GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO                                            PARLAMENTO EUROPEO

(DEMOCRATICI-CRISTIANI) E DEMOCRATICI EUROPEI

Delegazione Italiana  FORZA ITALIA - P

Ufficio di Roma

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

EUROINFORMAZIONI

 

 

PER PICCOLA E MEDIA IMPRESA - INDUSTRIA - COMMERCIO  ARTIGIANATO - SERVIZI - ENTI TERRITORIALI LOCALI

 

 

 

 

BREVI DALL’EUROPA

DAL PARLAMENTO EUROPEO

DALLE ALTRE ISTITUZIONI DELL'UE

RECEPIMENTO LEGISLAZIONE UE

DALLA GAZZETTA UFFICIALE (GUCE)

BANDI - INVITI - AVVISI

EUROCOOPERAZIONI - RICERCA PARTNERS

 

 

08 dicembre 2006

n° 144

 

Lettera informativa della Delegazione Italiana Forza Italia - P del Gruppo PPE/DE

_____________________________________________________________________________


GRUPPO PPE/DE - Delegazione Italiana di FORZA ITALIA - P

Ufficio di Roma

 

 

 

 

“EUROINFORMAZIONI”

per la Piccola e Media Impresa- Industria - Commmercio - Artigianato

Servizi - Enti Territoriali Locali

 

Con informazioni ricavate da pubblicazioni ufficiali delle Istituzioni Europee

 

 

 

*****************************************

 

 

 

Con questa "lettera" si intende fornire un servizio informativo rivolto a tutti i cittadini ed in particolare a chi riveste cariche istituzionali, a chi lavora nel settore delle Piccole e Medie Imprese, dell’Industria, del Commercio, dell’Artigianato, dei Servizi e degli Enti Territoriali Locali in cui l’informazione “Europa” risulta essere di vitale importanza.

Viste le gravi carenze esistenti in Italia nel settore, si autorizza e si auspica la riproduzione e l’ulteriore diffusione di queste note informative. Operare nella nuova “dimensione europea” è oggi infatti una necessità per la sopravvivenza e la crescita di ogni attività sociale ed imprenditoriale.

 

 

 

 

EUROINFORMAZIONI E’ ANCHE SU INTERNET:

 

http://www.euroinformazioni.org

 

 

 

 

*****************************************

 

 

 

Si ringraziano tutti coloro che direttamente o indirettamente contribuiscono alla realizzazione di questa lettera informativa ed in particolare l’Eurosportello Veneto del Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto per la preziosa e diretta collaborazione.

 


 

BREVI DALL'EUROPA

 

 

 

 

INTESA SULLA RIPARTIZIONE REGIONALE DEI FONDI PER LO SVILUPPO 2007/2013

 

Il 31 ottobre 2006 le Regioni e le Province autonome hanno raggiunto un'intesa sulla ripartizione delle risorse FEASR destinate all'Italia per i Programmi regionali di sviluppo rurale che saranno operativi nel periodo di programmazione 2007/2013.

Nella ripartizione si è altresì tenuto conto delle quote trasferite a seguito della riforma dell'Organizzazione Comune di Mercato del tabacco e delle quote relative ai pagamenti non eseguiti alla data del 15/10/2006 a valere sui Piani di Sviluppo Rurale 2000/2006; le risorse FEASR tra i 21 Programmi Regionali di Sviluppo Rurale saranno quindi così ripartite:

 

 

 

Ripartizione base

Tabacco

Debiti Feoga-G

Assegnazione

 

 

Meuro

%

Meuro

Meuro

Meuro

 

 

1

1a

2

3

4

1

Abruzzo

147,095

1,97%

13,900

7,916

168,911

2

Bolzano

123,905

1,66%

 

13,670

137,575

3

Emilia Romagna

388,468

5,21%

 

22,783

411,251

4

Friuli V. Giulia

103,259

1,39%

 

5,514

108,773

5

Lazio

263,153

3,53%

17,250

7,981

288,384

6

Liguria

99,647

1,34%

 

6,400

106,047

7

Lombardia

370,850

4,98%

 

25,099

395,949

8

Marche

189,699

2,55%

 

12,621

202,320

9

Piemonte

367,166

4,93%

 

27,334

394,500

10

Toscana

335,591

4,50%

21,930

11,689

369,210

11

Trento

92,017

1,23%

 

8,635

100,652

12

Umbria

183,828

2,47%

130,950

19,652

334,430

13

Valle d'Aosta

45,431

0,61%

 

6,790

52,221

14

Veneto

304,817

4,09%

83,060

14,580

402,457

15

Molise

83,087

1,12%

 

2,703

85,790

16

Sardegna

542,407

7,28%

 

8,843

551,250

  Totale Competitività

3.640,420

48,86%

267,090

202,210

4.109,720

17

Basilicata

355,548

4,77%

 

