamento dei
contenuti audiovisivi con nuove forme di pubblicità. La proposta prevede
l'introduzione di pari condizioni di concorrenza per tutte le società che
forniscono servizi di tipo televisivo, indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata per distribuirli. Questo nuovo approccio politico, secondo la
Commissione, dovrebbe accelerare l'avvento di un mercato unico uniforme dei
servizi televisivi e di tipo televisivo e promuovere l'industria europea dei
contenuti.
Adottando la relazione, il Parlamento ricorda
anzitutto che i servizi di media audiovisivi «sono nel contempo beni culturali
ed economici». L'importanza crescente che rivestono per le società e la
democrazia, soprattutto a garanzia della libertà dell'informazione, del
pluralismo delle opinioni e dei mezzi di informazione, l'istruzione e la
cultura, pertanto, giustifica l'applicazione e il rispetto di norme specifiche
a tali servizi. In particolare «affinché siano preservate le libertà e i
diritti fondamentali» e sia garantita la protezione dei minori e delle persone
vulnerabili o disabili. A suo parere, inoltre, per assicurare la trasparenza e
la prevedibilità sui mercati dei media e abbassare le barriere d'accesso,
«occorre rispettare i principi fondamentali del mercato comune», come la
legislazione sulla concorrenza e la parità di trattamento, «tenendo conto
dell'importanza di condizioni omogenee e di un autentico mercato europeo della
radiodiffusione».
La direttiva, andando oltre il settore televisivo
"classico", abbraccia quindi tutti i servizi media audiovisivi. Un
emendamento precisa che con "servizio
di media audiovisivo" si intende un servizio «prestato sotto la
responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media» e il cui
obiettivo principale è la fornitura «di programmi» consistenti in immagini
animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande
pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche «e/o comunicazioni
commerciali audiovisive». In tale definizione, è inoltre aggiunto, non
rientrano né i servizi nei quali la fornitura di contenuto audiovisivo è
secondaria e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi, né la
stampa nei formati cartaceo ed elettronico.
I deputati modificano anche le definizioni di
servizi lineari e servizi a richiesta (on
demand) proposte dalla Commissione. Pertanto, con "trasmissione televisiva" o "servizio lineare", si dovrà
intendere un servizio di media audiovisivo nel quale «una sequenza cronologica
di programmi è trasmessa a un numero indeterminato di potenziali
telespettatori, in un dato momento deciso dal fornitore di servizi di media
sulla base di un palinsesto fisso dei programmi». Fra i servizi lineari, un emendamento precisa che,
attualmente, si annoverano in particolare la televisione analogica e digitale,
il live streaming (trasmissione
continua in diretta), il webcasting
(trasmissione televisiva su internet) e il video a richiesta in differita.
Con “servizio
a richiesta" o "servizio
non lineare", si intende invece un servizio di media audiovisivo
«costituito da un'offerta di contenuti audiovisivi compilata o elaborata da un
fornitore di servizi di media e nel quale l'utente richiede individualmente la
fornitura di un particolare programma, sulla base di una gamma di contenuti e
in un momento scelto dall'utente», o che non è contemplato dalla definizione di
servizio lineare. Questa distinzione tra tipo di servizi è necessaria in quanto
i fornitori di servizi on demand
saranno sottoposti a una normativa più flessibile rispetto a quelli che
propongono servizi lineari che, invece, dovranno rispettare una normativa più
rigorosa.
Norme "etiche" rigorose per la pubblicità
Le "comunicazioni commerciali
audiovisive" sono definite dai deputati come immagini in movimento, sonore
o meno, che «sono trasmesse come parte di un servizio di media audiovisivo o,
nel caso di canali dedicati alle televendite, come un servizio di media
audiovisivo», allo scopo di promuovere, direttamente o indirettamente, le
merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita
un'attività economica. Gli Stati membri dovranno anzitutto assicurare che
queste comunicazioni rispettino «i principi stabiliti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea».