17,102

372,650

18

Calabria

606,764

8,14%

 

16,577

623,341

19

Campania

848,438

11,39%

215,220

18,691

1.082,349

20

Puglia

818,027

10,98%

19,190

14,110

851,327

21

Sicilia

1.182,260

15,87%

 

28,903

1.211,163

  Totale Convergenza

3.811,037

51,14%

234,410

95,383

4.140,830

  Totale PSR

 

 

 

 

8.250,550

  Rete Rurale Naz. (*)

 

 

 

 

41,459

  Totale ITALIA

7.451,457

100,0%

501,500

297,593

8.292,009

 

 

 

ELENCO DELLE REGIONI E DELLE ZONE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

 

La Commissione europea ha approvato l’elenco delle regioni e delle zone ammesse al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale per le misure transfrontaliere e transnazionali dell’obiettivo “Cooperazione territoriale”. L’elenco è disponibile nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea: Decisione 2006/769/CE, GU L 312/ 312/p.47 dell’11 novembre 2006.

 

 

 

STRUMENTO FINANZIARIO FEMIP

 

La Commissione propone ai paesi UE e ai paesi partners mediterranei tre prospettive per garantire il futuro del finanziamento del privato nel Mediterraneo tra cui la creazione di una banca di sviluppo euromed come la BERS, anche se pensa che costerà cara. Le tre proposte sono fatte dopo una valutazione del funzionamento della FEMIP l’agevolazione euromed di investimento e partnership richieste dal Consiglio UE a Bruxelles nel dicembre 2003 e ultimata il 17 ottobre 2006. Lo strumento creato nel 2002 e ampliato nel campo di azione in novembre 2003 dalla conferenza ministeriale euromed a Napoli è gestito dalla BEI. Nuovi strumenti sono aggiunti come i fondi fiduciari il cui ruolo è stato utile per dare una assistenza ai progetti finanziati su altre risorse UE.

La FEMIP ha avuto un ruolo essenziale per canalizzare i fondi verso la regione dove i flussi di investimento restano esitanti. In causa la debolezza relativa della crescita e un ambiente negativo per le imprese, PMI in particolare. Esse hanno più difficilmente accesso al credito rispetto al privato. Il loro contributo al rilancio economico è essenziale afferma la Commissione che ritiene che le PMI in Mediterraneo rappresentano il 70% dell’occupazione e il 95% di tutte le imprese.

L’intervento della FEMIP è basato sul finanziamento  di infrastrutture di qualità, di strutture produttive, e di investimenti nel privato, afferma la Commissione. 77 operazioni per un totale di 7,2 miliardi di euro di interventi diretti con un volume di progetti di 25 miliardi di euro sono registrati dopo tale valutazione da cui si evince che la BEI è oggi il maggior fornitore di prestiti della regione. La messa in opera laboriosa della politica di vicinato non permette di chiarire l’orizzonte ma in attesa la Commissione attua un gioco di opzioni suggerendo o di mantenere la FEMIP immutata o di mantenerla ma rafforzando e diversificando gli strumenti se necessario, o trasformandola in banca, filiale della BEI. Tale istituzione bancaria, richiesta dai paesi partner e dai deputati euromed, potrebbe avere forme varie. I vantaggi sarebbero bilanciati da inconvenienti sia per i costi (comportati dalla perdita di garanzia del fondo che non potranno provenire dal bilancio UE) e per il ricorso a meccanismi di gestione più pesanti. Senza contare per la Commissione che si dovrà riunire una conferenza intergovernativa per modificare gli statuti della BEI. La terza opzione pare più teorica che attuabile.

 


 

DAL PARLAMENTO EUROPEO

 

 

Tutti i documenti approvati sono disponibili

per n° di documento o per data di approvazione sul sito: http.www.europarl.eu.int/activities/expert/ta/search.do?language=IT

 

 

STRASBURGO  -  SESSIONE  13 - 16 NOVEMBRE 2006

 

 

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI

 

 

IL PARLAMENTO DÀ IL VIA LIBERA ALLA DIRETTIVA SERVIZI

Doc. A6-0375/2006

 

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

Procedura: Codecisione, seconda lettura - Dibattito: 15.11.2006 - Votazione: 15.11.2006

 

L'Aula ha adottato la posizione comune del Consiglio in merito alla direttiva servizi che, in gran parte, riflette quanto suggerito dal Parlamento in prima lettura. Come chiesto a suo tempo dai deputati, il testo della direttiva risulta ora profondamente riformulato rispetto alla proposta originaria e, più in particolare, è stato soppresso il molto controverso principio del paese d'origine. La Commissione, con una dichiarazione, ha rassicurato i deputati su una serie di temi sensibili.