Più in particolare, le comunicazioni commerciali
audiovisive non devono violare la dignità umana, offendere discriminando la
razza, il genere, la nazionalità, la disabilità, l'età o l'orientamento
sessuale, incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la
sicurezza oppure per la protezione dell'ambiente. Non devono poi violare i
diritti dei bambini. E' anche precisato il divieto di qualsiasi forma di comunicazione
commerciale audiovisiva avente per oggetto sigarette e altri prodotti a base di
tabacco. Le comunicazioni commerciali sulle bevande alcoliche, inoltre, «non
devono rivolgersi ai minori né incoraggiare il consumo smodato di tali
bevande». I deputati introducono anche il divieto di pubblicità per medicinali
e cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica.
Propongono poi un emendamento che stabilisce il
divieto della pornografia - «incluse le rappresentazioni suscettibili di
incitare all'odio fondato sul sesso» - in tutte le forme di comunicazione
commerciale e di televendita. Queste,
inoltre, non devono arrecare un pregiudizio morale e fisico ai minorenni e,
pertanto, non sono consentite pubblicità volte ad «esortare i minorenni ad
acquistare un prodotto o un servizio, né quelle che li incoraggiano a
persuadere i loro genitori o altri» ad acquistarli. Non possono neanche
sfruttare la particolare fiducia che essi ripongono nei genitori, negli
insegnanti o in altre persone, né mostrare minori che si trovano in situazioni
di pericolo.
Ma non solo, facendo proprio un emendamento
proposto dal PPE/DE e dall'ALDE/ADLE, il Parlamento chiede agli Stati membri di
incoraggiare i fornitori di servizi media ad elaborare un codice di condotta
concernente i programmi per bambini che contengono o sono interrotti da
pubblicità, sponsorizzazioni o qualunque altra forma di commercializzazione di
cibi e bevande «malsani e inadeguati, come quelli ad elevato contenuto di
grassi, zuccheri e sale, e di bevande alcoliche».
Chiara distinzione tra pubblicità e programmi
Ai sensi della proposta di direttiva, le
comunicazioni commerciali devono essere chiaramente identificabili come tali e,
aggiungono i deputati, «distinguibili dal contenuto editoriale». Fermo restando
l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, è anche precisato, la pubblicità
televisiva, le televendite e le telepromozioni «devono essere nettamente
distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici e/o
spaziali. Dette comunicazioni, inoltre, «devono rispettare l'integrità e le
interruzioni naturali del programma durante il quale sono trasmesse».
E' anche precisato che sono proibite le
comunicazioni commerciali «occulte» e quelle che ricorrono a «tecniche
subliminali». A quest'ultimo proposito, i deputati precisano che «il volume
sonoro della pubblicità, nonché dei programmi o delle sequenze che la precedono
e la seguono, non deve superare il volume medio di altri parti del programma».
Tale obbligo, è anche precisato, implica sia la responsabilità dei pubblicitari
sia quella delle emittenti, «che devono assicurarsi che i pubblicitari lo
rispettino allorché forniscono i loro messaggi».
Spot ogni 30 minuti e massimo 20% di pubblicità all'ora
Accogliendo un emendamento avanzato da PPE/DE e
ALDE/ADLE, il Parlamento chiede che la pubblicità e gli spot di televendita
possano essere inseriti solo «tra» i programmi ma, che a determinate
condizioni, possano anche essere inseriti «nel corso» di un programma «in modo
tale che non ne siano pregiudicati l'integrità - tenuto conto degli intervalli
naturali dello stesso - e i diritti degli aventi diritto». Più precisamente,
accogliendo un emendamento avanzato dall'ALDE/ADLE con un solo voto di scarto
(324 favorevoli, 323 contrari e 12 astenuti), il Parlamento propone che la
trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie
televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i
documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di
notiziari possa essere interrotta da pubblicità e/o televendite «una volta ogni
segmento programmato di 30 minuti». La proposta della Commissione prevedeva la
possibilità di un'interruzione ogni 35 minuti, mentre gli orientamenti del
Consiglio prevedono pause pubblicitarie ogni 30 minuti. La commissione cultura
invece proponeva interruzioni ogni 30 minuti per i programmi di bambini e i
notiziari di una durata superiore alla mezz'ora e ogni 45 minuti per i film
televisivi, i film e le opere teatrali, i concerti e le opere liriche.