 

Un lungo applauso ha salutato l'adozione della relazione che sottoscrive la posizione comune del Consiglio, permettendo così alla direttiva servizi di diventare realtà. La stessa posizione comune era stata largamente ispirata dai suggerimenti avanzati dal Parlamento europeo che, in prima lettura, aveva praticamente riscritto il testo della direttiva combinando l'accordo raggiunto dai due maggiori gruppi parlamentari con alcuni emendamenti proposti dalla commissione per il mercato interno.

Numerosi emendamenti del Parlamento, infatti, sono stati ripresi integralmente o parzialmente nella posizione comune, tra i quali figura anche la soppressione del contestatissimo "principio del paese d'origine" che è stato sostituito dal più blando concetto di "libertà di prestazione dei servizi". La posizione comune contiene inoltre alcune nuove disposizioni che il Consiglio ha voluto introdurre per assicurare un'efficace attuazione della direttiva e contribuire al corretto funzionamento del mercato interno.

Come richiesto dai deputati, nel corso del dibattito, il commissario Charlie McCreevy ha formulato una dichiarazione che chiarisce la portata legale e la natura degli orientamenti che la Commissione presenterà agli Stati membri, l'eventualità di un'armonizzazione futura della legislazione relativa alla prestazione dei servizi, la neutralità della direttiva in relazione al diritto del lavoro, nonché l'influenza della stessa sulla prestazione dei servizi sociali. La dichiarazione, inoltre, comprende una menzione in merito all'impatto della direttiva sul diritto penale.

La proposta avanzata dalla GUE/NGL e dai Verdi/ALE di respingere la posizione comune non è stata accolta dall'Aula con 105 voti favorevoli, 405 contrari e 12 astensioni. Gli Stati membri hanno ora tre anni per attuare le disposizioni della direttiva. Nel corso della conferenza stampa che ha seguito il voto, il Presidente del Parlamento, JOSEP BORRELL, ha salutato tale risultato come «un grande successo per il Parlamento nel suo ruolo di legislatore». Ha inoltre sottolineato l'importanza della decisione presa dal Parlamento, che è stato in grado di presentare «una normativa ampiamente consensuale ed equilibrata».

 

OGGETTO DELLA DIRETTIVA

 

La direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, «assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi». Il testo, peraltro, precisa che la direttiva «non riguarda la liberalizzazione dei servizi d’interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi». Non riguarda neppure l’abolizione di monopoli che forniscono servizi né gli aiuti concessi dagli Stati membri cui si applicano le regole comunitarie di concorrenza.

E' anche puntualizzato che la direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.

La direttiva, inoltre, non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media. Non incide neppure sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale. Tuttavia, è precisato, gli Stati membri non possono limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che disciplinano specificamente o influenzano l’accesso ad un’attività di servizi o l’esercizio della stessa, aggirando le norme stabilite nella presente direttiva.

La direttiva non pregiudica nemmeno la legislazione del lavoro, segnatamente le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto nazionale che rispetta il diritto comunitario. Parimenti, la presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale. Non pregiudica nemmeno l’esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto comunitario, né il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario.

 

CAMPO D'APPLICAZIONE

 

Un "considerando" introdotto dal Consiglio precisa che, tra i servizi oggetto della direttiva, rientrano numerose attività in costante evoluzione. Fra queste sono citati, i servizi alle imprese, quali i servizi di consulenza manageriale e gestionale, i servizi di certificazione e di collaudo, i servizi di gestione delle strutture, compresi i servizi di manutenzione degli uffici, i servizi di pubblicità o i servizi connessi alle assunzioni e i servizi degli agenti commerciali. Sono inoltre oggetto della direttiva i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali i servizi di consulenza legale o fiscale, i servizi collegati con il settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, l’edilizia, compresi i servizi degli architetti, la distribuzione, l’organizzazione di fiere, il noleggio di auto, le agenzie di viaggi.

Nell’ambito di applicazione della direttiva rientrano anche i servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento e, nella misura in cui non sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva, i servizi a domicilio, come l’assistenza agli anziani. Queste attività, è poi precisato, possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet.

La direttiva si applica quindi soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico ed è spiegato che i servizi non economici d’interesse generale sono pertanto esclusi dal suo ambito di applicazione. Viceversa, i servizi d’interesse economico generale sono servizi che, essendo prestati dietro corrispettivo economico, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva. Questa, inoltre, non si applica nemmeno ai servizi finanziari quali l’attività bancaria, il credito, l’assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, ai servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti. Così come sono esclusi i servizi e le reti di comunicazione elettronica.

Parimenti, non rientrano nel campo d'applicazione i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, e i servizi delle agenzie di lavoro interinale. Sono anche esclusi i servizi sanitari, «indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata», i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici.

Anche le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse sono esclusi, assieme alle attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri e ai servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione. Ma anche i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l’assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato, nonché i servizi privati di sicurezza.