Come proposto dalla Commissione, il Parlamento
conferma che «in una data ora di orologio», il tempo di trasmissione dedicato
alle forme brevi di pubblicità, come gli spot pubblicitari, «non può superare
il 20%». Tale disposizione, statuisce però un emendamento proposto
dall'ALDE/ADLE e accolto dall'Aula, non si applica ai messaggi diffusi
dall'emittente che pubblicizza i propri programmi, alle televendite, ai
programmi sponsorizzati nonché, ove applicabile, agli inserimenti di prodotti.
Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, inoltre, devono restare
un'eccezione, ad esclusione di quelli inseriti nei programmi sportivi.
Diversi emendamenti tesi a rendere meno frequenti e
meno lunghe le interruzioni pubblicitarie sono stati respinti dall'Aula. E' il
caso, ad esempio, della proposta della GUE/NGL di imporre un termine di 20
minuti tra ogni successiva interruzione all'interno di un programma con spot
pubblicitari o di telepromozioni o televendite. Non è stato nemmeno accolto un
emendamento avanzato dal PSE di includere le telepromozioni nel tetto del 20%
orario, di fissare al 20% del tempo di trasmissione quotidiana la proporzione
massima di trasmissione destinata agli spot di televendita e pubblicitari e
alle altre forme di pubblicità nonché di limitare al 15% del tempo di
trasmissione quotidiano la durata complessiva degli spot pubblicitari.
Product placement vietato in principio, ma possibile in film e fiction
I concetti di "inclusione di prodotti" e
di "inserimento di temi" sono precisati da un emendamento. Si tratta
di un «intervento di un'impresa o di un organismo qualsiasi nella sceneggiatura
di un film o di una fiction al fine di promuovere un prodotto, un servizio o
una marca». I deputati, in proposito, pongono il principio di vietare queste
pratiche, in particolare nei notiziari e nei programmi di attualità, nei
programmi per bambini, nei documentari e nei programmi di consulenza. In deroga
a questo principio, tuttavia, prevedono che gli Stati membri possano autorizzare
espressamente l'inserimento di prodotti in opere cinematografiche, in film e in
serie per la televisione e in trasmissioni sportive. Oppure se si tratta di
"aiuti alla produzione", ossia qualora non siano effettuati
pagamenti, ma determinati beni o servizi siano forniti gratuitamente in vista
del loro inserimento in un programma. Non è invece stato accolto dal Parlamento
un emendamento presentato dalla GUE/NGL che intendeva vietare ai servizi media
audiovisivi per bambini l'inserimento di prodotti.
D'altra parte, il Parlamento propone che ai
programmi contenenti l'inserimento di prodotti venga imposto di rispettare una
serie di requisiti. Ad esempio, occorre che il loro contenuto e, nel caso della
radiodiffusione televisiva, la loro programmazione, non siano in alcun caso
influenzati in modo tale da compromettere la responsabilità e l'indipendenza
editoriali del fornitore dei servizi di media. I programmi, inoltre, non devono
invitare direttamente all'acquisto, al noleggio o alla locazione di beni o
servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni
o servizi e non debbono mettere «indebitamente in evidenza» il prodotto in
questione.
E' poi necessario che i telespettatori siano
chiaramente informati dell'inserimento di prodotti e, a tal fine, tali
programmi devono poter essere «opportunamente identificati» all'inizio e alla
fine del programma e con un segnale almeno ogni 20 minuti nel corso del
programma. In ogni caso, i programmi non possono contenere inserimento di
prodotti o aiuti alla produzione per tabacco o sigarette oppure di prodotti che
provengono da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita
di sigarette o altri prodotti del tabacco. E neppure di medicinali specifici o
cure mediche disponibili esclusivamente su prescrizione medica.