 

LIBERTA' DI PRESTAZIONE DI SERVIZI E DEROGHE

 

Come richiesto dal Parlamento, il principio del paese d'origine è stato sostituito con quello della libera prestazione di servizi (articolo 16 della direttiva). In base a tale principio, agli Stati membri è imposto l'obbligo di rispettare «il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti». Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato, quindi, deve assicurare il libero accesso a un’attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio.

E' anche precisato che non può subordinare l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino una serie di principi. Pertanto i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede («non discriminazione») e devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente («necessità»). Inoltre, i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo («proporzionalità»).

Più in particolare, è precisato che gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro imponendo l’obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio o di ottenere un’autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l’iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, salvo i casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario. Non è consentito imporre il divieto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all’esecuzione delle prestazioni in questione.

Inoltre, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, non è possibile richiedere il rispetto di requisiti all’uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio. Parimenti non può imporsi l’applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente, o l’obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l’esercizio di un’attività di servizi rilasciato dalle loro autorità competenti.

Allo Stato membro in cui il prestatore si reca, d'altra parte, non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un’attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell’ambiente. Allo stesso modo, a quello Stato membro non può essere impedito di applicare, conformemente al diritto comunitario, le proprie norme in materia di condizioni di occupazione, comprese le norme che figurano negli accordi collettivi.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, e previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello comunitario, la Commissione dovrà trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione di tali disposizioni, in cui dovrà esaminare la necessità di proporre misure di armonizzazione per le attività di servizi che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva.

 

Ulteriori deroghe alla libera prestazione di servizi

Come proposto dal Parlamento in prima lettura, anche il testo della posizione comune prevede che le disposizioni sulla libera prestazione di servizi non si applica ai servizi di interesse economico generale forniti in un altro Stato membro, fra cui i servizi nel settore postale contemplati dalla direttiva 97/67/CE, a quelli nel settore dell’energia elettrica contemplati dalla direttiva 2003/54/CE, ai servizi nel settore del gas contemplati dalla direttiva 2003/55/CE, a quelli di distribuzione e fornitura idriche e ai servizi di gestione delle acque reflue, nonché ai servizi legati al trattamento dei rifiuti.

L'articolo 16, inoltre, non si applica alle materie disciplinate dalla direttiva relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (96/71/CE), a quelle disciplinate dalla direttiva sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati (95/46/CE). Sono anche escluse le materie disciplinate dalla direttiva intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, le attività di recupero giudiziario dei crediti e le materie sulla libera prestazione di servizi disciplinate dalla direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, «compresi i requisiti negli Stati membri dove il servizio è prestato che riservano un’attività ad una particolare professione». 

Anche gli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio non sono sottoposti al principio di libera prestazione dei servizi, così come le materie disciplinate dalla direttiva sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Inoltre, beneficiano della deroga l'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro e le disposizioni relative agli obblighi contrattuali e non contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate in virtù delle norme di diritto internazionale. Sono, infine, esenti i diritti d’autore e diritti connessi.

 

Relazioni con altre disposizioni del diritto ue

Se le disposizioni della direttiva sono in conflitto con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell’accesso ad un’attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, è precisato che le disposizioni di questi altri atti comunitari «prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche». Tra tali atti comunitari, sono citati la direttiva relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (96/71/CE), il regolamento relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1408/71), la direttiva relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (89/552/CEE) e la direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE).

 

 

LIBERTA' DI STABILIMENTO

 

Gli Stati membri possono subordinare l’accesso ad un’attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se questo non risulta discriminatorio nei confronti del prestatore, se è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale o se l’obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia.

Tra i motivi imperativi di interesse generale figurano l’ordine pubblico, la sicurezza, l’incolumità e la sanità pubblica, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.

I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti «affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario». Tali criteri, è precisato, devono essere non discriminatori, giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, commisurati all’obiettivo di interesse generale, chiari e inequivocabili, oggettivi, resi pubblici preventivamente, nonché trasparenti e accessibili.

L’autorizzazione - che in principio ha una durata limitata - dovrà permettere al prestatore di accedere all’attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l’apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici, tranne nei casi in cui la necessità di un’autorizzazione specifica o di una limitazione dell’autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

 

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

 

Per agevolare l’accesso alle attività di servizi e il loro esercizio nel mercato interno, la direttiva stabilisce l’obiettivo, comune a tutti gli Stati membri, di una semplificazione amministrativa. Prevede quindi disposizioni riguardanti, in particolare, gli sportelli unici, il diritto all’informazione, le procedure per via elettronica e la definizione di un quadro per i regimi di autorizzazione. Altre misure adottate a livello nazionale per raggiungere quest’obiettivo potrebbero consistere nel ridurre il numero delle procedure e formalità applicabili alle attività di servizi, limitandole a quelle indispensabili per conseguire un obiettivo di interesse generale e che non rappresentano, per contenuto o finalità, dei doppioni.

 

CONTROLLI

 

La direttiva impone agli Stati membri di cooperare strettamente affinché le sue disposizioni siano rispettate. Per quanto riguarda i prestatori che forniscono servizi in un altro Stato membro, lo Stato membro di stabilimento deve fornire le informazioni sui prestatori stabiliti sul suo territorio richieste da un altro Stato membro, in particolare la conferma del loro stabilimento sul suo territorio e del fatto che, a quanto gli risulta, essi non vi esercitano attività in modo illegale.

Lo Stato membro di stabilimento, inoltre deve procedere alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informa quest’ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi. Qualora venga a conoscenza di comportamenti o atti precisi di un prestatore stabilito sul suo territorio che presta servizi in altri Stati membri che, a sua conoscenza, possano causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all’ambiente, lo Stato membro di stabilimento deve informarne al più presto gli altri Stati membri e la Commissione.

 

 

 

RESTRIZIONI AI DESTINATARI VIETATE

 

In forza alla direttiva, gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano l’utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro. In particolare non potrà essere imposto l’obbligo di ottenere un’autorizzazione dalle loro autorità competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse né stabilire limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in ragione del luogo in cui il servizio è prestato. Gli Stati membri, inoltre, dovranno provvedere affinché al destinatario non vengano imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.

 

Nel dibattito è intervenuto STEFANO ZAPPALA' (PPE/DE-I) Vicepresidente Commissione Libertà pubbliche, giustizia ed Affari interni:

 

"Signor Presidente, onorevoli colleghi, già durante la scorsa legislatura e in parte della presente, mi sono occupato di altre direttive e iniziative che riguardano l'attuazione del mercato interno, insieme agli onn. Gebhardt e Harbour. Stamani non posso che complimentarmi, doverosamente e concretamente, con la collega Gebhardt, perché, oltre che della direttiva "Forniture e servizi", durante la scorsa legislatura ci siamo occupati insieme anche della direttiva "Qualifiche professionali".

La direttiva in esame, che, così com'è stato evidenziato, è una parte fondamentale dell'attuazione prevista dai trattati del mercato interno, è anche, tutto sommato, il seguito di altre attività legislative che abbiamo portato avanti con i colleghi Gebhardt e Harbour. Detta direttiva, che riveste un'importanza fondamentale, porterà certamente il nome della collega Gebhardt, con la quale desidero congratularmi per la capacità con cui è riuscita, non oggi bensì già in prima lettura, a portare a felice conclusione la direttiva in esame in un settore così importante.

Non so se a tutti risulta chiaro che la legislazione che stiamo approvando è intesa ad armonizzare i sistemi nazionali e non a imporsi su di essi: si tratta di un concetto che, a mio avviso, deve essere chiaro a tutti. Mentre ci accingiamo a compiere un altro atto sulla via del completamento del mercato interno, va riconosciuto ed evidenziato chiaramente ancora una volta - avendo udito aleggiare ancora un nome in quest'Aula, che non esiste più - che il Parlamento europeo, rispetto agli egoismi nazionali rappresentati dal Consiglio e rispetto agli egoismi di altro tipo rappresentati dalla Commissione, è l'istituzione che riesce a risolvere problemi di rilevante valore."

 

 

 

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

 

 

SEMPLIFICARE LA VITA AGLI EREDI

Doc. A6-0359/2006

Relatore GIUSEPPE GARGANI (PPE/DE, IT)

 

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sulle successioni e testamenti

Procedura: Iniziativa - Dibattito: 15.11.2006 - Votazione: 16.11.2006

 

Il Parlamento chiede l'adozione di un quadro legislativo armonizzato in materia di successioni e testamenti a carattere transfrontaliero. In tale ambito, avanza una serie di raccomandazioni concrete volte ad agevolare l'entrata in possesso delle eredità, riducendo le difficoltà e i costi. Lo strumento UE dovrà quindi istituire un "certificato successorio europeo" e lasciare spazio alla libertà di scelta dei testatori quanto alla legislazione applicabile.

 

Secondo uno studio del 2002 realizzato dal Deutsches Notarinstitut su incarico della Commissione europea, ogni anno si aprono nel territorio dell'Unione europea tra le 50.000 e le 100.000 successioni a causa di morte caratterizzate da elementi di internazionalità. Questo numero, inoltre, è destinato a essere rivisto in aumento, a seguito della recente adesione all'Unione europea di dieci nuovi Stati membri e in vista dei prossimi allargamenti. D'altra parte, attualmente sussistono profonde divergenze tra i sistemi di diritto internazionale privato e di diritto sostanziale degli Stati membri in materia di successioni a causa di morte e testamenti.