Sì allo sponsoring, ma a determinate condizioni
La proposta di direttiva prevede anche che i
servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati debbano rispettare una
serie di prescrizioni. Più precisamente, secondo la formulazione proposta dai
deputati, il contenuto dei servizi e, nel caso della radiodiffusione
televisiva, la programmazione, non devono in alcun caso essere influenzati in
modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del
fornitore di servizi di media. Inoltre, i telespettatori devono essere
chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione.
Pertanto, i programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come
tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo
dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un
adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi.
D'altra parte è sancito il divieto di sponsorizzare
servizi o programmi da parte di imprese la cui attività principale è la
produzione o la vendita di tabacco o altri prodotti a base di tabacco. Inoltre,
se è consentita la promozione del nome o dell'immagine di un impresa che
produce e vende farmaci o cure mediche, è vietata quella relativa a medicinali
specifici o cure mediche che si possono ottenere solamente previa prescrizione
medica. Infine, notiziari e programmi di attualità non possono essere
sponsorizzati.
Una televisione responsabile che tutela minori e disabili. No a violenza e
pornografia.
In forza a un emendamento, gli Stati membri
dovranno adottare le misure atte a garantire che le trasmissioni dei fornitori
di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione «non contengano alcun
programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale
dei minorenni», in particolare programmi che contengano scene pornografiche o
di violenza gratuita. Dovranno altresì assicurare che non sia trasmessa in
alcun caso della pedopornografia, «pena sanzioni di tipo amministrativo e
penale».
I deputati, inoltre, invitano la Commissione e gli
Stati membri a incoraggiare le parti interessate dell'industria dei media e
promuovere, quale ulteriore misura di tutela dei minori, un sistema comunitario
di identificazione, valutazione e filtraggio di contenuti. A loro parere
occorre anche promuovere misure per dare ai genitori e alle badanti migliori
possibilità di controllo sui programmi che contengono violenza gratuita e
pornografia. A tale fine, propongono i deputati, occorrerebbe riflettere sulla
fattibilità tecnica e giuridica di una segnaletica armonizzata dei contenuti.
Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero promuovere la
produzione e la programmazione di programmi idonei ai minori e atti a
migliorare le loro conoscenze sui mezzi di comunicazione. D'altra parte, con un
emendamento, i deputati chiedono agli Stati membri di adottare misure atte a
garantire che i servizi di media audiovisivi «diventino gradualmente
accessibili per le persone con disabilità visiva e auditiva».
Mercato unico dell'audiovisivo e promozione delle opere europee
In forza al principio del paese d'origine, nel
quadro del mercato comune, tutte le trasmissioni aventi la loro origine nella
Comunità e che devono essere captate nella medesima, in particolare quelle
destinate ad un altro Stato membro, devono rispettare le normative che lo Stato
membro d'origine applica alle trasmissioni per il pubblico nel suo territorio.
Gli Stati membri devono quindi assicurare la libertà di ricezione e non ostacolare la ritrasmissione sul
proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri
per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva.
Ma sono previste delle deroghe eccezionali a questo
principio nel rispetto di precise condizioni e, al riguardo, è anche definita
una procedura per comporre le controversie che prevede anche una sorta di
"legittimazione" da parte della Commissione delle misure prese dagli
Stati membri. Questi ultimi d'altra parte, conservano la facoltà di richiedere
ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare
norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla
direttiva e, aggiungono i deputati, «purché tali norme non siano in contrasto
con i principi generali del diritto dell'UE».
Inoltre, «in virtù del principio del libero accesso
all'informazione» sancito dalla Carta dei diritti fondamentali, e fatti salvi
gli accordi contrattuali esistenti tra gli organismi di radiodiffusione,
ciascuno Stato membro dovrà provvedere a che, ai fini della realizzazione di
brevi estratti dell'attualità, compresi gli estratti destinati a trasmissioni
transfrontaliere, le emittenti stabilite in altri Stati membri non siano
private dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad
avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta
alla loro giurisdizione. L'emittente che concede l'accesso, è peraltro
precisato dai deputati, «ha diritto a un adeguato compenso per i costi tecnici
sostenuti». Mentre le emittenti possono scegliere liberamente brevi estratti
dell'attualità a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma hanno
l'obbligo di indicare almeno la fonte. Tali estratti, puntualizza un
emendamento, «sono utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere
generale».
Gli Stati membri, inoltre, devono assicurare che i
fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove
possibile e con i mezzi adeguati e tenendo debito conto dei diversi strumenti
di fornitura, «lo sviluppo e la
produzione di opere europee e l'accesso alle stesse». Per quanto riguarda i
servizi di media audiovisivi non lineari, è puntualizzato da un emendamento, il
sostegno e la promozione potrebbero assumere la forma di un numero minimo di
opere europee proporzionale alla resa economica, oppure di una quota minima di
opere europee e di opere europee create da produttori indipendenti dalle
emittenti nei cataloghi di "video su richiesta", o ancora di una
presentazione attraente delle opere europee e di opere create da tali
produttori indipendenti nelle guide elettroniche ai programmi.
Pluralismo dei media e posizioni dominanti
Un emendamento afferma che per promuovere
un'industria audiovisiva europea forte, competitiva e integrata e potenziare il
pluralismo dei media in tutta l'Unione europea, permane essenziale che solo uno
Stato membro abbia la competenza giurisdizionale su un fornitore di servizi di
media audiovisivi e che il pluralismo dell'informazione sia un principio
fondamentale dell'Unione europea. I deputati ritengono pertanto essenziale che
«gli Stati membri impediscano l'emergere di posizioni dominanti che comportino
limitazioni del pluralismo e della libertà dell'informazione nei media nonché
dell'informazione in genere, ad esempio adottando misure per garantire un
accesso non discriminatorio alle offerte di servizi di media audiovisivi nel
pubblico interesse (tra l'altro, attraverso obblighi di ridiffusione)».
ISTITUZIONI
CONFERMA DEI NUOVI COMMISSARI BULGARO E RUMENO
- Docc. B6-0644, 0645/2006 - Proposta
di decisione - Nomina dei commissari bulgaro e rumeno
Procedura: Proposta di
decisione
- Doc. A6-0442/2006 - Relazione sulla
proposta nomina di Nadezhda Sandolova a membro della Corte dei conti
- Doc. A6-0443/2006 - Relazione su
sulla proposta nomina di Ovidiu Ispir a membro della Corte dei conti
Procedura: Consultazione legislativa - Votazione:
12.12.2006
L'Aula ha approvato a larghissima maggioranza la nomina di Meglena Kuneva e Leonard Orban come membri
della Commissione a partire dal 1° gennaio 2007. La prima, di nazionalità
bulgara, sarà responsabile della protezione dei consumatori, mentre il nuovo
commissario rumeno avrà il portafoglio del multilinguismo. Il Consiglio potrà
adesso procedere alla nomina formale dei commissari. E' anche stata approvata
la nomina dei membri bulgaro e rumeno della Corte dei conti.
Nomina dei nuovi commissari
La nomina di Meglena
Kuneva è stata approvata con 583 voti favorevoli, 21 contrari e 28
astensioni. Quella di Leonard Orban con
595 voti favorevoli, 16 contrari e 29 astensioni.
Nomina dei membri della Corte dei conti
Con 356 voti favorevoli, 229 contrari e 51
astensioni, il Parlamento ha dato parere favorevole alla nomina del membro
rumeno della Corte, Ovidiu Ispir.
Il membro bulgaro, Nadezhda Sandalova, ha invece ottenuto 561 voti
favorevoli, 32 contrari e 38 astensioni.
BILANCIO
Doc. A6-0451/2006
Relazione sul progetto generale 2007, modificato dal Consiglio (tutte le
sezioni)
Procedura: Bilancio - Dibattito: 12.12.2006 - Votazione:
13.12.2006
Il Parlamento europeo ha approvato in seconda lettura il bilancio per il
2007 che è stato firmato oggi dal Presidente Borrell, dalla Commissione europea
e dalla Presidenza finlandese dell'Unione europea. I crediti d'impegno per
l'anno prossimo ammonteranno a 126,5 miliardi di euro e quelli di pagamento a
115,5 miliardi, pari allo 0,99% del reddito nazionale lordo dell'UE. Il
bilancio 2007, il primo dell'UE con 27 Stati membri, è superiore del 3,2%
rispetto quello dell'anno precedente.