Osservando che tali divergenze determinano, a carico degli aventi diritto, difficoltà e costi per entrare in possesso dell'eredità, il Parlamento, adottando la relazione di GIUSEPPE GARGANI (PPE/DE, IT) con 457 voti favorevoli, 51 contrari e 22 astensioni, chiede alla Commissione di presentargli, nel corso del 2007, una proposta legislativa in materia di successioni a causa di morte e testamenti. A tal fine, suggerisce alla Commissione delle raccomandazioni particolareggiate sui contenuti e la struttura del provvedimento legislativo che, è precisato, dovrà essere elaborato nell’ambito di un dibattito interistituzionale e adottato con la procedura di codecisione.

I deputati ritengono che lo strumento legislativo da adottare dovrà contenere una disciplina «tendenzialmente esaustiva» del diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte. Contestualmente, tale strumento, dovrà procedere all'istituzione di un "certificato successorio europeo" e all'armonizzazione delle norme concernenti la competenza giurisdizionale, la legge applicabile (cosiddette norme di conflitto), il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e degli atti pubblici stranieri. E' fatta eccezione per le norme sostanziali e procedurali che disciplinano la materia negli Stati membri.

Allo stesso tempo, il Parlamento invita la Commissione, nel quadro delle consultazioni sul programma di finanziamento nel settore della giustizia civile per il periodo 2007 2013, a pubblicare un invito a presentare proposte per una campagna d'informazione sulle successioni e i testamenti transfrontalieri destinata ai legali che operano nel settore. Ma anche a indicare come priorità la creazione di una rete di legali civilisti, «al fine di sviluppare la fiducia e la comprensione reciproche tra i professionisti del settore, di favorire lo scambio di informazioni e di mettere a punto prassi eccellenti».

 

Giurisdizione e criteri di collegamento: riconoscere l'autonomia privata

I deputati ritengono che lo strumento legislativo da adottare dovrà ridurre le difficoltà di applicazione della legge straniera. A tale scopo, preferiscono, sia quale titolo di giurisdizione principale sia quale criterio di collegamento oggettivo, il luogo di residenza abituale del defunto. Ossia il suo luogo di residenza al momento del decesso, sempreché sia stata la sua residenza abituale per almeno due anni prima della morte o, nel caso non lo sia stata, il luogo in cui aveva il centro dei propri interessi al momento del decesso. Tuttavia, ritengono anche che lo strumento legislativo «dovrà attribuire un certo spazio all'autonomia della volontà».

Più in particolare, dovrà consentire alle parti in causa di scegliere, a determinate condizioni, il giudice competente e, quindi, la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Al testatore, inoltre, dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di scegliere, quale legge regolatrice dell'intera successione, tra la propria legge nazionale e la legge dello Stato in cui ha la residenza abituale al momento della scelta. Tale scelta, è anche precisato, «dovrà essere espressa in una dichiarazione avente la forma di una disposizione testamentaria».

Lo strumento legislativo, d'altra parte, dovrà evitare che tramite la facoltà di scelta della legge applicabile «siano frodati i principi fondamentali di assegnazione della legittima in favore dei congiunti più stretti stabiliti dalla legge applicabile alla successione a titolo oggettivo». Dovrà inoltre assicurare il coordinamento della legge applicabile alla successione con le norme della legge del luogo dove si trovano i beni ereditari al fine di rendere queste ultime applicabili.

La legge applicabile alla successione, poi, non potrà influire sull'applicazione di altre disposizioni dello Stato nel quale sono ubicati determinati beni immobili, imprese o altre speciali categorie di beni, e le cui norme istituiscono un regime ereditario speciale per quanto concerne tali beni in ragione di considerazioni economiche, familiari o sociali.

 

Legge applicabile alla forma dei testamenti e ai patti successori

Il Parlamento ritiene inoltre che lo strumento legislativo da adottare dovrà prevedere un'apposita disciplina in materia di legge applicabile alla forma delle disposizioni testamentarie. Queste, più in particolare, dovranno reputarsi valide, quanto alla forma, ove siano considerate tali dalla legge dello Stato in cui il testatore ha disposto, dalla legge dello Stato in cui il testatore aveva la sua residenza abituale nel momento in cui ha disposto o al momento della morte, o dalla legge di uno degli Stati di cui il testatore aveva la nazionalità nel momento in cui ha disposto o al momento della morte.

Per quanto riguarda i patti successori, il provvedimento dovrà prevedere che, nel caso in cui riguardino la successione di una sola persona, questi dovranno essere regolati dalla legge dello Stato in cui tale persona ha la sua residenza abituale al momento della conclusione del patto. Se, invece, riguardano la successione di più persone, dovranno essere regolati da ognuna delle leggi degli Stati nei quali ognuna di tali persone ha la propria residenza abituale al momento della conclusione del patto. Anche in questo caso, tuttavia, i deputati chiedono che si attribuisca un certo spazio all'autonomia della volontà, consentendo alle parti di convenire a quale legge devono essere sottoposti tali patti.

Lo strumento legislativo da adottare dovrà disciplinare anche le questioni di carattere generale in materia di legge applicabile. A tale proposito, il Parlamento ritiene che la legge designata dallo strumento legislativo dovrà essere competente a disciplinare, «a prescindere dalla natura e dall'ubicazione dei beni», l'intera successione, dall'apertura fino alla trasmissione dell'eredità agli aventi diritto. Lo strumento legislativo, inoltre, dovrà avere carattere erga omnes, «cioè essere applicabile anche nel caso in cui la legge dal medesimo designata sia la legge di uno Stato terzo» e indicare i modi e i mezzi con cui le autorità chiamate ad applicare una legge straniera dovranno accertarne il contenuto, nonché i rimedi in caso di mancato accertamento.

 

Certificato successorio europeo per semplificare le procedure

Per il Parlamento, lo strumento legislativo da adottare dovrà perseguire l'obiettivo di semplificare le procedure che eredi e legatari devono seguire per entrare in possesso dei beni ereditari. Dovrà quindi prevedere le regole di diritto internazionale privato volte all'efficace coordinamento degli ordinamenti giuridici in materia di amministrazione, liquidazione e trasmissione dell'eredità, nonché di identificazione degli eredi.

Occorre inoltre istituire un "certificato successorio europeo" che indichi, in maniera vincolante, la legge applicabile alla successione, i beneficiari dell'eredità, i soggetti incaricati della sua amministrazione e i relativi poteri, nonché i beni ereditari, affidandone il rilascio ad un soggetto che nei singoli ordinamenti nazionali sia abilitato ad attribuirgli pubblica fede. Tale certificato dovrà essere redatto secondo un modello standard e costituirà titolo idoneo per la trascrizione dell'acquisto ereditario nei pubblici registri dello Stato membro di ubicazione dei beni.

 

I trust

I deputati chiedono che i trust non rientrino nel campo di applicazione dello strumento legislativo da adottare. Tuttavia, quest'ultimo dovrà prevedere che, nel caso dei trust facenti parte di una successione, l'applicazione alla successione della legge indicata dallo strumento stesso «non possa ostacolare l'applicazione di un'altra legge per l'amministrazione del trust». Viceversa, l'applicazione al trust della legge per la sua amministrazione non dovrà ostacolare l'applicazione alla successione della legge applicabile in conformità dello strumento legislativo da adottare.

Atti pubblici e rete europea dei testamenti

Il Parlamento ritiene opportuno disciplinare gli stessi effetti per gli atti pubblici in materia successoria, che in particolare dovranno essere riconosciuti in tutti gli Stati membri per la prova dei fatti e delle dichiarazioni che l’autorità che li ha formati attesta essere avvenuti in sua presenza, qualora la legge dello Stato membro d’origine lo preveda.

Quando un atto pubblico è destinato a essere trascritto in pubblici registri dovrà anche essere previsto che l'atto stesso sia accompagnato da un "certificato di conformità" all’ordine pubblico ed alle norme imperative dello Stato membro richiesto. Tale certificato dovrà essere rilasciato - secondo un formulario standard - dall’autorità che sarebbe stata competente a formare l'atto in quest’ultimo Stato. A tale proposito, infine, il Parlamento auspica la creazione di una rete europea dei registri dei testamenti attraverso la messa in rete dei registri nazionali, al fine di semplificare la ricerca e l’accertamento delle disposizioni di ultima volontà del defunto.

 

Data l'importanza del tema e la qualità della relazione, si riporta l'intervento di presentazione della stessa pronunciato dal relatore GIUSEPPE GARGANI (PPE/DE-I) Presidente della Commissione Giuridica:

 

"Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito che nell'Unione europea, rispetto al provvedimento che abbiamo in esame, vi sono tra le cinquanta e le centomila successioni per causa di morte e si tratta di un provvedimento destinato a diventare il riferimento ai problemi di diritto internazionale.

Quello delle successioni transfrontaliere è un fenomeno molto vasto, che si imbatte in difficoltà sempre crescenti e che è all'origine di profonde divergenze fra i sistemi di diritto internazionale privato e di diritto sostanziale degli Stati membri. Tutto questo si traduce spesso in ostacoli alla libertà di circolazione e al godimento dei diritti di proprietà. Per questo la commissione giuridica, che ho l'onore di presiedere, ha deciso di prendere l'iniziativa per rendere più semplice le successioni ereditarie in Europa, avvalendosi di un potere attribuitole dall'articolo 192, e chiedere alla Commissione di adottare una proposta legislativa.