Nel corso dell'esame di tale bilancio, sia il
paventato taglio del personale della Commissione sia le spese per la politica
estera e di sicurezza comune (PESC) sono stati al centro delle discussioni.
Alla fine, il Parlamento si è opposto alla proposta di soppressione di posti
nell'amministrazione formulata dalla Presidenza finlandese ed è riuscito ad
avere l'impegno del Consiglio a fornirgli in tempo utile tutte le informazioni
utili sulle azioni che riguardano la PESC. A riprova della compattezza creatisi
in seno ai gruppi politici, tutta la Sezione III che riguarda il bilancio
gestito dalla Commissione è stata votata in blocco.
Nel corso del dibattito svoltosi in Aula, il
relatore aveva dichiarato che «nell'ambito del principio "value for
money", una serie di elementi innovatori sono stati inseriti nella
procedura standard di bilancio per migliorare la redditività delle spese
dell'Unione europea, assicurando così una migliore efficacia per i suoi
cittadini. Il nostro compito, adesso, consiste nel rafforzare tale approccio,
mettendo in atto un meccanismo di valutazione annua delle prestazioni dei
programmi specifici». Il relatore si è quindi rallegrato della convergenza con
la Commissione, che ha portato ad una dichiarazione comune che sottolinea la
necessità di integrare tale principio nella procedura annuale di bilancio.
POLITICA DELL'OCCUPAZIONE
FONDO DI ADEGUAMENTO
ALLA GLOBALIZZAZIONE DI PIÙ AMPIA PORTATA
Doc. A6-0385/2006
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Procedura: Codecisione, prima lettura - Dibattito:
12.12.2006
Il Parlamento ha approvato l'istituzione del Fondo europeo di adeguamento
alla globalizzazione. Tale Fondo potrà utilizzare fino a 500 milioni di euro
l'anno per aiutare i lavoratori licenziati a seguito dei mutamenti intervenuti
nella struttura del commercio mondiale che portano a un notevole aumento delle
importazioni o a delocalizzazioni industriali.
Negoziati informali con il Consiglio hanno portato
alla definizione di un compromesso in merito alla proposta di regolamento sul
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Il compromesso accoglie gran
parte dei suggerimenti avanzati dai deputati con la relazione adottata a
ottobre dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali. La Plenaria,
sottoscrivendo l'accordo, permette che il regolamento entri in vigore già il 1°
gennaio 2007.
La relazione sottolinea che, nonostante gli effetti
positivi sulla crescita e l'occupazione, la globalizzazione può anche
comportare conseguenze negative per i lavoratori più vulnerabili e meno
qualificati in determinati settori. Per i deputati, l'assistenza fornita dal
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), dovrebbe offrire
solidarietà e sostegno a singoli lavoratori licenziati a seguito di cambiamenti
strutturali del commercio mondiale. Il FEG, è infatti precisato, non deve
finanziare la ristrutturazione di imprese o settori né misure passive di
protezione sociale.
Il contributo finanziario di solidarietà europea
dev'essere invece destinato a sovvenzionare misure attive per il mercato del
lavoro che possano far parte di un insieme coordinato di servizi personalizzati
miranti a reinserire nel mercato del lavoro i lavoratori licenziati. Ad
esempio, l’assistenza nella ricerca di un impiego, l’orientamento
professionale, la formazione e la riqualificazione su misura, la certificazione
dell'esperienza acquisita, l’assistenza per la ricollocazione professionale e
la promozione dell’imprenditorialità. Il Fondo avrà ugualmente l'obiettivo di
stimolare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nell'Unione europea.
DIRITTI DELLE DONNE/PARI OPPORTUNITÀ