Poiché noi, onorevoli deputati - è una considerazione che io faccio sempre - purtroppo non disponiamo ancora di un potere di iniziativa legislativa, come tutti i colleghi dei parlamenti nazionali, mi rivolgo proprio a lei, onorevole Commissario, caro Frattini, chiedendole, con la forza che il voto di maggioranza qualificata darà - ne sono certo - il suo impegno per una nostra richiesta incisiva nell'interesse dei cittadini dell'Europa.

Lei sa bene che oggi per entrare in possesso dei beni ereditari, gli aventi diritto devono iniziare procedimenti in ogni paese nei quali sono collocati i beni. E' un processo non solo costoso e impegnativo: la trasmissione dei beni per via ereditaria, essendo un modo speciale di trasferire la società, è legata ad aspetti affettivi e personali, a rapporti interpersonali che sono molto complessi e che trascendono anche le ragioni del diritto. Mi permetto di evocare un ricordo molto personale della mia gioventù, quando ero all'università: avendo fatto la tesi sul diritto ereditario, il professore Cariota-Ferrara diceva che il diritto ereditario era un diritto affettivo, un diritto molte volte sofferto. Per cui, cari colleghi e caro Presidente, sono convinto che la nostra proposta rappresenti davvero un contributo reale alla costruzione dell'Europa dei cittadini.

Io ringrazio la commissione che ha discusso a lungo di questo problema, che abbiamo approfondito in tutti gli aspetti. Credo veramente di offrire al Parlamento una proposta assolutamente valida, che comporta un avanzamento dell'Europa politica e dell'Europa dei cittadini. Vi invito pertanto a sostenere questa relazione, chiedendo anche al Commissario Frattini di farlo proprio in nome dei cittadini europei.

La relazione da noi proposta predispone gli strumenti tesi a garantire che ci sia una legge applicabile e un solo giudice. Legge applicabile e giudice competente devono, in linea generale, coincidere e il criterio per stabilirlo è anch'esso oggettivo: il luogo di residenza abituale del defunto al momento della morte. Tuttavia, non viene esclusa l'autonomia privata: chi fa testamento può scegliere quale legge regolatrice applicare all'intera successione: la propria legge nazionale ovvero la legge dello Stato in cui ha la residenza abituale al momento della scelta. Le parti in causa, qualora sorga una controversia, potranno a loro volta scegliere la legge applicabile e il foro competente.

Ma la cosa più importante per la quale vorrei spendere qualche parola e che ritengo il pilastro della nostra proposta, è il fatto che la relazione preveda l'istituzione di un certificato successorio europeo, che indichi in maniera vincolante la legge applicabile alla successione, i beneficiari dell'eredità, i soggetti incaricati della sua amministrazione e i relativi poteri, nonché i beni ereditari. Il certificato sarà redatto secondo un modello standard e consentirà la trascrizione dell'acquisto ereditario nei pubblici registri dello Stato membro di ubicazione dei beni.

A tale proposito, avendo la collega Berger condotto uno studio approfondito più degli altri proprio rispetto a questa proposta e presentando cinque emendamenti, vorrei dire che tengo particolarmente al fatto che il certificato abbia una sua obbligatorietà, una sua consistenza, una sua certezza. Infatti, se non si stabilisce questo, credo che venga meno un po' tutta l'impalcatura del provvedimento, che perde efficacia e diventa un po' meno un riferimento, e che non tutti i paesi dell'Europa, della Comunità possono tenere in considerazione, per cui finirà per essere un provvedimento consultivo e non obbligatorio, il che probabilmente attenua, in qualche modo, una forza che invece consiste proprio nella certezza del diritto e nella capacità di raggiungere tutti i cittadini, perché abbiano una possibilità concreta di acquisire l'eredità attraverso questi strumenti.

Gli altri emendamenti, a mio avviso, sono da respingere e al riguardo desidero rivolgere un appello particolare alla collega, affinché rifletta e possa conferire alla proposta, magari attraverso un ritiro o una soluzione diversa dello stesso emendamento, una maggiore incisività."

 

 

 

ISTITUZIONI

 

 

DIBATTITO SUL PROGRAMMA DI LAVORO DELLA COMMISSIONE

 

Programma legislativo e di lavoro della Commissione 2007

Dibattito: 14.11.2006

 

L'Aula ha tenuto un ampio dibattito in merito al programma di lavoro della Commissione per il 2007. Energia, cambiamenti climatici, immigrazione, sicurezza, competitività e innovazione, sono stati i principali temi affrontati. Senza dimenticare le tematiche sociali. Il Parlamento adotterà una risoluzione su tale questione in occasione della sessione di dicembre.

 

Dichiarazione della Commissione

JOSÉ MANUEL BARROSO ha esordito sostenendo che il recente black out elettrico è stato «illuminante» quanto alla necessità di più Europa. Non ci sono più dubbi, ha aggiunto, che siamo confrontati oggi a più sfide comuni che in passato, dovute in gran parte alla globalizzazione. E, ha insistito, le sfide comuni necessitano di soluzioni comuni che riguardano l